Incarto n. 11.2009.177
Lugano 19 dicembre 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CN.2007.64 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza del 19 gennaio 2007 da
PI 4 e
PI 3 __________
(patrocinati dall'avv. PA 1 )
nella successione fu (1924-2005), già in ,
per ottenere che nel certificato ereditario non figuri
AO 1 (rappresentato dal tutore ufficiale RA 1 ),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 ottobre 2009 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 luglio 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1944) e __________ (1948) si sono sposati a __________ il 16 maggio 1970. Dall'unione sono nati i figli PI 2 (1970), AP 1 (1972) e AO 1 (1977). Quest'ultimo, il 30 gennaio 2004, ha ucciso i propri genitori.
B. __________ (1924), cittadino olandese, è deceduto a __________ il 4 marzo 2005, lasciando la moglie PI 4 (1926), i figli PI 1 (1961) e PI 3 (1959) come pure i nipoti PI 2 (1970), AP 1 (1972) e AO 1 (1977), discendenti della figlia __________. Con testamento pubblico del 22 luglio 1998 – pubblicato il 15 aprile 2005 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 –, __________, fra altre cose, ha sottoposto la propria successione al diritto svizzero, ha lasciato alla moglie l'usufrutto dell'intera successione e ha previsto che al decesso di quella i figli avrebbero potuto disporre dell'asse successorio “in parti uguali”.
C. Il 19 gennaio 2007 l'avv. __________ ha instato davanti al medesimo Pretore per ottenere il rilascio del certificato ereditario di __________ in cui figurassero quali eredi la vedova PI 4, i figli PI 1 e PI 3 così come le nipoti PI 2 e AP 1. Dal documento andava escluso AO 1, ritenuto indegno di succedere, avendo ucciso i genitori __________ e __________, quest'ultima figlia del defunto. A sostegno della richiesta, l'avv. __________ ha ribadito che __________ aveva, prima di morire, manifestato più volte la propria volontà di diseredare l'abiatico.
D. Invitato a esprimersi, RA 1 – tutore di AO 1 –ha affermato di non potere determinarsi su un'eventuale rinuncia dell'eredità da parte del pupillo, non conoscendo l'ammontare dell'asse ereditario. Egli ha poi rilevato che non esistevano disposizioni testamentarie in cui il defunto aveva diseredato AO 1. Il tutore si è però detto disposto, se del caso, a sottoscrivere una convenzione transattiva. Statuendo il 16 luglio 2009, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che al passaggio in giudicato della sentenza sarebbe avvenuto il rilascio del certificato ereditario nel quale sarebbe figurato, in aggiunta agli eredi indicati dall'avv. __________, anche AO 1, il de cuius non avendolo formalmente diseredato.
E. Con scritto del 10 agosto 2009 l'avv. PA 1 – nel frattempo subentrato all'avv. __________ – ha comunicato al Pretore di non rappresentare PI 1, PI 2 né AP 1. Pertanto, la sentenza del 16 luglio 2009 avrebbe dovuto essere intimata loro direttamente. Il 20 agosto 2009 AP 1 e PI 2, rilevando di avere avuta conoscenza della decisione del 16 luglio precedente, hanno ricordato al Pretore di non avere conferito alcuna procura all'avv. PA 1, sicché hanno richiesto l'intimazione della sentenza del 16 luglio 2009. Il Pretore ha così indetto un'udienza “per incombenti” per l'8 settembre 2009. Con scritto del 28 agosto 2009 PI 1 si è rimessa alla decisione del Pretore, dichiarando che non si sarebbe presentata. Durante l'udienza, l'avv. PA 1 ha confermato di non rappresentare PI 1 né PI 2 né AP 1. Le stesse hanno ribadito di volere ricevere personalmente la sentenza, affermando di avere “preso conoscenza della decisione [del] 16 luglio 2009 della Pretura già decorso il termine di ricorso”. Con ordinanza del 1° ottobre 2009 il Pretore ha intimato a AP 1, a PI 1 e a PI 2 la decisione del 16 luglio 2009.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 7 ottobre 2009 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di modificare il certificato ereditario nel senso di escludere quale erede per indegnità il nipote AO 1. Quest'ultimo, interpellato, non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Fino al 31 dicembre 2010 il certificato ereditario era emesso dal Pretore seguendo la procedura non contenziosa di camera di consiglio (RtiD II-2004 pag. 655 consid. 1; v. anche DTF 118 II 110 consid. 1). Il certificato poteva essere impugnato entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). In concreto la decisione del Pretore del 16 luglio 2009 è stata notificata all'appellante il 2 ottobre 2009. Bisogna esaminare se l'appello del 7 ottobre 2009 è tempestivo. Occorre vagliare preliminarmente, però, la legittimazione ad appellare di AP 1.
a) Una decisione resa in una causa a procedura non contenziosa può essere impugnata da ogni interessato toccato da quella decisione, anche se non ha partecipato al procedimento (Rep. 1995 n. 31). L'appellante, erede del defunto, è toccata dalle decisione di non escludere AO 1 dall'eredità di __________. Essa è dunque legittimata a ricorrere contro la decisione del Pretore.
b) L'interessato che non ha partecipato alla procedura poteva – come detto (qui sopra consid. a) – impugnare la decisione resa nel procedimento non contenzioso di camera di consiglio. Il termine decorreva dal momento in cui egli aveva avuto conoscenza effettiva della decisione (per un certificato ereditario: Rep. 1998 n. 31). In concreto, nel suo scritto del 20 agosto 2009 AP 1 informa il Pretore di essere venuta “a conoscenza che in data 16 agosto 2009 lei ha emesso una sentenza”. L'interessata ha poi ribadito identica tesi anche all'udienza dell'8 settembre 2009, sicché ci si potrebbe chiedere se il termine per appellare non sia decorso al più tardi dall'8 settembre 2009. Se non che, il Pretore ha notificato la decisione del 16 luglio 2009 a AP 1 personalmente solo con l'ordinanza del 1° ottobre 2009. Non essendo all'epoca patrocinata, la decisione che la riguardava doveva esserle notificata personalmente. Inoltre, per le particolarità del caso, la sua buona fede va tutelata e l'appello va ritenuto tempestivo, e pertanto ricevibile.
2. AP 1 ha chiesto di munire il proprio appello di effetto sospensivo. Ora, a norma dell'art. 370 cpv. 3 CPC ticinese – applicabile per il rinvio dell'art. 360 cpv. 3 CPC ticinese – gli appelli contro decisioni rese in procedura di camera di consiglio non contenziosa non beneficiavano dell'effetto sospensivo “salvo che il presidente della camera non disponga altrimenti”. In concreto, in realtà, il Pretore medesimo ha previsto, nel dispositivo, che la sua decisione sarebbe stata definitiva solo al passaggio in giudicato. E, per l'effetto devolutivo dell'appello, quella decisione non è ancora passata in giudicato. Al riguardo, la richiesta di effetto sospensivo va dichiarata priva d'interesse.
3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha anzitutto ricordato che chi è indegno di succedere ai sensi dell'art. 540 cpv. 1 CC non ha capacità di ricevere solo rispetto allo specifico de cuius, nei confronti del quale ha compiuto un atto tra quelli enumerati a quell'articolo. Nei confronti di altre persone l'indegnità non esplica dunque alcun effetto. Il giudice di prime cure ha quindi deciso che AO 1, benché sia stato indegno a succedere ai suoi genitori, può succedere a suo nonno __________. Quanto alle dichiarazioni giurate di __________, __________ e dell'avv. __________ come pure dello scritto del dott. __________ presentate dagli istanti a comprova della reale volontà del de cuius di diseredare il nipote, il Pretore le ha considerate ininfluenti. Ciò, perché una diseredazione può avvenire solo mediante disposizione per causa di morte, atto che __________ non ha redatto. Per questi motivi, AO 1 figurerà – a mente del Pretore – nel certificato ereditario di __________.
4. AP 1 critica l'opinione del Pretore di inserire anche AO 1 nel certificato ereditario. Essa ha ricordato che per anni AO 1 ha reso impossibile la vita a tutta la famiglia con i suoi problemi psichici, con le richieste di soldi per droga, con violenze e minacce. Queste circostanze avevano portato il padre e il nonno a discutere, poco prima del noto omicidio, di una possibile estromissione del nipote dalla loro rispettiva successione, poiché indegno. L'interessata non condivide poi l'argomento del Pretore secondo cui l'art. 540 cpv. 1 n. 1 CC non è applicabile in concreto, poiché la norma varrebbe solo per i casi elencati, il testatore dovendo fare capo alla diseredazione per altre eventualità. L'appellante ritiene tale orientamento troppo formale e ingiusto.
5. L'indegnità è l'incapacità di acquisire beni per via successoria quale erede o legatario (DTF 132 III 318 consid. 2.1). L'indegno, in altre parole, va considerato premorto al defunto (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, n. 944 pag. 458; Abt in: Erbrecht – Praxiskommentar, 2a edizione, n. 46 ad art. 540). In concreto, AO 1 ha ucciso i propri genitori, __________ e __________, nata __________. Il quesito è di sapere se egli possa ereditare parte della successione del nonno defunto.
a) Dal testo dell'art. 540 cpv. 1 n. 1 CC si evince che è indegno di succedere e di ricevere alcuna cosa per disposizione a causa di morte chi volontariamente e illecitamente ha cagionato o tentato di cagionare la morte del defunto. E in concreto – anche se duole constatarlo – ciò non è stato il caso. In altre parole, il comportamento dell'indegno deve essere diretto contro il defunto (v. anche: art. 428 del Codice civile ticinese del 1883). Atti compiuti nei confronti di altri membri della famiglia non conducono all'indegnità (Curti-Forrer, Il Codice civile svizzero annotato, traduzione di L. Colombi, Bellinzona 1911, pag. 796; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 15 ad art. 540/541, per i quali l'erede che uccide un erede precedente per ottenere prima la successione non è indegno). In quest'ultima evenienza si deve ricorrere alla diseredazione (I CCA, sentenza inc. 11.1996.182 del 15 dicembre 1997, consid. 3; v. anche: Tuor/Picenoni, eo. loc.; Escher/Escher in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 6 ad art. 540; Steinauer, op. cit., n. 379d pag. 207 con richiami).
b) In concreto, AO 1 ha ucciso i propri genitori, ma non ha né ucciso, né tentato di farlo, __________. L'atto – grave e doloroso – da lui compiuto non rientra dunque nell'applicazione dell'art. 540 cpv. 1 n. 1 CC (qui sopra, consid. a). L'appellante espone che vista la gravità del caso occorre comunque sia considerare l'interessato indegno. Come esposto qui sopra però, pur riconoscendo la gravità dell'atto, AO 1 non va considerato indegno. Il testatore avrebbe dovuto prevedere la sua diseredazione in una disposizione a causa di morte. Ciò che, come emerge dagli atti, non è stato il caso, la semplice affermazione di volere diseredare il nipote – fosse anche nella forma della “dichiarazione giurata” (v. doc. G e H) – non rientrando nel novero delle disposizioni a causa di morte. Infatti – contrariamente all'indegnità che è rilevata d'ufficio – per la diseredazione serve il rispetto di condizioni di forma e di contenuto (cfr.: Steinauer, op. cit., n. 379d pag. 207; n. 382, 382a e 382 b pag. 209).
Al riguardo è ininfluente il fatto che il de cuius ritenesse – a torto – che la diseredazione fosse automatica. Risulta dalle testimonianze agli atti che __________ ha espresso la volontà di diseredare il nipote, palesando così di conoscere l'istituto della diseredazione. Aggiungasi che egli ha parlato della questione con l'avv. __________, verosimilmente conscio dei requisiti formali di una diseredazione. Sostenere ora – come fa l'appellante – che in realtà il de cuius ignorasse il meccanismo della diseredazione è argomento che non può essere condiviso. Sia come sia, un principio fondamentale della legislazione è che nessuno può invocare l'ignoranza della legge. Se __________ desiderava estromettere AO 1 dalla propria eredità avrebbe dovuto informarsi e non fidarsi di sue supposizioni. A un esame sommario anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
c) In realtà – ma la questione esula da un esame sommario quale quello che presiede l'emanazione di un certificato ereditario – la situazione non è così cristallina come ha illustrato il Pretore. Infatti, già in tema di interpretazione un testo chiaro può essere considerato tale, ai fini del giudizio, solo se conduce a un risultato materialmente giusto (“zweifelsfrei eine sachlich richtige Lösung ergab”: DTF 138 V 20 consid. 4.2 con riferimenti). Si interpretasse, nella fattispecie, il testo legale unicamente in base al tenore letterale, quell'interpretazione potrebbe condurre a un risultato che offenderebbe il senso di giustizia (cfr. anche: DTF 132 III 310 consid. 3.3 in cui il Tribunale federale ha deciso che il termine Arglist di cui all'art. 540 cpv. 1 n. 3 CC non deve essere interpretato in maniera troppo ristretta). Infatti, potrebbe sembrare ingiusto permettere a un figlio che uccide i propri genitori – nella cui successione è comunque sia indegno – di ricevere l'eredità da un nonno, la cui parte sarebbe proprio pertoccata al genitore defunto.
Inoltre, l'opinione di Tuor/Picenoni (esposta qui sopra al consid. a) secondo la quale chi uccide un erede che lo precede nel grado di successione per beneficiare più rapidamente dei beni non va considerato indegno non è condivisa appieno da Escher/Escher (in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 7 ad art. 540), che la reputano “bedauerlich”. E analoghi dubbi o sdegni sono anche sollevati in altra dottrina, e meglio in due tesi di dottorato sull'indegnità. In questi lavori è difesa l'idea secondo cui ogni comportamento contrario alle relazioni di pietà, di affetto e di rispetto familiare tra una persona e il de cuius rende quella persona indegna (Bindschedler, Die Erbunwürdigkeit insbesondere nach Schweizerischem Recht, tesi Zurigo 1915, pag. 45 seg.; Krieg, L'indignité en droit successoral suisse, tesi Losanna 1966, pag. 32 seg.). Quest'ultimo convincimento riprende in realtà le idee del diritto romano, secondo cui la base comune dell'indegnità era l'inadeguatezza a succedere per motivi riconducibili alla pietas, all'aequitas e all'officium (Torrent in: BIDR 3a serie, 42-43/2000-2001, pag. 67, 112 seg.). E, ancorato alla fedele tradizione romanistica, è il Codice civile italiano, in cui l'art. 463 CC cpv. 1 n. 1 dispone che è escluso dalla successione come indegno chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima.
In definitiva, la situazione non è certo univoca. Ma un'analisi approfondita della fattispecie sfugge a un esame sommario quale quello che presiede l'emanazione di un certificato ereditario. Se del caso, essa sarà da eseguire in un'azione di merito futura.
6. L'appellante poi soggiunge che l'art. 540 cpv. 1 n. 2 riguarderebbe anche influenze emotive e psicologiche che rendono il de cuius incapace di disporre. In concreto occorrerebbe ammettere – a mente di AP 1 – la volontà per dolo eventuale di AO 1 di mettere il nonno nell'incapacità di disporre. Il nipote non si sarebbe infatti “preoccupato del fatto che uccidendo i suoi genitori uccideva di crepacuore anche i loro genitori e i suoi fratelli”. Per quanto attiene a __________, l'appellante ritiene che egli sarebbe “stato tormentato e annientato psicologicamente dalla tragedia” sicché non sarebbe “riuscito a comprendere che avrebbe dovuto procedere formalmente a diseredare il nipote”. In definitiva, per AP 1 il nonno “non è stato in condizione di disporre”.
a) La capacità di discernimento di adulti, in base all'esperienza generale della vita, è presunta (art. 16 CC). Chi ne pretende l'inesistenza deve provare tale affermazione. Se non che, per ovviare a difficoltà probatorie che incontra la parte che intende prevalersi dell'incapacità di discernimento in un determinato momento del disponente deceduto, la giurisprudenza ha previsto una riduzione del grado della prova alla cosiddetta “verosimiglianza preponderante” (DTF 130 III 321 consid. 3.2 e 3.3). Se, per contro, l'esperienza generale della vita fa presumere – con verosimiglianza preponderante – l'assenza di capacità di discernimento, la presunzione dell'art. 16 CC è sovvertita e spetta alla controparte provare, sempre con verosimiglianza preponderante, che il defunto ha preso le sue disposizioni in un momento di lucidità (DTF 124 III 5 consid. 1b). Infine, l'incapacità di discernimento è presunta solo ove il disponente si fosse trovato, al momento topico, in uno stato di degrado duraturo delle sue facoltà mentali legato alla malattia o all'età (sentenza del Tribunale federale 5A_647/2011 del 31 maggio 2012, consid. 3.3 con numerosi richiami).
b) L'art. 540 cpv. 1 n. 2 CC considera indegno chi pone il de cuius nell'incapacità permanente di disporre per causa di morte. L'incapacità deve consistere in uno stato fisico o mentale che dura fino alla morte del de cuius. Così, se un figlio uccide il padre, quello sarà indegno, se – invece – quel figlio, testimoniando il falso, fa imprigionare il padre, non sarà indegno, ma dovrà essere – se del caso – diseredato (Escher/Escher, op. cit. n. 1 ad art. 540 CC). L'indegnità ha dunque natura sussidiaria rispetto alla diseredazione (Tuor/Picenoni, op. cit, n. 4 ad art. 540 CC), salvo in caso di tentato omicidio (Tuor/Picenoni, op. cit, n. 5 ad art. 540 CC; Piotet, Précis de droit successoral, 2a edizione, pag. 102 e 103). Inoltre, per l'applicazione dell'art. 540 cpv. 1 n. 2 CC è indispensabile il rapporto di causalità adeguata tra l'atto suscettibile di causare incapacità e l'incapacità stessa (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 13 ad art. 540, Steinauer, op. cit., pag. 455 e 456 n. 937a; Abt, op. cit., n. 12 ad art. 540).
c) Nella fattispecie AO 1 non ha tentato di uccidere il nonno, sicché il caso esula dall'eccezione evocata qui sopra (ad a). Occorre quindi valutare se AO 1 ha posto il nonno in una permanente incapacità di disporre. L'appellante sostiene che la prostrazione creata dal nipote al de cuius per colpa dell'uccisione della figlia e del genero lo abbia portato all'incapacità di disporre. Agli atti però nulla rende verosimile l'assenza di capacità di discernimento né di disporre di __________. Anzi, l'avv. __________ ha dichiarato che l'interessato “ha espresso più volte e in maniera chiara la propria volontà” (doc. H). Né la lucidità del disponente è stata messa in dubbio dal dott. __________ (doc. I) né da__________ e __________ (doc. G). Invero, __________ è deceduto un anno dopo i tristi fatti per
un' “insufficienza renale e l'invasione metastatica”, senza però che la sua capacità di discernimento e di disporre sia stata messa in dubbio. Al riguardo, l'appello è dunque destinato all'insuccesso.
7. L'appellante conclude affermando che il comportamento di AO 1 non può essere protetto, configurando un manifesto abuso di diritto a norma dell'art. 2 cpv. 2 CC. Ora, la dottrina prevede una lacuna legislativa – che va colmata avuto riguardo alle norme sulla buona fede – nel caso in cui il de cuius già non era capace di discernimento al momento dell'atto dell'indegno (Schwander, op. cit., n. 4 ad art. 540 CC). L'art. 2 cpv. 2 CC dovrebbe potere essere applicato nei casi più sconcertanti (Steinauer, op. cit., pag. 454 n. 935 con riferimenti). Sia come sia, per quanto esposto in precedenza a un esame sommario il testo legale non pare essere lacunoso e la fattispecie, benché denoti aspetti umani delicati, non sembra sfociare in situazioni sconvolgenti suscettibili di giustificare il ricorso – già in sede di rilascio del certificato ereditario – all'art. 2 cpv. 2 CC.
8. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili a AO 1, che non ha presentato osservazioni.
9. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odier-na sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sembra superare la soglia di fr. 30 000.– (cfr. indicazione manoscritta “fr. 500 000.–” sulla pagina interna della cartelletta “CN.2005.316”; v. anche: sentenza impugnata p. 3 al centro) ai fini di un eventuale necessaria ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. Diversamente, incomberà all'eventuale ricorrente al Tribunale federale rendere verosimile tale requisito.
Per questi motivi,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– ; – Ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.