Incarto n. 11.2009.58
Lugano 20 aprile 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa CN.2009.296 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 10 marzo 2009 dall'
RA 1, , per sé e in rappresentanza di __________,
nell'ambito della successione fu
AP 1 (1923-2008), già in ,
il quale ha designato suo esecutore testamentario l'
__________, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 aprile 2009 presentato da RA 1 e __________ contro la tassa di giustizia fissata nel certificato ereditario emesso il 26 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1923), attinente di __________, sposato con __________ (1925) e padre di due figli (RA 1, nato nel 1956, e __________, nata nel 1958), è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il 31 dicembre 2008. Con testamento olografo del 14 febbraio 2008, pubblicato il 23 gennaio 2009 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, egli ha istituito i figli RA 1 e __________ suoi eredi in parti uguali, ha conferito alla moglie __________ un diritto d'usufrutto vitalizio sull'intera eredità e ha designato l'avv. __________ suo esecutore testamentario.
B. Il 10 marzo 2009 RA 1 e __________ hanno instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse emanato un certificato ereditario AP 1 in cui essi figurassero come unici eredi e la madre __________ in qualità di “usufruttuaria generale”. Statuendo il 26 marzo 2009, il Pretore ha emesso il certificato ereditario richiesto. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico della successione.
C. Contro la tassa di giustizia fissata dal Pretore nel certificato ereditario RA 1 e __________ hanno introdotto un appello del 6 aprile 2009 per ottenere che l’ammontare del prelievo sia limitato a fr. 300.–. L’appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il certificato ereditario è emesso dal Pretore con la procedura non contenziosa di camera di consiglio, trattandosi di un atto di volontaria giurisdizione (RtiD II-2004 pag. 655 consid. 1; v. anche DTF 118 II 110 consid. 1), ed è impugnabile entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Contestata è nella fattispecie la tassa di giustizia di fr. 1000.– percepita dal Pretore, che gli appellanti chiedono di ridurre a fr. 300.–. Essi fanno valere che la prassi applicata in prima sede di riscuotere l'importo massimo previsto dell'art. 22 n. 2 LTG per tutte le procedure di giurisdizione non contenziosa consistenti nel rilascio di certificati ereditari relativi a successioni di valore superiore a fr. 1 000 000.– non tiene conto dei criteri enunciati dall'art. 3 LTG. In concreto – essi soggiungono – l'emanazione del certificato ereditario non ha comportato alcun problema, sicché un prelievo di fr. 300.– risulta nel complesso sostenibile e adeguato alle particolarità del caso specifico.
3. Per le procedure sommarie non contenziose di camera di consiglio (art. 360 CPC), come quella in esame, l'art. 22 n. 2 LTG prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 20.– e fr. 1000.–. Entro tali limiti l'emolumento va poi fissato “in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della controversia” (art. 3 cpv. 1 LTG). Tutte le riscossioni tributarie dovendo attenersi – in virtù del diritto federale – ai principi della proporzionalità e dell'equivalenza, anche le tasse di giustizia devono mantenersi in un rapporto ragionevole con la complessità della causa e l'impegno richiesto al tribunale (DTF 128 III 251 consid. 3.1, 120 Ia 175 consid. 4). Al riguardo il Pretore conserva un ampio margine di latitudine. Entro i minimi e i massimi della tariffa la tassa di giustizia da lui stabilita è censurabile, quindi, solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (rinvii in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 CPC).
4. In concreto non è dato di sapere come sia stata fissata la tassa di giustizia e nemmeno è nota a questa Camera una prassi, stando alla quale il Pretore imporrebbe il massimo previsto dell'art. 22 n. 2 LTG al rilascio di ogni certificato ereditario in successioni di valore superiore a fr. 1 000 000.–. Comunque sia, nel caso in esame il primo giudice non ha dovuto né indire un'udienza né esperire particolari atti di istruzione, fosse solo in virtù del principio inquisitorio che governa le procedure non contenziose di camera di consiglio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 360 CPC), né tanto meno rettificare eventuali certificati ereditari già emanati (sulla revoca: Rep. 1996 pag. 158 consid. 4a con
richiami; DTF 128 III 321 consid. 2.2.1). Ricevuta l'istanza del
10 marzo 2009, egli ha sollecitato gli istanti il 13 marzo 2009 a produrre l'atto di famiglia del defunto, la procura di almeno uno degli eredi e una dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte di questi ultimi, senza di che si sarebbe dovuto “attendere
il trascorrere dei tre mesi dal decesso (per eventuale rinuncia)”. Gli istanti hanno ottemperato il 25 marzo 2009, sicché l'indomani egli ha emesso il certificato richiesto.
È possibile che il valore del compendio ereditario AP 1 sia superiore a fr. 1 000 000.–, per quanto nessun dato si evinca dagli atti. Come si è visto, nondimeno, la procedura si è rivelata semplice e non ha gravato sensibilmente né per impegno né per dispendio di tempo sul tribunale, che si è limitato a richiamare dagli istanti la produzione di tre documenti. In simili condizioni la tassa di giustizia massima di fr. 1000.– non trova oggettiva giustificazione e denota un chiaro eccesso di apprezzamento. Ponderate le circostanze del caso specifico, l'emolumento di fr. 300.– prospettato dagli appellanti rientra invece nell'ambito di quanto il Pretore avrebbe potuto riscuotere valendosi del suo legittimo potere d'apprezzamento, “in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della controversia” (art. 3 cpv. 1 LTG). Ciò posto, l'appello merita accoglimento e il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede va modificato di conseguenza.
5. Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguirebbero il principio dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Se non che, in concreto manca una parte soccombente che potrebbe essere chiamata a sopportare tali costi. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto a rifusione di sorta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). In circostanze del genere non rimane che soprassedere a ogni prelievo e rinunciare all'attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di fr. 300.– e le spese di fr. 100.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della successione.
2. Non si riscuotono tasse o spese di appello né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all' .
Comunicazione:
– , ;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.