Incarto n. 11.2009.211
Lugano 7 gennaio 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2007.926 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 luglio 2007 da
AP 1
contro
AO 1;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 dicembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che AO 1 (1954) e AP 1 (1964), cittadini portoghesi, si sono sposati a __________ (Portogallo) il 13 marzo 1986;
che dal matrimonio sono nati H__________ (14 maggio 1987) e A__________ (25 dicembre 1993);
che il marito, già copritetto, è invalido al 70% ed è al beneficio di una rendita AI, mentre la moglie, gerente di un esercizio pubblico, riscuote indennità di disoccupazione;
che il 25 luglio 2007 AP 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento del figlio A__________ (riservato il diritto di visita paterno) e la condanna del marito a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1000.– mensili;
che all'udienza del 10 settembre 2007, indetta per la discussione, AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata e all'affidamento del figlio alla madre, ma ha offerto un contributo alimentare limitato a fr. 1400.– mensili complessivi per i due figli, “importo che corrisponde a quanto egli percepisce quale rendita completiva dal primo e secondo pilastro”;
che con decreto cautelare emanato quello stesso giorno “nelle more istruttorie” il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato A__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 700.– mensili;
che, esperita l'istruttoria e sentito A__________, alla discussione finale del 3 febbraio 2009 l'istante ha ribadito le sue domande, limitando nondimeno il contributo per il figlio all'importo della rendita completiva riscossa dal marito, mentre quest'ultimo non è comparso in Pretura;
che con decreto del 6 febbraio 2009 il Pretore, constatato il collocamento di A__________ al Foyer __________ di __________ su ordine del Magistrato dei minorenni e accertata l'assunzione da parte dello Stato dei costi del ricovero, ha ordinato all'Istituto delle assicurazioni sociali e alla __________ di sospendere il versamento delle rendite spettanti al minorenne;
che il Pretore ha indetto un “secondo dibattimento finale” per il 27 luglio 2009, nel corso del quale le parti hanno ribadito le loro posizioni;
che il 6 novembre 2009 il Pretore, preso atto della fuga di A__________ dal foyer e dell'ignota dimora di lui, ha convocato le parti a un'udienza del 4 dicembre 2009, durante la quale l'istante ha ritirato la richiesta di affidamento del figlio e di contributo alimentare per quest'ultimo;
che, statuendo con sentenza del 17 dicembre 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha tolto loro l'autorità parentale su A__________, ha rinviato ogni decisione sulle relazioni personali al momento in cui il figlio fosse stato ritrovato, ha confermato il blocco delle rendite spettanti al minorenne e ha respinto l'assistenza giudiziaria postulata da AP 1;
che il 22 dicembre 2009 AP 1 si è rivolta al Pretore con “un ricorso in appello generale”;
che, trasmesso a questa Camera il 30 dicembre 2009, l'atto non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che la sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), sicché l'appello in esame è tempestivo;
che un appello deve contenere in specie – sotto pena di nullità (l'art. 309 cpv. 5 CPC) – le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC) e la motivazione di tali richieste (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in concreto AP 1 dichiara di presentare “un ricorso in appello generale, ma in particolare alla sentenza del 17 dicembre 2009 (formazione di gerente per esercizi pubblici, istanza pagine 3), (doc. 1), (doc. N, O, verbali 27.07.2009), (cit., punto 6.1), (al decreta, punto 1), (alla pronuncia, punto 3, al punto 4, al punto 5 e al punto 6), soggiungendo: “Mi impegnerò in udienza a presentare altra documentazione valida. Vi faccio presente che il magistrato dei minorenni in data precedente ha revocato la misura di collocamento di mio figlio A__________ presso il Foyer __________ di __________. Contesto fin
d'ora il punto 5 e chiedo lo sblocco delle rendite in favore di mio figlio”;
che da tale enunciazione non è dato assolutamente di capire in che modo, salvo revocare il blocco delle rendite per il figlio, la sentenza del Pretore andrebbe riformata;
che, a parte ciò, in un appello non basta elencare possibili errori nei quali sarebbe caduto il Pretore, ma occorre specificare perché un determinato accertamento sia errato e quale conseguenza ne derivi ai fini del giudizio;
che, pur con tutta la comprensione dovuta a una parte priva di patrocinatore, nella fattispecie l'appello risulta sprovvisto altresì di adeguata motivazione;
che ad ogni buon conto, per quanto riguarda la revoca del blocco delle rendite per il figlio, sia la richiesta di giudizio sia l'argomentazione addotta dall'istante sono nuove, e pertanto irricevibili in un appello relativo a misure protettrici dell'unione coniugale, al cui proposito continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c);
che, per di più, il Magistrato dei minorenni ha sì revocato il collocamento di A__________ nel foyer, il ragazzo essendosi reso irreperibile, ma ha mantenuto la misura del collocamento come tale, “che per il minore è indispensabile per il ricupero dei comportamenti e dei disturbi…” (decisione del 30 novembre 2009 acclusa all'appello);
che, inoltre, a mente del Pretore il blocco delle rendite appare giustificato a “copertura, foss'anche parziale, degli ingenti costi causati dalle misure adottate”;
che con tale motivazione AP 1 nemmeno si confronta;
che, manifestamente irricevibile, l'appello sfugge così a qualsiasi disamina;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che nel caso precipuo si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo priva di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un avvocato;
che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;
che, circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in mancanza di domande precise spetterà all'interessata dimostrare un valore litigioso di almeno di fr. 30 000.– nell'eventualità di un ricorso in materia civile;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
;.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.