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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.03.2009 11.2009.39

25 marzo 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·800 parole·~4 min·4

Riassunto

Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.39

Lugano 25 marzo 2009/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.522 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 aprile 2008 da

 AO 1   (  PA 1 )  

contro

 AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 marzo 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 19 febbraio 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che AP 1 (1965) e AO 1 (1984) si sono sposati a __________ il 9 novembre 2007 e dal matrimonio è nata A__________ (11 dicembre 2007);

                                         che, adito da AO 1, con sentenza del 19 febbraio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato A__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha disposto una curatela educativa in favore della bambina e ha stabilito un contributo alimentare di fr. 660.– mensili per la figlia dal 1° gennaio 2008, rinunciando a prelevare tasse o spese e compensando le ripetibili;

                                         che contro tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello del 16 marzo 2009 nel quale chiede di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 300.– mensili, posticipando la decorrenza al 1° maggio 2008;

                                         che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

                                         che in esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC);

                                         che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata giovedì 19 febbraio 2009, è stata ritirata dal convenuto sabato 21 febbraio 2009 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.46.100325.00007253);

                                         che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere domenica 22 febbraio 2009 ed è scaduto martedì 3 marzo 2009;

                                         che nelle circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta di __________il 16 marzo 2009 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta manifestamente tardivo;

                                         che l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

                                         che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione;

                                         che infine, quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 300.– mensili capitalizzati fino alla maggiore età della figlia) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

  ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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