Incarto n. 11.2009.71
Lugano 20 dicembre 2012/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Stefani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.127 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 24 novembre 2004 da
AO 1
contro
AP 1
giudicando ora sul decreto del 14 aprile 2009 con cui il Pretore ha approvato la nota di onorario del curatore di rappresentanza di L__________, M__________ e D__________ e ha posto quella spesa a carico di AO 1 e AP 1 in ragione di un mezzo ciascuno;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 aprile 2009 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 14 aprile 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 27 maggio 2009 presentato da AO 1 contro il citato decreto;
4. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello adesivo;
5. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) e AO 1 (1966) si sono sposati a __________ il 27 dicembre 1987. Dal matrimonio sono nati L__________ (11 ottobre 1988), M__________ (19 febbraio 1990) e D__________ (20 ottobre 1996). Il marito è alle dipendenze dell'__________ e la moglie, senza particolare formazione, svolge lavori di pulizia a tempo parziale.
B. Il 9 settembre 2002 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a protezione dell'unione coniugale. All'udienza del 3 ottobre 2002, indetta per la discussione, i coniugi si sono accordati nel senso che l'abitazione coniugale (particella n. 740 RFD di __________, sezione __________, loro intestata) fosse assegnata in uso alla moglie, cui sono stati affidati i figli (riservato il diritto di visita del padre), mentre il marito si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per lei e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlio. Nel novembre del 2002 il marito ha lasciato l'abitazione di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________. A
un'udienza del 3 aprile 2003 le parti hanno concordato l'affida-mento di L__________ al padre (presso cui la figlia si trovava già dal mese di febbraio), riservato il diritto di visita della madre, con soppressione del contributo alimentare per lei. Mediante decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore ha poi obbligato AP 1 a versare dal 1° aprile 2003 un contributo alimentare di fr. 1067.– mensili per la moglie, uno di fr. 1477.50 mensili per M__________ e uno di fr. 1260.– mensili per D__________, assegni familiari compresi. Il 10 novembre 2004 la Commissione tutoria regionale 1 ha designato a L__________, M__________ e D__________ un curatore di rappresentanza (art. 146 CC) nella persona dell'avv. __________ (inc. DI.2002.154).
C. Il 24 novembre 2004 AP 1 ha introdotto
azione di divorzio su richiesta unilaterale davanti al medesimo Pretore. In via cautelare egli ha postulato l'affidamento dei figli, riservato il diritto di visita della madre, e la soppressione dei contributi a suo carico. Nella sua risposta del 27 giugno 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione, chiedendo in via riconvenzionale lo scioglimento del matrimonio per divorzio. Con replica e risposta riconvenzionale del 5 settembre 2005 AP 1 ha ribadito le proprie richieste di giudizio, avversando quelle della moglie. Nei successivi allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni. L'istruttoria, avviata il 12 gennaio 2006, è tuttora in corso, con appendici sin davanti a questa Camera (v. inc. 11.2006.109, 11.2008.58 e 11.2012.33).
D. Il 25 aprile 2008, il curatore di rappresentanza ha presentato la propria nota d'onorario al Pretore. Quest'ultimo, con decreto del 14 aprile 2009 ha riconosciuto all'avv. __________ un importo complessivo di fr. 11 001.60, ponendolo a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno, riservando comunque sia l'anticipo delle spese da parte dello Stato.
E. Contro la decisione testé evocata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 aprile 2009 nel quale chiede che il decreto del Pretore sia riformato nel senso di imporre il pagamento dell'onorario del curatore di rappresentanza a AO 1. Quest'ultimo, con osservazioni del 27 maggio 2009 propone di respingere l'appello e con appello adesivo di medesima data chiede di riformare anch'egli la decisione del Pretore, nel senso di ripartire i costi del curatore in ragione di tre quarti a carico della moglie e di un quarto a carico suo. Non sono state chieste osservazioni all'appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. In ordine
1. A norma dell'art. 146 vCC il giudice, dandosene gli estremi, ordinava che il figlio fosse rappresentato al processo – che vedeva di fronte i suoi genitori, segnatamente in un procedimento a tutela dell'unione coniugale o di divorzio – da un curatore. La nomina del curatore spettava invece all'autorità tutoria (art. 147 cpv. 1 vCC). Per il cpv. 3 dell'art. 147 vCC le spese della misura non potevano essere poste a carico del figlio. Ciò premesso, l'art. 419e CPC ticinese precisava che la remunerazione del curatore era stabilita dal giudice, persona ritenuta “più idonea, avendo vissuto di persona l'estensione dell'attività del curatore” (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 938).
2. Né il Codice civile, né il Codice di procedura civile ticinese prevedevano l'eventuale procedura di ricorso contro la decisione del giudice in materia di tassazione della nota del curatore. Ora, la rappresentanza del figlio, ai sensi degli art. 146 e 147 vCC, costituiva una misura di protezione del figlio, cui erano dunque applicabili i principi del diritto tutorio, “segnatamente per quanto concerne la rimunerazione” (Messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale in: FF 1996 I 162 n. 234.104.2). Il tutto, però, con le particolarità dell'art. 147 cpv. 3 vCC.
3. Il decreto del Pretore è del 14 aprile 2009. Alle decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi il codice di procedura civile cantonale. Nella fattispecie il Pretore ha statuito con decreto. E, per l’art. 96 CPC ticinese, i decreti erano appellabili, “nel termine ordinario”. Ciò premesso, la causa in narrativa riguarda i costi della rappresentanza del figlio (art. 147 cpv. 3 vCC), per i quali – come detto – la legge non prevedeva alcuna procedura di impugnazione. V’è da chiedersi che cosa s’intenda per “termine ordinario” nella fattispecie.
4. I costi della rappresentanza del figlio rientrano nelle spese processuali della causa tra i genitori (Schweighauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 46 ad art. 147 vCC con riferimenti; Breitschmid in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 146/147 CC; cfr. anche: art. 95 cpv. 2 lett. e CPC). Se essi non sono in grado di versare il compenso, il curatore di rappresentanza va retribuito dal Cantone, come in regime di assistenza giudiziaria (Schweighauser, op. cit., n. 49 ad art. 147 vCC). Questa Camera ha invero indicato che, nell’ambito di un divorzio, la decisione con cui il Pretore lo stabilisce va intesa quale integrazione del dispositivo sulle spese relative al divorzio, in quell’evenienza reso prima della decisione sui costi del curatore di rappresentanza (RtiD II-2004 pag. 518 n. 14c).
Ora, la fattispecie esula dall’esempio testé evocato. Infatti, il curatore di rappresentanza è stato istituito durante la procedura di misure a tutela dell’unione coniugale (DI.2002.154) e ha continuato la sua attività anche durante l’azione di divorzio unilaterale avviata dal marito il 24 novembre 2004 (OA.2004.127). Nell’ambito di questa vertenza il Pretore ha preso, il 14 aprile 2009, la decisione qui impugnata. Contro la quale è insorta AP 1.
5. In concreto, il Pretore non ha ancora pronunciato il divorzio. Egli, per vero, ha più volte fissato contributi alimentari in via cautelare in quella procedura. Resta da vagliare dunque se la decisione in narrativa vada trattata alla stregua di una misura cautelare oppure configuri un provvedimento di indole incidentale oppure, dandosi il parallelo con l’assistenza giudiziaria, valutare se il giudice possa “tassare”, in via indipendente, la nota del curatore, o – infine – vagliare se essa, esprimendosi su spese processuali dei genitori, vada integrata – come per altro già indicato da questa Camera – in una sentenza finale.
Sia come sia, l’appello – anche nell’ipotesi meno favorevole all’appellante – è stato comunque inoltrato entro dieci giorni dalla decisione, sicché esso è tempestivo e, dunque ricevibile.
II. Sull'appello principale
6. Il Pretore, presa conoscenza della “nota presentata dal curatore di rappresentanza” il 25 aprile 2008 ha considerato che a norma dei combinati art. 147 cpv. 3 vCC e 419e cpv. 3 CPC ticinese, i costi della misura andavano addossati ai genitori. Egli ha rilevato anche che era lecito ispirarsi a “tariffe di categoria” – segnatamente degli avvocati – se l’incarico svolto dal curatore necessitava conoscenze professionali specifiche. Ciò che egli ha riconosciuto in concreto. Il primo giudice ha ritenuto “senz’altro adeguato” l’impegno profuso dal curatore ed espresso in 63 ore e 6 minuti, sicché egli ha riconosciuto a questo fr. 11001.60 complessivi. Per quanto attiene alla ripartizione dell’importo fra i genitori, il Pretore ha rilevato che “la stessa va determinata tenendo conto degli obblighi di mantenimento e dell’esito del processo (art. 419e cpv. 3 CPC [ticinese])”. Ciò posto, egli ha suddiviso a metà ciascuno fra i coniugi i costi citati.
7. AP 1 si duole della ripartizione scelta dal Pretore, affermando che egli non avrebbe valutato la sua situazione finanziaria. Infatti, sostiene l’interessata, avendo un reddito molto modesto – ottenuto quale ausiliaria di pulizia –, non sa come fare fronte ai costi del curatore di rappresentanza. Aggiunge di non potere mantenersi da sola, sicché non capisce come potrebbe sostenere l’importante spesa decisa dal Pretore. Ciò posto, l’appellante chiede che le spese della misura siano poste integralmente a carico del marito.
8. Le decisioni giudiziarie devono essere sufficientemente motivate. La motivazione è sufficiente quando sono indicati, almeno brevemente, i motivi, in fatto e di diritto, che hanno condotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro e quando essa pone le parti nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio (DTF 129 I 232 consid. 3.2). Estremi del genere non si ravvisano in concreto. Infatti, quale sia la valutazione degli obblighi di mantenimento eseguita dal Pretore o quale sia l’ “esito del processo” non è dato a divedere. Il Pretore non può limitarsi a citare articoli di legge a sostegno della propria decisione, ma deve spiegare quali elementi lo hanno fatto optare per la scelta presa. Nella fattispecie tutto si ignora delle basi di riflessione del giudice. È vero che in materia il giudice gode di ampio margine di apprezzamento, ma esso non deve trascendere nell’arbitrio. Non si può d’altronde affermare apoditticamente che una ripartizione a metà della spesa sia una scelta equa e non arbitraria, anche perché l’interessata ha postulato il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria. Certo, che le spese del curatore di rappresentanza siano anticipate dalla Stato è pacifico, ma ciò ancora non significa che il giudice possa decidere, senza argomenti, di mettere tali costi a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno.
9. In realtà, il Pretore avrebbe dovuto vagliare compiutamente la situazione concreta alla luce degli obblighi di mantenimento e dell’esito del processo per il quale la curatela è stata istituita. In simili circostanze, l’appello può dirsi parzialmente accolto, nel senso che la decisione del Pretore va annullata e gli atti gli sono ritornati. Resta da valutare se l’odierno giudizio impone al Pretore una nuova decisione separata sui costi della rappresentanza oppure vada integrato in una sentenza definitiva, alla luce di tutti gli elementi concreti.
III. Sull'appello adesivo
10. AO 1 critica l’operato del Pretore. Egli ritiene che la rappresentanza dei figli è stata dettata da comportamenti negativi della madre e della di lei patrocinatrice. A mente dell’interessato la madre “soccombe nella totalità degli interventi dell’avv. __________”, sicché i costi le vanno addebitati. Egli giunge alla conclusione che la ripartizione dei costi del rappresentante dei figli vada fissata in ragione di tre quarti a carico della madre e il restante quarto a carico suo.
11. Già si è detto delle lacune della decisione pretorile. La richiesta del marito, che va nella direzione qui sopra evocata, non merita per ciò solo accoglimento. È vero, egli ritiene la moglie integralmente soccombente negli interventi del curatore, ma ciò non è un elemento per la suddivisione dei costi della misura. Nel proprio memoriale, poi, l’interessato rievoca molti aspetti del divorzio, che esulano – però – dal contesto concreto. Ci si potrebbe invero chiedere se il suo appello sia ricevibile. Sia come sia, anch’egli rileva le carenze argomentative del primo giudice. Nella misura indicata, l’appello adesivo può essere dichiarato privo d’interesse, la decisione del Pretore essendo annullata sulla base dell’appello principale e gli atti retrocessigli per nuovo giudizio.
IV. Sugli oneri processuali e le ripetibili
12. Le particolarità della fattispecie inducono a una valutazione complessiva. Ciò premesso, entrambi gli appelli si rivelano – tecnicamente – fondati. Data la notoria difficoltà finanziaria delle parti, il prelievo di oneri processuali si rivelerebbe esercizio inutile per lo Stato. Inoltre entrambe hanno postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria. In simili condizioni non resta che soprassedere al prelievo di tasse e spese di giustizia.
Quanto all’assegnazione di indennità d’incomodo, invero AP 1 non ne ha chieste. In realtà, la redazione dell’appello – di due pagine – non pare averle cagionato soverchie difficoltà o un impegno di tempo sproporzionato. AO 1, di contro, chiede che gli sia riconosciuto un “importo forfettario” fissato dalla Camera a copertura delle spese sostenute per la redazione delle osservazioni e dell’appello adesivo. Se non che, anche l’indennità per l’incomodo va quantificata. Richieste vaghe e indeterminate non possono essere accolte.
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
13. Come già ricordato (qui sopra, consid. 2), i costi della rappresentanza del figlio rientrano nelle spese processuali. Ora, una vertenza in materia di spese processuali è una vertenza pecuniaria. La fattispecie non raggiunge la soglia dei fr. 30000.- utile per un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese la legge sulla tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è annullato e gli atti sono ritornati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano oneri processuali né si assegnano indennità.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1 è dichiarata priva d’oggetto.
4. L’appello adesivo è dichiarato privo d’interesse.
5. Non si prelevano oneri processuali né si assegnano indennità.
6. La richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è dichiarata priva d’oggetto.
7. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.