Incarto n. 11.2009.5
Lugano, 7 luglio 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.79 (protezione dell'unione coniugale), nella causa OA.2005.55 (divorzio su richiesta unilaterale) e nella causa OA.2007.76 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promosse con istanza del 6 aprile 2005, con petizione del 13 maggio 2005 e con petizione del 7 settembre 2007 da
CO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
avv. dott. IS 1 (I),
nelle quali le figlie PI 2 (1992) e PI 1 (1999) sono rappresentate dalla curatrice avv. PA 1, ,
come pure nella causa DI.2006.80 (azione di mantenimento) della medesima Pretura promossa con istanza del 23 maggio 2006 da
F__________,
(patrocinata dallo stesso PA 2, )
contro il convenuto,
giudicando ora sulla domanda di ricusazione introdotta dal convenuto il 18 dicembre 2008 nei confronti del Pretore in tutte e quattro le cause;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di ricusazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. IS 1 (1954) e CO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 3 ottobre 1986. Dal matrimonio sono nate F__________il 28 marzo 1987), PI 2 (il 25 giugno 1992) e PI 1 (il 5 ottobre 1999). Il marito lavorava come immobiliarista e la moglie era casalinga. Le figlie frequentavano scuole private in Italia, in particolare a __________. Nell'ottobre del 2002 la famiglia, che è sempre vissuta nel Sottoceneri, si è stabilita a __________. IS 1 si è laureato in giurisprudenza nel 2003 all'Università di Napoli e nel 2005 ha conseguito la patente di avvocato, rilasciatagli dalla locale Corte di appello. Iscritto all'Ordine degli avvocati di __________, egli esercita a __________ come indipendente.
B. Il 14 marzo 2005 IS 1 ha registrato la famiglia all'Ufficio dell'anagrafe di __________ e il 31 marzo successivo ha notificato al Comune di __________ l'avvenuta partenza dalla Svizzera il 31 dicembre 2004. Se non che, quello stesso 14 marzo 2005 CO 1 ha comunicato al Comune di __________ di non volersi trasferire all'estero e ha continuato ad abitare a __________, mentre le figlie hanno vissuto con il padre a __________. Il 6 aprile 2005 CO 1 ha avviato una procedura a protezione dell'unione coniugale davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, che con decreto cautelare del 7 aprile 2005 ha affidato le figlie alla madre (inc. DI.2005.79). Il 15 aprile 2005 IS 1 ha adito il Tribunale Ordinario di Como, postulando la separazione giudiziale e rivendicando egli medesimo l'affidamento delle figlie.
C. Il 13 maggio 2005 AP 1 ha introdotto un'azione unilaterale di divorzio fondata sull'art. 115 CC davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, postulando l'affidamento delle figlie minori, riservato il diritto di visita del padre (inc. OA.2005.55). Con risposta del 23 novembre 2005 IS 1 ha postulato il rigetto della petizione, contestando la competenza (per materia e per territorio) del giudice adito e facendo valere la litispendenza dell'azione di separazione da lui presentata davanti al Tribunale Ordinario di Como. All'udienza preliminare del 23 marzo 2006, limitata all'esame dei presupposti e delle eccezioni processuali, le parti hanno confermato i loro punto di vista. Nel corso di un'udienza cautelare del 5 dicembre 2005 il Pretore ha poi “ratificato” un accordo sul diritto di visita materno raggiunto dalle parti il 1° dicembre 2005 davanti al Giudice istruttore del Tribunale di Como. Con ordinanza del 10 aprile 2006 il Tribunale Ordinario di Como ha sospeso la causa di separazione “fino alla definizione del giudizio instaurato da CO 1 dinanzi al Pretore di Mendrisio ai sensi degli art. 172 ss del Codice civile svizzero”.
D. Adito da CO 1, con decreto cautelare del 3 maggio 2006 il Pretore ha ordinato a IS 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di consegnare le due figlie minorenni alla madre e con decreto cautelare del 9 maggio 2006 ha regolato la cadenza degli incontri. Il 28 maggio 2007 IS 1 ha ricusato
il Pretore. Con decreto cautelare del 13 agosto 2007 il Segretario assessore ha poi modificato, in luogo e vece del Pretore, la disciplina del diritto di visita. Il 7 settembre 2007 AP 1 ha introdotto una seconda azione di divorzio unilaterale, questa volta sulla base dell'art. 114 CC (inc. OA.2007.76). Nella sua risposta del 7 dicembre 2007 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. L'udienza preliminare in tale causa non consta essere stata indetta.
E. Nel frattempo, il 23 maggio 2006, F__________ ha promosso contro il padre un'azione di mantenimento, chiedendo un contributo alimentare di fr. 2232.20 mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2005 senza limiti di tempo (inc. DI.2006.80). Con decreto cautelare del 26 maggio 2008 il Pretore ha condannato
IS 1 a versare alla figlia (maggiorenne) un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili retroattivamente dal 1° maggio 2006. All'udienza del 6 luglio 2006 il convenuto ha sollevato eccezione di litispendenza e di cosa giudicata. L'istruzione della causa, cominciata il 18 dicembre 2008, è tuttora in corso.
F. Con decreto cautelare del 4 ottobre 2007 il Segretario assessore ha confermato l'assetto provvisionale stabilito nell'ambito della seconda causa di divorzio, invitando l'autorità tutoria a designare un curatore di rappresentanza (art. 146 CC) a PI 2 e PI 1. Un appello presentato da AO 1 il 18 ottobre 2007 contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 3 dicembre 2007 (inc. 11.2007.172). In esecuzione della decisione pretorile, il 7 dicembre 2007 la Commissione tutoria regionale 1 ha designato come curatore processuale delle due figlie l'avv.PI 1. AO 1 è insorto contro tale designazione prima all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che ha respinto il ricorso con decisione del 27 marzo 2007, e poi a questa Camera, che ha respinto l'appello con sentenza del 26 maggio 2008 (inc. 11.2008.40).
G. L'assetto provvisionale delle visite alle figlie minorenni è stato oggetto di un ulteriore decreto cautelare del 12 febbraio 2008, sempre emesso nell'ambito della prima causa di divorzio, con cui il Segretario assessore ha omologato un accordo raggiunto dai coniugi. Statuendo con sentenza del 21 aprile 2008, questa Camera ha poi respinto l'istanza di ricusazione presentata da IS 1 nei confronti del Pretore (inc. 11.2007.92). Finalmente, con decreto del 28 luglio 2008, il Pretore ha respinto l'eccezione di incompetenza sollevata il 23 marzo 2006 da IS 1 all'udienza preliminare della prima causa di divorzio (sopra, lett. C). Statuendo con decreto cautelare del 9 ottobre 2008, egli ha poi esteso il diritto di visita alla figlia PI 1, equiparandone la durata al diritto visita in favore di PI 2. Un appello inoltrato da CO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 19 maggio 2009 (inc. 11.2008.143).
H. In pendenza di appello, il 18 dicembre 2008, IS 1 ha presentato una seconda istanza di ricusazione nei riguardi del Pretore relativamente a tutte e quattro le cause intentate contro di
lui (DI.2005.79: protezione dell'unione coniugale, OA.2005.55: prima azione di divorzio, DI.2006.80: azione di mantenimento, OA.2007.76: seconda azione di divorzio). Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2008 CO 1 ha proposto di respingere l'istanza. La curatrice delle figlie PI 2 e PI 1 ha inviato una lettera del 31 dicembre 2008 in cui rivendica la legittimità del proprio operato. Il Pretore ha scritto il 7 gennaio 2009 di rimettersi al giudizio della Camera, ma di non ravvisare alcun motivo di astensione nei propri confronti. Le parti, F__________ e la curatrice delle figlie sono state convocate il 10 marzo 2009 all'udienza del 22 aprile 2009 per il contraddittorio. In tale occasione la curatrice delle figlie è rimasta assente giustificata, mentre IS 1 ha confermato la propria istanza. CO 1 ha postulato una volta ancora la reiezione della domanda. Identica conclusione ha formulato F__________.
Considerando
in diritto: 1. La domanda di ricusazione si fonda, come la precedente, sull'art. 27 lett. b CPC. Non soccorre ripetere dunque in che consistano le “gravi ragioni” cui si riferisce la norma, già illustrate nella sentenza del 21 aprile 2008 (consid. 5). Giovi rilevare invece che nella sentenza appena citata questa Camera aveva già valutato l'operato del Pretore fino al momento della domanda di ricusa (tra il momento della ricusa e l'emanazione del giudizio il Pretore è stato sostituito dal Segretario assessore), giungendo alla conclusione ch'esso denotava per certi versi un'incerta gestione processuale e un ritardo inspiegabile nel giudizio sulla competenza, ma non una condotta unilaterale né comportamenti faziosi. Quanto al fatto che il ricusante si fosse visto dar torto a più riprese in sede cautelare, ciò non bastava a dimostrare che il primo giudice agisse per partito preso o fosse caduto in errori particolarmente grossolani e ripetuti, suscettibili di configurare violazioni gravi dei doveri di funzione. Ingiustificato appariva se mai l'accanimento del ricusante nei confronti del Pretore, da lui denunciato per diffamazione e calunnia con un esposto archiviato dal Procuratore pubblico nel lasso di nove giorni. Che poi il ricusante interpretasse dal profilo soggettivo come errate o discriminanti decisioni cautelari a lui sfavorevoli ancora non bastava per dimostrare prevenzione o ostilità del Pretore. Cause di stato litigiose e combattute acuiscono aggressività personali e lacerazioni familiari, ma di ciò non può essere reso responsabile un giudice che si trova ad assolvere il proprio dovere fra dispute e schermaglie processuali (sentenza del 21 aprile 2008, consid. 7 a 11).
2. Nelle circostanze descritte la questione è di sapere se comportamenti del Pretore successivi al momento in cui questa Camera ha statuito sulla prima domanda di ricusazione inducano a mettere in dubbio l'equanimità del giudice, connotando un operato passibile di ledere in qualche modo gli interessi di IS 1. Nella domanda in esame quest'ultimo riprende a evocare fatti e doglianze che risalgono al giugno del 2006, come se la sentenza del 21 aprile 2008 non esistesse e questa Camera potesse riesaminare ex novo l'operato del Pretore. Dimentica tuttavia che per quanto attiene alla condotta processuale del Pretore fino al 28 maggio 2007 la sentenza di questa Camera ha acquisito forza di giudicato e non può essere ridiscussa. Quanto al periodo intercorso fra il 28 maggio 2007 e il 21 aprile 2008 (litispendenza della prima domanda di ricusazione), il Pretore è stato sostituito dal Segretario assessore. Determinante è sapere pertanto, ai fini dell'attuale sentenza, se comportamenti del Pretore successivi al 21 aprile 2008 possano integrare “gravi ragioni” nel senso dell'art. 27 lett. b CPC. L'onere di indicare quali atteggiamenti successivi revochino in dubbio l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nel medesimo stato, lasciando trasparire legittimi sospetti di prevenzione, incombeva all'istante (sulla portata dell'art. 27 lett. b CPC: sentenza del 21 aprile 2008, consid. 5). In realtà il memoriale del 18 dicembre 2008 è – come si è detto – lungi dal contenere una simile motivazione, che il ricusante non ha addotto nemmeno all'udienza del 22 aprile 2009. A rigore la domanda di ricusazione potrebbe dunque essere dichiarata irricevibile già per carenza di requisiti formali.
3. Si volesse, comunque sia, transigere su quanto precede, l'esito del giudizio non risulterebbe più favorevole. Basti passare in rassegna le quattro procedure evocate dal ricusante.
a) Nella procedura a tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2005.79) l'ultimo atto di causa compiuto dal Pretore consiste in un decreto cautelare del 9 maggio 2006. Nulla è più intervenuto dopo di allora, senza dimenticare che l'unico lasso di tempo in relazione al quale il Pretore potrebbe ancora statuire come giudice a protezione dell'unione coniugale è quello anteriore alla litispendenza dell'azione di divorzio (sentenza del 21 aprile 2008, consid. 7). Invano si cercherebbero di conseguenza, in quel carteggio, elementi suscettivi di suffragare l'attuale domanda di ricusazione.
b) Analoghi accertamenti valgono per quanto riguarda la prima causa di divorzio (inc. OA.2005.55), fondata sull'art. 115 CC. Dopo un decreto cautelare del 31 agosto 2007, nulla ha più intrapreso il Pretore, salvo emanare un decreto del 20 luglio 2008 (“pronuncia”) in cui ha accertato la propria competenza per territorio. Un appello introdotto il 19 agosto 2008 da IS 1 contro tale decreto sarà trattato da questa Camera, se ne sarà dato il caso, con la prima appellazione sospensiva (inc. 11.2008.105). L'emissione del decreto, ad ogni modo, non può essere interpretato come un atto di avversione nei confronti del convenuto, tanto meno ove si pensi che nella sentenza del 21 aprile 2008 il Pretore si era visto richiamare da questa Camera proprio per il ritardo dimostrato nello statuire al riguardo (consid. 7). Giudicando sulla propria competenza, egli non ha fatto altro che dar seguito al sollecito.
c) Nell'azione di mantenimento promossa il 23 maggio 2006 da F__________ (inc. DI.2006.80) il Pretore ha tenuto, dopo la sentenza emessa il 21 aprile 2008 da questa Camera, una prima udienza istruttoria del 18 dicembre 2008 durante la quale ha sentito due testimoni. Non consta che nel corso di tale udienza egli abbia mostrato una qualsivoglia ostilità verso il convenuto, né il ricusante asserisce il contrario. Anche in proposito non soccorre dunque attardarsi.
d) Rimane la seconda causa di divorzio (inc. OA.2007.76), ancorata all'art. 114 CC. Dopo la sentenza emessa il 21 aprile 2008 da questa Camera il Pretore ha:
– tenuto un'udienza il 7 maggio 2008 in esito alla quale ha omologato un accordo dei genitori sull'impegno di CO 1 ad accompagnare la figlia PI 1 al conservatorio di __________ fino alla data dell'esame;
– rifiutato in via cautelare il 13 maggio 2008 la modifica di un diritto di visita a PI 1;
– proceduto il 20 maggio 2008 all'ascolto della minorenne;
– autorizzato con decreto del 4 luglio 2008 IS 1 a procedere in lite con atti propri;
– tenuto quello stesso 4 luglio 2008 un'udienza per la discussione di quattro istanze cautelari;
– respinto con decreto cautelare del 28 luglio 2008 due istanze di IS 1 e una della moglie;
– comminato in via cautelare il 22 agosto 2008 a IS 1 l'applicazione dell'art. 292 CP in caso di disobbedienza a ordini dell'autorità nell'esercizio di diritti di visita;
– sentito l'11 settembre 2008 quattro testimoni;
– tenuto un'udienza il 9 ottobre 2008 in cui si sono discusse tre istanze cautelari di IS 1;
– esteso con decreto cautelare di quello stesso 9 ottobre 2008 il diritto di visita a PI 1;
– precisato con decreto cautelare del 17 ottobre 2008 gli orari del diritto di visita a PI 1;
– sentito il 17 novembre 2008 altri due testimoni e respinto con decreto cautelare a verbale un'istanza in cui IS 1 chiedeva di obbligare la moglie ad accompagnare PI 1 ai corsi di conservatorio a __________.
Perché tali atti processuali dovrebbero rivelare preconcetto del giudice in odio del convenuto non è dato a divedere, il Pretore essendosi limitato a svolgere il proprio ufficio nel quadro delle sue attribuzioni giurisdizionali. Del resto,
avesse nutrito una qualsiasi animosità verso IS 1, egli non avrebbe sicuramente autorizzato quest'ultimo il 4 luglio 2008 a procedere in lite con atti propri, né avrebbe respinto
il 28 luglio 2008 un'istanza cautelare di CO 1, né avrebbe esteso le visite di lui il 9 ottobre 2008 alla figlia PI 1. Ne segue che, pur vagliata alla luce degli atti, la domanda di ricusazione manifesta tutta la sua inconsistenza.
4. Il ricusante si duole che il Pretore non abbia statuito su 13 istanze cautelari da lui introdotte fra il 24 novembre 2006 e il 5 novembre 2008 per ottenere l'affidamento delle due figlie minori e l'attribuzione dell'autorità parentale, rispettivamente l'ingiunzione a CO 1 perché accompagni PI 1 al conservatorio di __________. L'assunto è specioso. Certo, sul postulato affidamento delle figlie al padre il Pretore non ha ancora statuito. Il ricusante dimentica però che costui non è rimasto semplicemente inattivo, ma ha sentito PI 2 (verbale del 5 luglio 2006 nell'inc. OA.2005.55), ha disposto un ascolto specialistico delle due figlie minori (ordinanza dell'11 settembre 2006 nell'inc. OA.2005.55), ha disciplinato il diritto di visita alle medesime (decreto cautelare del 20 dicembre 2006 nell'inc. OA.2005.55) e ha escusso due testimoni (verbale del 15 marzo 2007 nell'inc. OA.2005.55).
Sostituito durante la litispendenza della prima domanda di ricusazione dal Segretario assessore (che ha commissionato alla dott. __________, __________, un nuovo ascolto approfondito e specialistico delle ragazze: decreto cautelare del 4 ottobre 2007 nell'inc. OA.2007.76), il Pretore ha regolato ulteriormente il diritto di visita a PI 1 (ordinanza del 12 dicembre 2007 nell'inc. OA.2007.76), ha ascoltato un'altra volta PI 2 (verbale del 14 dicembre 2007 nell'inc. OA.2007.76), ha omologato un accordo delle parti sul diritto di visita (verbale del 21 dicembre 2007 nell'inc. OA.2007.76), ha ordinato “l'assunzione delle prove limitatamente alla valutazione delle capacità genitoriali ed alle perizie psichiatriche sui genitori” (verbale del 12 febbraio 2008 nell'inc. OA.2007.76), compiendo in seguito gli atti processuali elencati al consid. 3d. Può darsi che l'una o l'altra istanza cautelare di IS 1 sia rimasta senza seguito, ma dato il numero abnorme di tali richieste spettava all'interessato sollecitare puntualmente il Pretore e, di fronte all'eventuale inazione di lui, far capo agli strumenti che l'ordinamento giuridico offre in caso di protratta giustizia. Il solo fatto che il Pretore non potesse reggere il ritmo incalzante delle istanze cautelari insinuate da IS 1 ancora non giustificava, comunque sia, una domanda di ricusazione.
5. Il ricusante fa carico al Pretore di non permettere a torto che PI 1 segua adeguatamente i corsi cui è iscritta al conservatorio di __________, nonostante essa sia motivata, seria, volonterosa, assai dotata e soddisfatta degli studi musicali. Così argomentando, tuttavia, egli fa passare come istanza di ricusazione quella che in realtà è una contestazione dell'operato pretorile, oltre che una sequela di pesanti rimproveri alla moglie. Che il Pretore non reputi necessario, per il bene della figlia, un'estensione del diritto di visita compatibile con la frequentazione del conservatorio ancora non dimostra prevenzione, avversione o ostilità. Denota solo un diverso modo di vedere le cose e di apprezzare gli interessi della minorenne, la quale per seguire le lezioni di musica al conservatorio dovrebbe lasciare la scuola obbligatoria mezz'ora prima. Come questa Camera ha già sottolineato nella sentenza del 21 aprile 2008 (consid. 11), il ricusante non deve interpretare come un atto di personale inimicizia ogni atteggiamento o decisione del Pretore che non risponda alle sue aspettative e ai suoi intendimenti, per quanto convinto egli sia di avere ragione.
6. Nel seguito la domanda di ricusa (dai punti 12 in poi) si esaurisce in una serie di recriminazioni su presunte inosservanze formali del Pretore nella conduzione della seconda causa di divorzio, disattenzioni che il ricusante fa assurgere a “sbagli particolarmente grossolani e ripetuti”, oltre che a “gravi violazioni dei doveri di funzione”. Ancor più farraginoso è il contenuto della replica orale dinanzi a questa Camera (verbale del 22 aprile 2009, pag. 2). Ora, gli errori addebitati al Pretore sono mancanze che l'interessato definisce tali sulla scorta di una sua propria opinione, tant'è che per 17 volte egli ripete di non comprendere come mai il Pretore abbia agito in un determinato modo e non in un altro. Il solo fatto però ch'egli non capisca ancora non significa che il Pretore gli sia avverso. Il ricusante cerca di enfatizzare due difetti rilevati da questa Camera nella sentenza del 21 aprile 2008: una gestione processuale incerta e il ritardo del Pretore nello statuire sulla questione della competenza. Già si è rilevato tuttavia che ciò non denota alcuna intenzionalità – nemmeno indiretta – da parte del magistrato. Sulla competenza per territorio, poi, il Pretore ha statuito nel frattempo (sopra, consid. 3b). In definitiva l'attuale domanda di ricusazione, oltre che apparire a larghi tratti una copia della prima, poggia una volta ancora sulla premessa per cui errori gravi del Pretore sono quelli reputati tali dal ricusante, ed essendo gravi codesti errori giustificherebbero la ricusazione. Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare nella sentenza del 21 aprile 2008 (consid. 8), invece, decisioni sfavorevoli a una parte non suffragano in sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del giudice. Vanno impugnate se mai con i rimedi giuridici offerti dalla legge, ma non lasciano spazio a domande di ricusazione.
7. Il caso precipuo non esime invero da una chiosa d'ordine a futura memoria. Ben si può comprendere che in concreto il Pretore sia stato soverchiato dalla regolamentazione degli assetti provvisionali sulle relazioni personali tra genitori e figlie, oggetto di innumerevoli istanze cautelari in cui IS 1 ha sfiorato la querulomania. Nell'ambito di una corretta conduzione processuale non è sostenibile tuttavia che in una causa di divorzio cominciata il 7 settembre del 2007 (la seconda) non si sia ancora tenuta – per quanto si evince dagli atti – l'udienza preliminare. Quanto alla prima causa di divorzio, essa è ferma senza che se ne conosca la sorte. È vero che il Pretore ha assunto referti specialistici e sentito testimoni. Per tacere del fatto nondimeno che l'assunzione di perizie è estranea alla natura sommaria di un procedimento cautelare, v'è da interrogarsi quale utilità abbia esperire simili prove in sede provvisionale correndo il rischio di doverle riassumere nella causa di merito. Per di più, senza che sia dato chiaramente di sapere nella fattispecie quali mezzi istruttori rimangano ancora da amministrare. Si conviene che il modo di procedere adottato dal Pretore non lede gli interessi né i diritti dell'una o dell'altra parte (del resto non se ne duole nemmeno IS 1 nella domanda di ricusazione). Una ragionevole economia di giudizio impone, ad ogni modo, che in linea di principio si istruisca il merito e che a fini cautelari si assumano solo le prove indispensabili. Se così non fosse, le cause di merito potrebbero non finire mai.
8. Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno addebitati al ricusante (art. 148 cpv. 1 CPC), il quale verserà alla controparte un'equa indennità per ripetibili, mentre non si giustifica di attribuire indennità alla curatrice delle figlie minori, le cui osservazioni del 31 dicembre 2008 si compendiano in quindici righe. Trattandosi della seconda domanda di ricusazione infondata nel lasso di un anno e mezzo, IS 1 va avvertito che ulteriori istanze di ricusazione destituite sin dall'inizio di buon diritto potranno essere decise senza dibattimento orale, sulla sola scorta delle comparse scritte.
9. Circa i rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile – trattandosi di un'istanza di ricusazione – indipendentemente dal carattere finale della decisione e senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 92 LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La domanda di ricusazione è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono posti a carico del ricusante, che rifonderà alla controparte e a F__________ fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
– (I); – ; – , .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.