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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.03.2010 11.2009.190

22 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,549 parole·~13 min·5

Riassunto

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per il marito

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.190

Lugano 22 marzo 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.851 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 giugno 2009 da

AP 1 (patrocinata da PA 2)  

contro  

AO 1 (patrocinato da PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 novembre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 novembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1977), cittadino albanese, e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 9 giugno 2006. A quel momento AO 1 era già padre di E__________, avuta il 3 marzo 2002 da un precedente matrimonio. Dalle seconde nozze non è nata prole. Il marito lavora a tempo parziale, per il tramite dell'agenzia di lavoro temporaneo __________, come operaio alla __________ di __________. La moglie è impiegata alla __________ di __________.

                                  B.   Il 23 giugno 2009 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata e l'attribuzione dell'alloggio coniugale, con obbligo per il marito di trasferirsi altrove entro il 1° luglio 2009. All'udienza del 21 luglio 2009, indetta per la discussione, le parti hanno raggiunto un accordo sulla vita separata e sull'abitazione coniugale, che il marito si è impegnato a lasciare entro l'11 agosto 2009. AO 1 ha postulato nondimeno un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2007, che la moglie ha rifiutato. Entrambe le parti hanno instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Terminata l'istruttoria, esse hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le loro domande.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 4 novembre 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 21 luglio 2009, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie e ha obbligato quest'ultima a versare al marito un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2009. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, AP 1 no.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta l'11 novembre 2009 a questa Camera, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello – di annullare il contributo alimentare per il marito o, in via subordinata, di ridurne l'entità a fr. 800.– mensili per sei mesi dal momento in cui il marito avrà firmato un contratto di locazione proprio. Con decreto del 17 novembre 2009 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.

                                   2.   Il documento accluso da AP 1 all'appello (lettera 9 novembre 2009 del patrocinatore del marito al suo) è irricevibile. Nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice reputi opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie.

                                   3.   Litigioso è il contributo alimentare per il marito. A tal fine il Pretore ha rilevato anzitutto che durante la vita in comune la moglie ha accumulato risparmi per fr. 15 541.–, i quali al tasso del 2¾% potrebbero fruttare fr. 427.40 annui. Ciò premesso, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 1682.60 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr.  2871.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 206.80, assicurazione dell'automobile fr. 16.10, imposta di circolazione fr. 22.25, contributo alimentare per la figlia E__________ fr. 426.55). Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 4280.50 mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3358.55 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie fr. 1380.–, posteggio fr. 120.–, premio della cassa malati fr. 213.80, assicurazione dell'automobile fr. 82.–, imposta di circolazione fr. 35.–, premio dell'assicurazione economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 26.25, protezione giuridica fr. 21.50, premio della previdenza vincolata fr. 130.–, imposte fr. 150.–). Constatato un ammanco di fr. 267.– mensili, il Pretore ha ritenuto che “in tal caso il contributo alimentare corrisponde alla rimanenza sul fabbisogno minimo del debitore e ammonta dunque a fr. 1189.– arrotondati”. Il marito chiedendo il versamento di fr. 1000.–, egli ne ha accolto appieno la pretesa.

                                   4.   L'appellante si duole di dover erogare contributi alimentari senza limiti di tempo, rimproverando al Pretore di avere trascurato la breve durata della vita in comune, l'assenza di figli e l'impossibilità di ottenere ragguagli sulla situazione finanziaria del marito. La cui intenzione – essa prosegue – è di fare affidamento sulle risorse finanziarie di lei, senza prodigarsi nel migliorare le proprie. Essa fa valere di non essersi mai impegnata a mantenere il marito e di avere anzi sollecitato quest'ultimo a trovare un'occupazione meglio retribuita. Per di più, il convenuto non ha reso verosimile alcuna ricerca d'impiego e ha prodotto unicamente le distinte di salario fino al maggio del 2009, ciò che lascia presumere il conseguimento di un reddito più elevato di quello accertato dal Pretore.

                                         a)   Per quel che concerne la durata dei contributi alimentari fondati sull'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, la legge nulla prevede. Compete dunque al giudice fissarne l'eventuale scadenza, secon­do le circostanze del caso. Di norma, essi sono fissati senza limiti di tempo, essendo arduo prevedere fin quando possa sussistere una situazione di “grave pericolo” nel senso dell'art. 175 CC. Per altro, ove i coniugi tornino a vivere assieme, le misure protettrici dell'unione coniugale decadono (art. 179 cpv. 2 CC), così come decadono qualora, introdotta una causa di stato, esse siano sostituite da provvedimenti cautelari. Nulla impedisce al giudice, in ogni modo, di limitare le misure protettrici nel tempo per favorire una riconciliazione o un accordo dei coniugi oppure per agevolare un riesame della situazione (RtiD I-2005 pag. 770 consid. 5 con riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Sta di fatto che in concreto

                                               estremi del genere non si ravvisano. La limitazione temporale di contributi alimentari in seguito alla breve durata della vita in comune o per l'assenza di figli è un criterio correlato all'art. 125 CC, ove si tratti di stabilire se, dopo il divorzio, il contributo debba garantire il mantenimento del beneficiario finché questi abbia riacquistato una sua indipendenza economica (potenziamen­to o reinserimento professionale). Non è di alcuna pertinenza invece nel quadro dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, ovvero finché il matrimonio sussiste (RtiD I-2005 pag. 769 consid. 4).

                                         b)   Quanto al fatto che l'appellante si trovi a versare contributi alimentari per un lasso di tempo equivalente alla durata della vita in comune (due anni: art. 114 CC), ciò non deve sorpren­dere. L'obbligo di mutua assistenza previsto dall'art. 163 CC continua per tutta la durata del matrimonio, fino allo scioglimento del vincolo, e non cessa né durante la sospensione della comunione domestica né durante una causa di divorzio (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). E lo stanziamento di contributi alimentari fra coniugi durante la sospensione della comunione domestica è disciplinato appunto dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, i cui criteri di applicazione sono già stati partitamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Nella misura in cui insiste perché alla fattispecie si faccia capo all'art. 125 CC già prima del divorzio, l'appellante avanza dunque una rivendicazione contraria al diritto federale.  

                                         c)   Diversa è la questione di sapere se si possa pretendere già nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio un'attività rimunerata. Al riguardo il Pretore ha correttamente riassunto i presupposti applicabili (sentenza, pag. 3; v. anche RtiD II-2005 pag. 705 n. 34c, I-2007 pag. 739 consid. 6b), che l'appellante nemmeno discute. Uno di essi consiste nel fatto che i redditi coniugali non bastino per sopperire al fabbisogno della famiglia. In concreto il Pretore ha accertato sì un ammanco nel bilancio familiare, ma ha constatato che mettendo a frutto la sostanza della moglie si possono coprire i fabbisogni minimi dei coniugi. Perché in simili circostanze si dovrebbe computare al marito un reddito ipotetico già durante la sospensione della comunione domestica l'appellante non spiega, senza contare che mal si intuirebbe come l'interessato potrebbe guadagnare durante la vita separata più di quanto guadagnava durante la vita in comune. Relativamente al consumo di sostanza propria, l'interessata neppure quantifica i costi di patrocinio che la estingueranno – essa pretende – “ben prima del decorso dei due anni di separazione”. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                         d)   È possibile che al momento di sposarsi la moglie intendesse “regolarizzare il marito in Svizzera e consentirgli di trovare un posto di lavoro”. Resta la circostanza che, come ha rilevato il Pretore, secondo il riparto dei compiti adottato dai coniugi durante la vita in comune la moglie avrebbe funto da “garante del sostegno famigliare dal punto di vista finanziario”, sicché essa non può abdicare ora al proprio ruolo. Con tale motivazione l'appellante non si confronta neanche di scorcio, onde una volta ancora l'irricevibilità dell'appello per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Da parte sua il convenuto ha continuato a lavorare sostanzialmente come durante la vita in comune, in modo discontinuo e a tempo parziale (sentenza impugnata pag. 3 seg.). Che poi in passato egli abbia lavorato “in nero” è ammesso (verbale del 21 lu­glio 2009, pag. 4), ma non si può evidentemente continuare a pretendere ciò.

                                         e)   L'appellante assevera che il marito, anziché migliorare la propria situazione economica, intende profittare del suo obbligo alimentare per due anni, non potendo essa chiedere il divorzio prima di allora, e maturare poi il quinquennio necessario per ottenere un permesso di domicilio. Ammesso e non concesso che tale accusa sia vera, il problema è che durante il periodo previsto dall'art. 114 CC un coniuge può opporsi al divorzio sen­za incorrere per ciò solo in un abuso “manifesto” nell'accezione dell'art. 2 cpv. 2 CC (RtiD I-2005 pag. 770 consid. 6). E un contributo alimentare può essere negato solo in casi eccezionali, da ravvisare con gran­de cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo nel caso in cui il creditore del contributo alimentare viva in concubinato “qualificato” con una terza persona, rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie o riduca deliberatamente la propria capacità di guadagno, ipotesi che sono tutte estranee alla fattispecie. Anche al proposito l'appello manca così di consistenza.

                                   5.   L'appellante censura il fabbisogno minimo del marito, accertato dal Pretore in fr. 2871.70 mensili, rilevando che nei mesi di luglio e agosto del 2009 egli è rimasto nell'appartamento coniugale, i cui costi sono stati da lei assunti. In seguito nulla è dato di sapere circa la situazione logistica di lui. Fino al momento in cui egli esibirà un contratto di locazione firmato nulla gli va dunque riconosciuto a titolo di contributo alimentare.

                                         a)   Che fino all'11 agosto 2009 il marito abbia soggiornato nell'appartamento coniugale di __________ è indubbio ed è verosimile che l'appellante abbia assunto personalmente i costi di tale alloggio. Ciò premesso, un coniuge che provveda personalmente al pagamento dell'una o dell'altra voce di spesa in luogo e vece dell'altro un coniuge acquisisce un diritto di compensazione, nel sen­so che può dedurre dall'ammontare del contributo alimentare dovuto quanto ha versato direttamente nell'interesse dell'altro (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). Non può pretendere tuttavia, per ciò solo, di stralciare la corrispondente posta dal fabbisogno minimo del marito.

                                         b)   Relativamente alla situazione dal settembre del 2009 in poi, è possibile che il marito alloggi presso amici. Non è tuttavia una situazione che gli può essere imposta, nemmeno a medio termine, né da tale libera scelta la moglie deve trarre

                                               vantaggio (Rep. 1995 pag. 142 in alto; v. anche Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 79 n. 02.34). A ragione dunque il Pretore ha riconosciuto al marito un costo dell'alloggio equivalente a quello che egli dovrebbe ragionevolmente sopportare se vivesse per conto proprio (RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi, I-2006 pag. 667). E un esborso di fr. 1000.– mensili (spese accessorie comprese), per altro non censurato dall'appellante, può ritenersi ragionevole e adeguato anche per una persona sola nell'area urbana di Lugano. Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.

                                   6.   Gli oneri dell'odierno giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr.   950.–

                                         b)  spese                       fr.     50.–

                                                                                fr. 1000.–

                                         sono posti a carico a carico dell'appellante. Non si assegno ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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