Incarto n. 11.2009.193
Lugano, 22 gennaio 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 292.2007/R.72.2009 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1, (patrocinato da. PA 1, )
a
PI 1, , e alla Commissione tutoria regionale 7, Tesserete
riguardo alla figlia M__________ (2003);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 ottobre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 30 settembre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 (1967), celibe, e PI 1 (1973), nubile, sono i genitori di M__________, nata il 17 luglio 2003. RI 1 lavora per la __________ come pilota dell'aviazione civile, PI 1 è impiegata all'80% nello stabilimento della __________ a __________. Il diritto di visita paterno a M__________ è stato regolato dalla Commissione tutoria regionale 5 con decisioni del 30 giugno 2006, dell'8 giugno 2006 e del 19 aprile 2007, quando alla figlia è stata designata una curatrice educativa. Il 17 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale 7, divenuta competente per territorio, ha disciplinato una volta ancora il diritto di visita, salvo modificarlo il 16 dicembre 2008, sostituendo altresì la persona della curatrice.
B. Il 4 maggio 2009 PI 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 7 di modificare ulteriormente il diritto di visita, poiché nel settembre successivo la figlia avrebbe cominciato la scuola elementare. Invitato il 26 maggio 2009 a esprimersi entro il 5 giugno successivo, con lettera del 2 giugno 2009 RI 1 si è limitato a criticare l'operato della curatrice educativa. La Commissione tutoria regionale ha statuito il 27 luglio 2009, regolando il diritto di visita minimo come segue:
– il primo fine settimana del mese, il terzo nei mesi dispari e il quarto nei mesi pari, dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 18.00, con possibilità per RI 1 di scegliere il terzo fine settimana in luogo del quarto (e viceversa) comunicando tale scelta a PI 1 entro il 25 del mese precedente;
– una settimana alternativamente a Natale, Pasqua e carnevale, fermo restando che M__________ avrebbe trascorso le festività di Natale e Pasqua alternativamente un anno con la madre e uno con il padre;
– una settimana ogni due anni per Ognissanti e
– tre settimane (di cui due consecutive) d'estate.
C. Contro la decisione appena citata RI 1 è insorto il 6 agosto 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di far decorrere le visite del fine settimana il venerdì alle ore 18.00 (anziché il sabato alle ore 10.00) e di farle terminare la domenica alle ore 19.00 (anziché alle ore 18.00), di accordargli la possibilità di scegliere il terzo fine settimana invece del quarto (e viceversa) comunicando tale scelta a PI 1 entro il 28 del mese precedente, di lasciargli M__________ una settimana tutti gli anni per Ognissanti, come pure il 24 dicembre fino alle ore 22.00 (rinunciando egli al 25 dicembre) e di fissare altre due settimane di vacanza (in aggiunta alle tre estive) “da dividere nell'arco dell'anno a seconda degli impegni scolastici di M__________”. Nelle sue osservazioni del 17 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso. Nelle proprie, del 24 agosto 2009, PI 1 si è dichiarata d'accordo di far cominciare le visite paterne del fine settimana il venerdì alle ore 18.00, ma per il resto ha postulato a sua volta la reiezione del ricorso.
D. Statuendo il 30 settembre 2009, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha parzialmente accolto il ricorso, nel senso che ha anticipato l'inizio delle visite a M__________ durante i fine settimana il venerdì alle ore 18.00. Per il resto ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione della Commissione tutoria regionale. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico di RI 1.
E. Il 23 ottobre 2009 RI 1 ha impugnato la decisione appena citata con appello per ottenere che il suo diritto di visita termini durante i fine settimana la domenica alle ore 19.00, che gli sia accordata la possibilità di scegliere il terzo fine settimana invece del quarto (e viceversa) comunicando tale scelta a PI 1 entro il 30 del mese precedente, che gli sia lasciata la figlia quattro (e non solo tre) settimane durante il corso dell'anno, oltre a due settimane “nei giorni festivi infrasettimanali”, che M__________ rimanga con lui ogni 24 dicembre fino alle ore 22.00 (rinunciando egli al 25 dicembre) e il giorno di Pasqua di ogni anno pari. La Commissione tutoria regionale ha proposto l'11 dicembre 2009 di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. PI 1 ha formulato identica proposta con osservazioni del 29 dicembre 2009.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura applicabile è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC con le particolarità dell'art. 424a CPC. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata a RI 1 il 3 ottobre 2009. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha rilevato che RI 1 si limitava a sollecitare un diverso assetto delle relazioni personali con la figlia, senza tuttavia spiegarne i motivi, onde l'irricevibilità del ricorso. Essa ha soggiunto nondimeno che la postulata estensione del diritto di visita durante le ferie appariva incompatibile con i gravosi impegni lavorativi del ricorrente, pilota dell'aviazione civile, mentre il resto delle vacanze scolastiche di cui fruisce la figlia risulta equamente suddiviso fra padre e madre. Secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele, inoltre, il ricorrente deve ragionevolmente essere in grado di comunicare entro il 25 del mese se intenda esercitare il diritto di visita il terzo invece del quarto fine settimana (o viceversa), non potendosi tenere in maggior conto i suoi irregolari turni di lavoro senza rimettere in discussione ogni volta la disciplina delle relazioni personali. A maggior ragione ove si pensi – ha concluso l'Autorità di vigilanza – che la figlia frequenta la scuola elementare e non ha più la stessa disponibilità di tempo che aveva quando era all'asilo.
3. Alla decisione impugnata l'appellante muove tre censure d'ordine che devono essere vagliate preliminarmente. Anzitutto egli si duole di non essere stato chiamato a esprimersi dall'Autorità di vigilanza né dalla Commissione tutoria regionale (appello, pag. 11 in alto), secondariamente fa valere che non è stata ascoltata la figlia (appello, pag. 10 in fondo) e in terzo luogo lamenta un'insufficiente motivazione della decisione impugnata (appello, pag. 12 a metà). Tutte e tre le critiche si riconducono al diritto di essere sentiti, garanzia formale la cui disattenzione comporta per principio l'annullamento dell'atto impugnato, indipendentemente dalle possibilità di successo che il ricorso denota nel merito (DTF 126 V 132 consid. 2 con richiami). Certo, una violazione del diritto d'essere sentito può reputarsi sanata qualora l'interessato abbia modo poi di esporre le sue argomentazioni insorgendo davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), come la Camera civile di appello. Tale sanatoria costituisce tuttavia l'eccezione, non la regola, poiché in caso contrario una violazione del diritto d'essere sentito comporterebbe sistematicamente, per l'interessato, la perdita di un grado di giurisdizione.
a) Nella misura in cui afferma di non essere stato sentito dall'Autorità di vigilanza né dalla Commissione tutoria regionale, l'appellante allega una tesi poco seria. PI 1 aveva chiesto il 4 maggio 2009 alla Commissione tutoria regionale – come detto (lett. B) – di modificare le relazioni personali tra padre e figlia. La Commissione tutoria regionale aveva invitato il 26 maggio 2009 RI 1 a esprimersi entro il 5 giugno successivo. RI 1 aveva inviato alla Commissione tutoria regionale una lettera del 2 giugno 2009 in cui biasimava unicamente l'operato della curatrice educativa. Se egli non ha ritenuto di determinarsi sulla richiesta di PI 1 e nemmeno – per ipotesi – di postulare l'indizione di un'udienza, ciò non può essere imputato alla Commissione tutoria regionale. Quanto all'Autorità di vigilanza, non si vede – né l'appellante spiega – in che modo essa dovesse sentirlo ulteriormente. RI 1 ha presentato ricorso egli medesimo e non ha replicato né alle osservazioni della Commissione tutoria regionale né a quelle di PI 1. Lamentare una violazione del diritto d'essere sentito in circostanze del genere sfiora il pretesto.
b) La carenza di motivazione che l'appellante ravvisa nella decisione impugnata non è destinata a miglior sorte. Né la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele né la legge di procedura per le cause amministrative (cui rinvia l'art. 21 della stessa legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele) prevedono esigenze di motivazione che eccedano i requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. L'autorità di ricorso non è tenuta quindi a determinarsi su ogni singola allegazione delle parti. Può anche limitarsi a una motivazione breve e concisa. Essenziale è che questa permetta di capire perché l'autorità ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con numerosi richiami).
Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza ha addotto in realtà due motivazioni indipendenti l'una dall'altra. Nella prima ha rilevato che RI 1 non aveva sostanziato le proprie richieste di giudizio a sufficienza, ciò che comportava l'irricevibilità del ricorso già per tale motivo. Nella seconda essa ha trattato nondimeno – seppure con stringatezza – le varie doglianze, giungendo alla conclusione ch'erano infondate. Il destinatario ha quindi avuto modo di capire perché il suo ricorso è stato respinto, onde la conformità della motivazione addotta dall'autorità ai requisiti minimi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Nemmeno l'appellante, del resto, indica quale sua specifica argomentazione sarebbe stata disattesa. Asserisce che l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto approfondire meglio il caso in virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione, ma tale critica riguarda il merito (ovvero l'applicazione del diritto sostanziale), non la forma. Anche la seconda censura d'ordine si rivela così destinata all'insuccesso.
c) La situazione si presenta diversa per quanto riguarda il mancato ascolto della figlia. L'art. 144 cpv. 2 CC stabilisce che, dovendosi regolare questioni legate al rapporto fra genitori e figli, questi ultimi “sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano”. La norma si riferisce alle cause di divorzio, ma si applica anche per analogia – contrariamente a quanto sostiene PI 1 (osservazioni all'appello, pag. 9 a metà) – a tutte le procedure in cui si tratti di regolare gli interessi dei figli, comprese le protezioni dell'unione coniugale, le misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio e le relative modifiche (DTF 131 III 553 consid. 1.1). Poco importa che tocchi al giudice o all'autorità tutoria decidere (art. 315a e 315b CC) e nulla muta che il figlio sia o non sia provvisto di curatore educativo. L'audizione è un diritto strettamente personale correlato alla personalità del minorenne, oltre che un mezzo per l'accertamento dei fatti (DTF 131 III 553 consid. 1.1). E secondo giurisprudenza tale diritto va più lontano di quanto prevede l'art. 12 della Convenzione dell'ONU relativa ai diritti del bambino (RS 0.107): esso dev'essere riconosciuto di regola a ogni figlio che abbia compiuto i sei anni (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2).
In concreto M__________ aveva già compiuto sei anni da una decina di giorni quando la Commissione tutoria regionale ha statuito, il 27 luglio 2009. Andava quindi sentita d'ufficio. Che motivi gravi ostassero all'ascolto, per altro, non è preteso da PI 1 né dalla Commissione tutoria regionale. Quanto all'Autorità di vigilanza sulle tutele, constatata la mancata audizione della figlia, essa avrebbe dovuto o sentire M__________ e integrare essa medesima l'istruttoria o annullare la decisione impugnata e rinviare il caso alla Commissione tutoria regionale perché integrasse l'istruttoria, ma in nessun caso avrebbe dovuto statuire nel merito. In una situazione identica si trova ora questa Camera, la quale o riapre l'istruttoria e procede essa medesima all'ascolto della figlia o annulla la decisione impugnata e ritorna gli atti all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché statuisca di nuovo dopo avere rimediato al vizio di forma (o avere fatto rimediare al vizio di forma dalla Commissione tutoria regionale). Sta di fatto che la prima ipotesi comporterebbe per le parti la perdita non di uno, ma di due gradi di giurisdizione, nel senso che questa Camera giudicherebbe in pratica alla stregua di un'autorità cantonale
unica. La seconda ipotesi merita dunque di essere privilegiata.
4. Se ne conclude che, lesiva del diritto di essere sentito, la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché esegua – o faccia eseguire dalla Commissione tutoria regionale – l'ascolto di M__________. In seguito l'Autorità di vigilanza (o la Commissione tutoria regionale) dovrà concedere alle parti il diritto di esprimersi sulle risultanze dell'audizione e statuire di nuovo, tenendo conto di tali risultanze per l'accertamento dei fatti e optando per la disciplina del diritto di visita che meglio risponde agli interessi della figlia (e non solo delle ragioni che il padre della bambina ha o non ha fatto valere).
5. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non bisogna dimenticare tuttavia che spettava prima di tutto a RI 1 instare per l'audizione della figlia, il principio inquisitorio non esonerando i genitori dalle loro responsabilità processuali, siano essi patrocinati o no (cfr. DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami). E l'appellante non ha mai sollecitato l'ascolto della figlia, né davanti alla Commissione tutoria regionale né davanti all'Autorità di vigilanza. Solo davanti a questa Camera egli ha invocato il vizio di forma. Quanto a PI 1, nulla essa risulta avere intrapreso per impedire o evitare davanti alla Commissione tutoria regionale o all'Autorità di vigilanza sulle tutele che la figlia fosse sentita. Equitativamente soccorrono dunque “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare al prelievo di costi e all'attribuzione di ripetibili. Sugli oneri processuali di secondo grado statuirà nuovamente l'Autorità di vigilanza sulle tutele al momento in cui rigiudicherà il caso.
6. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – , ; – Commissione tutoria regionale 7, Tesserete.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.