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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.10.2014 11.2009.54

20 ottobre 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,123 parole·~6 min·2

Riassunto

Stralcio dai ruoli di una causa divenuta senza oggetto

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.54

Lugano, 20 ottobre 2014/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OA.2009.100 (azione di rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 25 febbraio 2009 dalla

AO 1, (patrocinata dall'avv. PA 1,)  

contro  

 avv. AP 2  avv. AP 3, e  AP 1, (patrocinati dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello (“sub. ricorso per cassazione”) presentato il 6 marzo 2009 dall'avv. AP 2, dall'avv. AP 3 e dalla AP 1 contro il decreto emesso dal Pretore il 2 marzo 2009 in materia di ricusazione;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con petizione del 25 febbraio 2009 la AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare l'avv. AP 2, l'avv. AP 3 e la AP 1 a consegnarle due cartelle ipotecarie al portatore di fr. 500 000.– ognuna gravanti le particelle n. 595, 600 e 965 RFD di __________ (“Villa __________”), intestate a C__________. Il 27 febbraio 2009 la AP 1 ha ricusato il Pretore, dott. __________, che mediante decreto del 2 marzo 2009 ha respinto egli stesso l'istanza di ricusazione.

                            B.  Il 6 marzo 2009 l'avv. AP 2, l'avv. AP 3 e la AP 1 hanno impugnato il decreto del Pretore davanti a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello (“sub. ricorso per cassazione”) – che il primo giudice si astenga dal proprio ufficio. Il 20 aprile 2009 la Camera ha deciso di trattare il ricorso “con la prima appellazione sospensiva” (nel senso dell'art. 96 cpv. 4 CPC ticinese), sempre che a quel momento l'impugnazione fosse mantenuta (art. 309 cpv. 3 CPC ticinese).

                            C.  Una domanda di riconsiderazione presentata dall'avv. AP 2, dall'avv. AP 3 e dalla AP 1 relativa al decreto emesso da questa Camera è stata dichiarata irricevibile dalla Camera medesima con sentenza del 7 ottobre 2009. Un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale presentati il 14 ottobre 2009 dai soccombenti al Tribunale federale sono stati dichiarati a loro volta inammissibili con sentenza 4A_505/2009 del 13 gennaio 2010.

                            D.  Il 18 settembre 2014 l'avv. AP 2, l'avv. AP 3 e la AP 1 hanno comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo che ha posto fine al contenzioso con la AO 1, allegando copia della transazione inviata la vigilia al Pretore per essere registrata a verbale. Chiedono così, d'intesa con la AO 1, che la procedura di appello riguardante la ricusa del Pretore sia stral­ciata dai ruoli sic­come priva d'oggetto.

Considerando

in diritto:              1.  Una transazione, un'acquiescenza o una desistenza hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), di modo che il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Parimenti il giudice stralcia la causa dal ruolo se il procedimento termina per altri motivi (art. 242 CPC). “Transazione” nel senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC significa transazione giudiziale, sottoposta al giudice per essere verbalizzata. Come tale, essa vincola poi il giudice in materia di spese (art. 109 cpv. 1 CPC). Una transazione stragiudiziale invece rimane un contratto di diritto privato e non equivale a una decisione, tant'è che in sede ese­cutiva costituisce un titolo di rigetto meramente provvisorio dell'opposizione (sentenza del Tribunale federale 4A_191/2013 del 5 agosto 2013, consid. 3.1 con richiami).

                             2.  Ciò premesso, dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, ma non per transazione (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 12 ad art. 109 e 15 seg. ad art. 241; Naegeli in: Oberhammer, Kurz­kom­mentar ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 241; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 5 ad art. 241; Liebster in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizio­ne, n. 7 in fine ad art. 241). Sulle spese egli applicherà pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda e terza frase o l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo assume su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 109 CPC).

                             3.  Nella fattispecie le parti hanno chiesto al Pretore di registrare la transazione dell'8 settembre 2014 a verbale e di stralciare la causa di merito dal ruolo, mentre in appello chiedono di stralciare il procedimento dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto, salvo accludere alla loro lettera del 18 settembre 2014 copia della transazione e instare perché sulle spese la Camera si attenga a quanto esse hanno pattuito. Nelle circostanze descritte v'è da domandarsi se in realtà la clausola della convenzione che concerne le spese non vada registrata a verbale anche per il processo di secondo grado e se quest'ultimo non debba essere stralciato dal ruolo per transazione anziché per sopravvenuta carenza d'oggetto. Sia come sia, in esito alle decisioni già prese il 20 aprile e il 7 ottobre 2009 da questa Camera non rimangono spese da percepire, mentre per quel che è dell'odierno decreto di stralcio si giustifica di rinunciare a ulteriori incassi, anche perché non sarebbero state prelevate ulteriori spese qualora il ricorso da trattare “con la prima appellazione sospensiva” fosse venuto a cadere per una ragione o per l'altra (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). In simili condizioni nulla muta stralciare la causa dal ruolo per carenza d'oggetto anziché per transazione.

Per questi motivi,

decreta:                1.  Il procedimento è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  Notificazione:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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