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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.05.2009 11.2009.63

20 maggio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·603 parole·~3 min·2

Riassunto

Stralcio dell'appello per mancato pagamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.63

Lugano 20 maggio 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.218 (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 29 marzo 2007 da

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 1 )  

contro  

, e AO 2 (patrocinati dall'  PA 2 );

                                         premesso che con sentenza del 27 marzo 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto un'azione di contestazione della paternità, con richiesta di restituzione di fr. 125 000.–, promossa da AP 1 nei confronti del figlio S__________ (nato il 21 maggio 1988) e dell'ex moglie AO 1;

                                         preso atto che contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 aprile 2009 nel quale chiede di accogliere la petizione, con conseguente riforma della sentenza impugnata;

                                         ricordato che con ordinanza del 21 aprile 2009 l'appellante è stato invitato a depositare entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 750.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

                                         accertato che l'ordinanza è pervenuta al destinatario il 22 aprile 2009 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnatogli è scaduto il 7 maggio 2009;

                                         preso atto che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento di sorta, né l'interessato ha postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), il quale è del resto “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                         considerato che gli oneri processuali dello stralcio vanno a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

                                         stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

   ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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