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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.10.2009 11.2009.54

7 ottobre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,446 parole·~7 min·3

Riassunto

Appello contro decreto del Pretore sprovvisto di effetto sospensivo

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.54

Lugano, 7 ottobre 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2009.100 (azione di rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 25 febbraio 2009 dalla

AO 1, (  PA 1, )  

contro  

  AP 2   AP 3 , e  AP 1, (  PA 2 ),

tornando sul decreto del 2 marzo 2009 con cui il Pretore ha respinto una domanda di ricusazione introdotta dai convenuti nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza del 5 ottobre 2009 presentata dall'AP 2, dall'AP 3 e dalla AP 1 “al di fuori d'un formale rimedio di diritto” per ottenere che questa Camera giudichi l'appello da loro inoltrato contro il decreto emesso il 2 marzo 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con petizione del 25 febbraio 2009 la AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di condannare l'AP 2, l'AP 3 e la AP 1 a consegnarle due cartelle ipotecarie di fr. 500 000.– ognuna gravanti le particelle n. 595, 600 e 965 RFD di __________;

                                         che nella petizione la AO 1 ha postulato in via cautelare il blocco delle due cartelle ipotecarie, con obbligo per i convenuti di depositare i titoli in Pretura sotto comminatoria dell'art. 292 CP;

                                         che il Pretore ha emanato il 26 febbraio 2009 un decreto cautelare in cui ha disposto – senza contraddittorio – il blocco delle due cartelle ipotecarie, ha ingiunto ai convenuti e a un certo __________ di depositare i titoli in Pretura sotto comminatoria dell'art. 292 CP, ha dichiarato il decreto immediatamente esecutivo e ha convocato le parti in udienza;

                                         che il 27 febbraio 2009 la AP 1 ha ricusato il Pretore e ha sollecitato la revoca del decreto cautelare;

                                         che mediante decreto del 2 marzo 2009 il Pretore ha rigettato egli stesso l'istanza di ricusazione con richiamo alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 129 III 464 consid. 4.2.2, rilevando trattarsi della quarta domanda analoga nei suoi confronti (di cui una respinta dalla seconda Camera civile di appello con sentenza inc. 12.2008.33 del 14 luglio 2008), ma contestualmente ha revocato con effetto immediato il blocco delle cartelle ipotecarie da lui disposto senza contraddittorio il 26 febbraio 2009;

                                         che contro i decreti del 26 febbraio e del 2 marzo 2009 AP 2, l'AP 3 e la AP 1 sono insorti il 6 marzo 2009 a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello (“sub. ricorso per cassazione”) – l'annullamento dei due atti impugnati e l'astensione del Pretore dal proprio ufficio;

                                         che il Pretore ha respinto il 10 marzo 2009 la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel ricorso e l'8 aprile seguente ha trasmesso il carteggio del procedimento cautelare con il decreto in materia di ricusazione al Tribunale d'appello;

                                         che con decreto del 20 aprile 2009 questa Camera ha dichiarato l'appello senza oggetto nella misura in cui si riferiva al decreto cautelare, rinviandone il giudizio alla “prima appellazione sospensiva” per quanto concerne la ricusazione;

                                         che il 5 ottobre 2009 l'AP 2, l'AP 3 e la AP 1 hanno presentato a questa Camera un'istanza “al di fuori d'un formale rimedio di diritto” per ottenere l'accoglimento del loro appello in materia di ricusa;

                                         che l'istanza non è stata intimata alla AO 1 per osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che, come questa Camera ha già avuto modo di spiegare quando ha statuito il 20 aprile 2009, gli appelli esperiti contro decreti processuali emessi dai Pretori nelle procedure ordinarie non hanno effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), tranne ove il Pretore conceda loro tale beneficio;

                                         che qualora il Pretore non accordi effetto sospensivo, l'appello potrà essere trattato solo “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC), sempre che sia allora mantenuto (art. 309 cpv. 3 CPC);

                                         che la decisione con cui un Pretore rifiuti di concedere effetto so­spensivo a un appello non è suscettibile di alcun rimedio giuridico e non può essere rimessa in causa davanti a questa Camera;

                                         che nella fattispecie il Pretore non ha conferito effetto sospensivo all'appello diretto dai convenuti contro la reiezione della ricusa, di modo che questa Camera potrà pronunciarsi al riguardo solo “con la prima appellazione sospensiva”;

                                         che gli istanti invitano nondimeno questa Camera a giudicare “al di fuori d'un formale rimedio di diritto”, il decreto del Pretore in materia di ricusazione costituendo a loro avviso “uno stratagem­ma giuridico per non consentire l'applicazione degli art. 26 segg. CPC” (memoriale, pag. 3 nel mezzo);

                                         che – contrariamente all'opinione degli istanti – un intervento nel processo “al di fuori d'un formale rimedio di diritto” non entra in linea di conto, non essendo questa Camera un'autorità di vigilanza preposta a sorvegliare l'applicazione regolare e uniforme della legge o a sostituirsi nelle decisioni dei Pretori ove le circostanze ciò impongano;

                                         che inoltre, contrariamente una volta ancora all'opinione degli istanti, la procedura adottata dal Pretore non impedisce di verificare la corretta applicazione degli art. 26 segg. CPC, ma ne rinvia semplicemente l'esame alla “prima appellazione sospensiva”;

                                         che per di più, nella misura in cui chiedono di statuire sul loro appello nonostante il diniego dell'effetto sospensivo da parte del Pretore, gli istanti sollecitano questa Camera a trascurare gli intendimenti del legislatore, la cui volontà era quella di prevenire dilazioni del processo dovute ad appelli verosimilmente sprovvisti di buon esito (Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, pag. 138 in basso);

                                         che nel caso specifico il Pretore aveva respinto la domanda di ricusazione, appunto, con richiamo alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 129 III 464 consid. 4.2.2, rilevando trattarsi della quarta domanda analoga nei suoi confronti (di cui una già respinta dalla seconda Camera civile di appello con sentenza inc. 12.2008.33 del 14 luglio 2008);

                                         che nel frattempo la seconda Camera civile ha respinto un'altra domanda di ricusazione presentata dagli istanti nei riguardi del Pretore (sentenza inc. 12.2009.22 del 24 agosto 2009);

                                         che di primo acchito l'operato del Pretore non appare dunque contrario alle intenzioni del legislatore, mentre un giudizio sulla fondatezza dei motivi in base ai quali egli ha respinto la domanda di ricusazione potrà avvenire solo nel quadro della sentenza che questa Camera emanerà in esito alla “prima appellazione sospensiva”;

                                         che in definitiva l'AP 2, l'avv. AP 3 e la AP 1 instano perché questa Camera disattenda l'art. 96 cpv. 4 CPC così voluto dal legislatore;

                                         che nelle condizioni descritte la richiesta va dichiarata irricevibile;

                                         che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che non si giustifica invece di attribuire ripetibili, l'istanza non essendo stata notificata per osservazioni e non avendo cagionato alla AO 1 spese presunte;

                                         che relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi in concreto una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), il cui valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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