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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.09.2012 11.2009.173

6 settembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,398 parole·~27 min·3

Riassunto

Protezione dell'unione coniugale

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.173

Lugano, 6 settembre 2012/mc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.862 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 luglio 2007 da

 AP 1  ora in   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1 ora in   (ora patrocinato dall'avv.  PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 1° ottobre 2009 presentato da  contro la sentenza emessa il 23 settembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 5 ottobre 2009 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1963) e AP 1 (1963) si sono sposati a __________ il 18 ottobre 1986. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è ispettore sinistri della __________. La moglie è invalida al 79%, percepisce una rendita intera AI e non esercita attività lucrativa. I coniugi vivono separati dall'11 luglio 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento in proprietà per piani della moglie a __________.

                                  B.   Con istanza a tutela dell'unione coniugale del 12 luglio 2007 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, di essere autorizzata a vivere separata e di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili indi­cizzati. All'udienza dell'8 agosto 2007, indetta per la discussione, essa ha aumentato la pretesa di mantenimento a fr. 3500.– mensili indicizzati, mentre il marito ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria è cominciata immediatamente ed è terminata nel­l'agosto del 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinuncia­to, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 21 settembre 2009 l'istante ha portato la richiesta di contributo alimentare a fr. 5200.– mensili indicizzati. Nel proprio allegato del 18 settembre 2009 il marito ha postulato una volta ancora il rigetto dell'istanza.

                                  C.   Statuendo il 23 settembre 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha condannato AO 1 a versare alla moglie, dalla data dell'istanza, un contributo alimentare di fr. 1540.– mensili indicizzati la prima volta nel gennaio del 2008. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste per due terzi a carico della moglie e per il resto a carico del marito, cui AP 1 è stata tenuta a rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 1° ottobre 2009 a questa Camera per ottenere un aumento del contributo alimentare a fr. 4615.– mensili indicizzati e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Il 5 ottobre 2009 ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1, sollecitando l'annullamento del contributo alimentare per la moglie. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2009 egli ha poi proposto di respingere l'appello della moglie. Quest'ultima non ha presentato osservazioni all'appello di lui.

Considerando

in diritto:                  1.   La causa è stata trattata dal Pretore con la procedura sommaria contenziosa degli art. 361 segg. CPC ticinese (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC) cui soggiacevano tutte le procedure a tutela dell'unione coniugale comunicate fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Tali sentenze erano appellabili entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). In concreto la decisione del Pretore è stata notificata a entrambe le parti il 24 settembre 2009. Introdotti il 1° ottobre e il 5 ottobre 2009, gli appelli in esame sono perciò tempestivi, come tempestive sono le osservazioni introdotte dal convenuto il 29 ottobre 2009 all'appello della moglie.

                                   2.   Litigioso è, nella fattispecie, il contributo alimentare per l'istante. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 8550.– mensili (fr. 8450.– da attività lucrativa, fr. 100.– da attività accessoria) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4030.– mensili

                                         (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1200.–, posteggio fr. 120.–, premio della cassa malati fr. 481.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 6.50, assicurazione infortuni fr. 15.40, imposta di circolazione fr. 44.60, assicurazione dell'automobile fr. 130.50, quota __________ fr. 8.25, libretto __________ fr. 7.75, imposta di circolazione della moto fr. 15.60, assicurazione della moto fr. 59.–, imposte fr. 800.–). Quanto alla moglie, il primo

                                         giudice ne ha calcolato il reddito in fr. 5940.– mensili (rendita AI fr. 1105.–, reddito da capitali fr. 835.–, reddito da proprietà immobiliari fr. 4000.–) e il fabbisogno minimo in fr. 4495.– mensili

                                         (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1286.–, conguaglio spese accessorie fr. 26.–, premio della cassa malati fr. 531.–, franchigia fr. 50.–, altri costi non coperti dalla cassa malati fr. 245.–, assicurazione dell'automobile fr. 105.55, imposta di circolazione fr. 54.65, assicurazione del­l'economia domestica fr. 55.45, assicurazione responsabilità civile privata fr. 9.10, corso della scuola __________ fr. 400.–, costi del natante fr. 294.75, quota __________, libretto __________ e assicurazione per la protezione giuridica fr. 36.90, imposte fr. 200.–). Constatata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 5965.– mensili, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 1540.– mensili (arrotondati).

                                   3.   Il 22 giugno 2011 AO 1 ha trasmesso alla Camera una serie di documenti nuovi, tutti di data successiva all'emanazio­ne della sentenza impugnata. Altrettanto ha fatto l'istante il 7 mag­gio 2012. Tali atti non sono ricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), non essendo destinati a tutelare gli interessi di figli minorenni né a costituire mezzi di prova che la Camera deve eccezionalmente assumere d'ufficio (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Il convenuto sottolinea che nella misura in cui si riferiscono agli anni 2007 e 2008 i documenti riguardano periodi fiscali precedenti la decisione del Pretore. A suo avviso inoltre, avendo la moglie appellato un decreto cautelare del 6 giugno 2011 nella parallela causa di divorzio, gli atti di tali causa (da cui sono estratti i documenti in questione) sono noti alla Camera. Simili argomenti non possono essere condivisi. Secondo il vecchio diritto di procedura l'autorità di appello doveva fondarsi ai fini del giudizio sullo stesso materiale processuale vagliato dal Pretore (DTF 133 III 115 consid. 3.2). Documenti successivi all'emanazione della sentenza impugnata non erano ammissibili, nemmeno se si riferivano a periodi di tempo anteriori alla decisione di prima sede. Tanto meno possono essere noti alla Camera – come reputa il convenuto – documenti che il Pretore non poteva conoscere perché successivi all'emanazione della sua sentenza. Tutt'al più la Camera poteva tenere conto di fatti accertati nell'ambito di sentenze già emanate o di risultanze emerse nell'ambito di istruttorie condotte direttamente in appello (se ne veda un esempio in: I CCA, sentenza inc. 11.2009.189 del 15 marzo 2010, consid. 4b). Ipotesi del genere non si verificano nella fattispecie. Ne segue che gli atti in rassegna, improponibili, non possono entrare in linea di conto per il giudizio.

                                    I.   Sull'appello di AP 1

                                   4.   L'appellante sostiene che dalla sua attività accessoria (di progettista meccanico dedito allo sviluppo di programmi per conoscenti) il marito consegue un reddito di fr. 150.– e non di soli fr. 100.– mensili, come ha stimato il Pretore mediando i proventi che lo stesso convenuto ha dichiarato di avere conseguito nel 2006

                                         (fr. 800.– complessivi) e nel 2007 (fr. 1500.– complessivi: sentenza impugnata, pag. 2 in fondo). A suo parere, in effetti, “dai dati fiscali (...) per l'anno 2007” si evince un reddito da attività accessoria di fr. 1840.– complessivi. Se non che, nel suo memoriale conclusivo davanti al Pretore l'istante medesima aveva indicato quali redditi annui del marito da attività accessoria “importi variabili tra i fr. 800.– e i fr. 1500.–” (pag. 8 in basso). Mai essa ha preteso che il marito conseguisse entrate di fr. 1840.– annue. L'argomentazione è pertanto nuova e, come tale, irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese).

                                   5.   Nel fabbisogno minimo del marito l'appellante contesta l'onere fiscale di fr. 800.– mensili stimato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 a metà), pari a quanto lo stesso AO 1 aveva allegato nel memoriale di risposta (pag. 6) sulla base della tassazione del 2005. Essa non spiega minimamente, tuttavia, quali calcoli giustifichino tale risultato, limitandosi ad affermare apoditticamente come “alla luce del contributo alimentare che [il marito] deve alla moglie i calcoli fiscali portano a un dispendio fiscale di al massimo fr. 500.– mensili” (appello, pag. 4 nel mezzo). E una spiegazione era tanto più necessaria ove si consideri che la tassazione 2005 si fondava su un reddito imponibile del marito di fr. 7510.– mensili (fr. 90 117.– annui: doc. 11), mentre il Pretore ha accertato nel 2009 un reddito di fr. 8550.– mensili (sopra, consid. 2). Privo di sufficiente motivazione, al proposito l'appello si rivela una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                   6.   Per quel che è dei propri redditi, l'appellante non contesta l'ammontare della rendita AI (fr. 1105.– mensili), ma censura il provento da sostanza mobiliare che Pretore le ha imputato per fr. 835.– mensili (interessi del 2% su un capitale di fr. 500 000.–: sentenza impugnata, pag. 3 in fondo), provento che a suo dire non eccede fr. 100.– mensili (interesse dello 0.25%). Ora, secondo la giurisprudenza di questa Camera – che l'appellante non discute – i redditi presunti di capitali al risparmio vanno riferiti ai saggi d'interesse fissati dal Consiglio federale per gli averi di vecchiaia in materia di previdenza professionale (RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii). Al momento in cui ha statuito il Pretore quel tasso era del 2% (negli anni precedenti era finanche più elevato) e così è rimasto fino al 1° gennaio 2012 (art. 12 lett. f OPP 2: RS 831.441.1). Fondandosi su un rendimento presumibile del 2%, il Pretore ha quindi agito correttamente. Sotto questo profilo la sentenza impugnata sfugge alla critica.

                                         Quanto alle entrate da sostanza immobiliare, l'appellante insorge contro il reddito locativo di fr. 4000.– mensili stimato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4). Asserisce che il provento dei suoi appartamenti in proprietà per piani a Pregassona dev'essere valutato mediando i dati del 2004 e del 2005, mentre i dati del 2005 e del 2006 vanno scartati o perché negativi (il primo) o perché eccezionalmente positivi (il secondo). A suo avviso inoltre dal reddito occorre dedurre ammortamenti per almeno fr. 20 000.– annui, di modo che in definitiva l'introito netto non supera fr. 1000.– mensili. Il Pretore è stato di altro avviso. Intanto egli ha ricordato che “la sostanza immobiliare è giunta alla moglie per il decesso del padre intervenuto il 28 marzo 2006”, sicché a suo parere “i dati precedenti possono difficilmente essere considerati”. Ciò premesso, egli ha accertato il reddito degli appartamenti in fr. 4910.– mensili nel 2006 e in fr. 3890.– mensili nel 2007, desumendone una media prudenziale di fr. 4000.– mensili, non senza soggiungere che l'istante lascia vuota una casa a __________ la cui locazione sarebbe fors'anche possibile. Con quest'ultimo argomento l'interessata non si confronta. Né essa contesta che i dati anteriori al 2006 “possono difficilmente essere considerati” perché a quel tempo essa non aveva ancora ereditato gli immobili. E in un appello non basta affermare la pertinenza delle proprie motivazioni; occorre anche spiegare perché non sarebbero pertinenti quelle del Pretore. Per tacere del fatto poi che i dati del 2005 (e verosimilmente anche quelli del 2004) sono influenzati da interessi passivi superiori al doppio di quelli pagati nel 2007 (atti fiscali richiamati, fascicolo 2005, distinta “entrate 2005” e tassazione del 7 marzo 2007; doc. AA: tassazione del 2004).

                                         Certo, l'appellante censura il reddito locativo del 2006 accertato dal Pretore (fr. 4910.– mensili), rimproverando a quest'ultimo di non avere tenuto conto di lavori di tinteggio per fr. 37 000.– e di un'imposta sugli utili immobiliari di fr. 26 500.– da lei pagata in seguito al­l'alienazione di due (delle otto) proprietà per piani. Essa non pretende però che sia impossibile ammortare la normale usura del tinteggio con l'incasso delle pigioni e neppure che sia stato impossibile saldare l'imposta sugli utili immobiliari con il ricavo della citata vendita. Assevera che “l'appigionamento degli appartamenti (...) è sempre incostante per la partenza degli inquilini e la necessità di trovare altri inquilini” (memoriale, pag. 6). Ma di ciò il Pretore ha tenuto conto considerando il reddito effettivo degli immobili, che è anche il risultato dell'avvicendamento dei conduttori (senza imputare all'istante redditi ipotetici di per

                                         sé non esclusi, soprattutto pensando all'immobile vuoto di __________: Hausheer/Spycher, Hand­buch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 566 n. 05.65). In definitiva, a un giudizio som­mario come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale, la sentenza impugnata merita una volta ancora conferma.

                                   7.   Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore abbia ignorato il costo del garage (fr. 120.– mensili) e riconosciuto un premio troppo basso della cassa malati (fr. 531.– invece di fr. 571.60 mensili), come pure una partecipazione insufficiente alle spese mediche (fr. 245.– invece di fr. 754.25 mensili), oltre che imposte irrisorie (fr. 200.– invece di fr. 1600.– mensili). Tali questioni che vanno esaminate singolarmente.

                                         a)   Di per sé il costo del garage (fr. 120.– mensili), reso verosimile, andrebbe inserito nel fabbisogno minimo dell'appellante. Come il marito fa notare nelle osservazioni all'appello, tuttavia, per l'alloggio il Pretore ha riconosciuto all'istante non solo la pigione, l'acconto delle spese accessorie e l'abbonamento alla TV via cavo (ovvero fr. 1086.– mensili complessivi), ma anche fr. 200.– mensili per costi non documentati, argomentando che “in risposta l'importo esposto è rimasto incontestato ed è congruo ai bisogni di una persona sola, oltre che paragonabile alla spesa esposta dal marito” (sentenza impugnata, pag. 5). Nulla giustifica però di riconoscere nel fabbisogno minimo di un coniuge spese pacificamente inesistenti, salvo in caso di estremi che non si verificano nella fattispecie (Rep. 1995 pag. 142 in alto). Ciò posto, il supplemento non reso verosimile di fr. 200.– mensili riconosciuto dal Pretore copre già il costo del garage.

                                         b)   Il premio della cassa malati a carico dell'appellante dal 1° gennaio 2009 è effettivamente di fr. 571.60 mensili (doc. QQ, CCC e DDD) in luogo dei fr. 531.– considerati dal Pretore fino al 31 dicembre 2008. A parte il fatto però che il contributo alimentare stabilito nella sentenza impugnata decorre dal luglio del 2007, non dal 2009, il supplemento di fr. 200.– mensili citato dianzi basta per coprire anche l'aumento di premio (fr. 40.60 mensili) dal 1° gennaio 2009. Senza dimenticare che l'abbonamento alla TV via cavo andrebbe tolto dal costo dell'alloggio (fr. 1086.– mensili) poiché già incluso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). In proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                         c)   Le spese non coperte dalla cassa malati che l'appellante fa valere (fr. 754.25 mensili) sono state riconosciute dall'autorità fiscale nella tassazione 2005 (doc. BB), ma non dal Pretore, che ha incluso nel fabbisogno minimo dell'istante solo quelle effettivamente rese verosimili nel 2007 (oltre alla franchigia di fr. 50.– mensili considerata a parte: sentenza impugnata, pag. 5). Nell'appello l'interessata torna a far valere la spesa di fr. 754.25 mensili con riferimento alla tassazione 2005 (doc. BB), ma non tenta neppure di spiegare perché il Pretore avrebbe dovuto fondarsi su dati del 2005 anziché su dati del 2007. Privo di motivazione, al riguardo l'appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

                                         d)   Nel fabbisogno minimo dell'istante il Pretore ha riconosciuto imposte per fr. 200.– mensili “come fatto valere” (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). L'appellante eccepisce che il suo carico fiscale è di almeno fr. 1600.– mensili (nel memoriale conclusivo essa prospettava ancora fr. 1300.– mensili), la stima di fr. 200.– mensili risalendo a quanto figurava ancora nel riassunto scritto prodotto con la risposta all'udienza dell'8 agosto 2007. La doglianza è fondata. Già sulla scorta dell'ultima tassazione in possesso del Pretore (quella del 2007, seppure non definitiva, emanata il 4 giugno 2009, nell'incarto fiscale richiamato) l'istante risultava dover pagare imposte per complessivi fr. 15 857.85 annui, pari a fr. 1321.50 mensili (calcolatore in: http://dfe.ti-edu.ch/DFE/DC/calcolatori/ reddito_sostanza.jsp). L'onere di fr. 1300.– mensili indicato nel memoriale conclusivo era quindi verosimile. Per quanto la richiesta nuova avanzata in appello non sia ricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese; v. anche sopra, consid. 3), ciò non impedisce di inserire nel fabbisogno minimo dell'interessata la cifra da essa fatta valere nel memoriale conclusivo davanti al Pretore. Il fabbisogno minimo di lei va accertato così in fr. 5595.– mensili.

                                   8.   Da ultimo l'appellante chiede di precisare la clausola di adeguamento al rincaro contenuta nella sentenza impugnata, specificando che il primo aggiornamento del contributo ali­mentare (stabilito dal Pretore nel gennaio del 2008) avvenga in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo del luglio 2007 (data di introduzione dell'istanza). La richiesta è legittima e corrisponde, per verosimile deduzione, a quanto lo stesso Pretore intendeva. Nulla osta perciò a esplicitare in tal senso il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata.

                                   II.   Sull'appello di AO 1

                                   9.   L'appellante chiede anzitutto di stralciare dal fabbisogno minimo della moglie, dopo il 1° settembre 2008, il costo della scuola __________ (fr. 400.– mensili), l'istante avendo terminato i corsi di shiatsu e conseguito un diploma cantonale. Egli contesta inoltre i “costi del natante” riconosciuti dal Pretore per fr. 294.75 mensili, a mente sua voluttuari e non paragonabili a quelli della sua motocicletta (appello, pag 4).

                                         a)   Riguardo ai costi di formazione nessuna risultanza istruttoria rende verosimile che, al momento in cui ha giudicato il Pretore, l'istante avesse terminato i corsi di shiat­su e conseguito un diploma cantonale. L'appellante invoca documenti agli atti nella causa di divorzio, ma tali atti non fanno parte dell'incarto relativo all'attuale procedura. Per di più, gli elementi invocati attesterebbero che il corso quadriennale si è concluso nell'agosto del 2008, ma non che l'istante abbia terminato la scuola. Nella procedura a tutela dell'unione coniugale AP 1 si è limitata dichiarare che la formazione sarebbe dovuta terminare alla fine di agosto del 2008, ma che dopo di allora essa avrebbe dovuto ancora svolgere “circa un anno e mezzo di scuola a __________”, salvo presentarsi come privatista agli esami per il riconoscimento cantonale; inoltre essa avrebbe dovuto avere accantonato 250 ore di trattamenti certificati dai pazienti” (interrogatorio formale del 30 novembre 2007, risposta n. 2.4). L'appellante ritiene che al momento in cui ha statuito il Pretore la scuola fosse terminata perché nella causa di divorzio la moglie ha ammesso di avere guadagnato fr. 300.– nel 2008 e fr. 50.– settimanali dal­l'aprile del 2009 in poi, ma dopo quanto si è visto ciò non basta per rendere verosimile la fine della frequentazione scolastica.

                                         b)   I “costi del natante” (fr. 294.75 mensili), che l'appellante non contesta nel loro ammontare, saranno anche – come sottolinea l'interessato – voluttuari. Sta di fatto che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente la separazione (DTF 114 II 30 consid. 6). Il convenuto non pretende che durante la comunione domestica la moglie non avesse a disposizione una barca. D'altro lato il bilancio familiare permette senz'altro di finanziare l'esborso. Non v'è motivo dunque perché la voce di spesa sia espunta dal fabbisogno di AP 1.

                                10.   Per quanto attiene ai redditi della moglie, l'appellante rimprovera al Pretore di avere trascurato un canone di locazione (quello del dicembre 2007) relativo a uno degli appartamenti in proprietà per piani (fr. 1675.–). Soggiunge che ad ogni modo, secondo le sue stesse dichiarazioni, la moglie potrebbe incassare ogni anno dai sei appartamenti (con rimesse e posteggi) fr. 107 820.–, ciò che le permetterebbe di conseguire, dedotti i costi ammessi dal Pretore, un reddito netto di fr. 57 186.– annui, pari a fr. 4765.– mensili (rispetto ai fr. 4000.– mensili stimati dal Pretore). In merito al reddito da sostanza mobiliare l'appellante non contesta il rendimento del 2% calcolato dal Pretore, ma sostiene che il 31 dicem­bre 2007 la moglie possedeva averi per quasi fr. 800 000.–, di modo che il reddito poteva ammontare a fr. 15 920.– annui, pari a fr. 1325.– mensili e non solo a fr. 835.– mensili, come ha stimato il Pretore (appello, pag. 5).

                                         a)   Il primo giudice ha accertato il reddito degli appartamenti dell'istante, come detto (sopra, consid. 6), in fr. 4910.– mensili nel 2006 e in fr. 3890.– mensili nel 2007, desumendone una media prudenziale di fr. 4000.– mensili. Per determinare il reddito del 2007 egli si è fondato sui dati fiscali, dai quali si evince un reddito annuo netto di fr. 97 449.– che comprende anche il citato incasso di fr. 1675.– per pigione, garage e posteggio (doc. AAA: contratto di locazione del 3 dicembre 2007; atti fiscali richiamati, dichiarazione d'imposta 2007 della moglie, distinta “entrate 2007” allegata al modulo 7). A torto l'appellante asserisce pertanto che il Pretore avrebbe omesso di considerare quel canone di locazione.

                                               Ciò posto, nel 2007 AP 1 ha locato cinque appartamenti, tre autorimesse e tre posteggi per 12 mesi, un appartamento e un garage per 10 mesi e un posteggio per un mese. Il reddito accertato fiscalmente di fr. 97 449.– annui equivale a più del 90% di quello (pieno) preteso dal marito di fr. 107 820.–. Il che è senz'altro ragionevole e non lascia spazio alla stima di redditi ipotetici, tanto meno ove si consideri che un conduttore non subentra sempre al predecessore il giorno stesso in cui finisce il precedente contratto di locazione. Per quanto riguarda la casa di __________, a supporre ch'essa sia in condizioni di essere locata (ciò che l'interessata esclude: interrogatorio formale del 30 novembre 2007, risposte n. 4.1 e 4.4), nemmeno l'appellante indica a quanto potrebbe ammontare l'ipotetica pigione. Non cifrata, la pretesa risulta quindi, già di primo acchito, irricevibile (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1).

                                         b)   Circa il reddito da sostanza mobiliare, il Pretore ha accertato sulla base della tassazione 2007 che l'istante possiede titoli e capitali per fr. 633 598.–, oltre a numerario per fr. 162 420.–. Reputando giusto ch'essa conservi almeno fr. 500 000.– come “una sorta di riserva di soccorso”, egli ha stimato il rendi­mento presumibile nel 2% (sopra, consid. 6), ovvero un reddito di fr. 10 000.– annui, pari a fr. 835.– mensili. L'appellante chiede che la resa del 2% si calcoli sull'intera sostanza di fr. 796 018.–, onde un reddito di fr. 15 920.– annui, pari a fr. 1325.– mensili. In realtà l'istante non risulta possedere una tale sostanza. I dati accertati dal Pretore risultano sì dalla tassazione 2007, ma per quanto attiene al numerario di fr. 162 420.– la tassazione riflette una manifesta inavvertenza in cui è caduta la contribuente redigendo la dichiarazione d'imposta. AP 1 ha dichiarato in effetti di possedere mezzi liquidi per complessivi fr. 431 098.05 e metalli preziosi per fr. 202 500.– (atti fiscali richiamati, fascicolo 2007, modulo 2). Giustamente quindi il Pretore ha accertato titoli e capitali per fr. 633 598.–.

                                               Non risulta invece che la contribuente possieda ulteriori fr. 162 240.–. È vero ch'essa ha indicato tale cifra sotto la rubrica “numerario, biglietti di banca, oro e altri metalli preziosi” del modulo 1 correlato alla dichiarazione d'imposta 2007, ma nel modulo 2 essa ha ribadito di essere proprietaria di sostanza mobile unicamente per complessivi fr. 633 598.–. Nulla conforta perciò la verosimiglianza degli altri fr. 162 240.–. Quanto ai “titoli e capitali” per complessivi fr. 633 598.–, fr. 202 500.– sono già investiti in “metalli preziosi”. Il rendimento presumibile del 2% si applica a capitali non (ancora) investiti, o non investiti adeguatamente. Un investimento in metalli preziosi di fr. 202 500.– su un patrimonio complessivo di fr. 633 598.– non può dirsi inadeguato, per lo meno a un esame sommario come quello che governa le misure a protezione dell'unione coniugale. Ne segue che il reddito presunto del 2% poteva applicarsi tutt'al più, nella fattispecie, ai “titoli e capitali” di fr. 431 098.05, ove questi non apparissero investiti adeguatamente. Il Pretore tuttavia ha già applicato tale saggio d'interesse a fr. 500 000.–. Su tal punto, di conseguenza, la decisione impugnata risulta addirittura favorevole all'appellante.

                                11.   Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro del bilancio familiare:

                                         Reddito del marito                                                       fr.   8 550.—

                                         Reddito della moglie                                                    fr.   5 940.—

                                                                                                                         fr. 14 490.—  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.   4 030.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                  fr.   5 595.—

                                                                                                                         fr.   9 625.—  mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.   4 865.—  mensili

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   2 432.50  mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 4030.– + fr. 2432.50 =                                             fr.   6 462.50

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 5595.– + fr. 2432.50 ./. fr. 5940.– =                          fr.   2 087.50  mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.   2 090.– mensili.

                                         L'appello di AP 1 merita quindi accoglimento entro tali limiti, mentre l'appello del marito va respinto.

                                12.   L'appellante sostiene che, comunque sia, il Pretore non avrebbe dovuto determinare il contributo alimentare per la moglie applicando il metodo di calcolo abituale ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, bensì anticipando i criteri dell'art. 125 CC (appello, pag. 9 segg.). L'assunto non può essere condiviso. L'art. 125 CC si applica solo dopo il divorzio e non prima. Lo stanziamento di contributi alimentari fra coniugi prima e ancora durante una causa di divorzio è disciplinato per analogia dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC, art. 276 seconda frase nCPC), anche ove si tratti di fissare “i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è ad ogni modo il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2010 pag. 700 consid. 4 con richiamo).

                                         Altra è la questione di sapere se si possa pretendere già prima del divorzio che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio un'attività lucrativa. Al proposito questa Camera ha già avuto modo di ricordare che, ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, i parametri dell'art. 125 CC vanno pon­derati già prima dello scioglimento del matrimonio per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (v. anche DTF 130 III 541 consid. 3.2, 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ciò non significa che ci si debba scostare dal metodo di calcolo applicabile in costanza di matrimonio, tanto meno ove si pensi che fino al divorzio continua a sussistere il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). Contrariamente a quanto crede l'appellante, tale metodo di calcolo continua a valere fino allo scioglimento del matrimonio (DTF 137 III 385). Anzi, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ove – dandosi impugnazione sugli effetti accessori – la causa non fosse ancora terminata (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6).

                                         Accertata l'applicabilità del metodo abituale, non si disconosce che quando ha statuito il Pretore nella fattispecie i coniugi erano già separati da oltre due anni, di modo che non ci si doveva più attendere una riconciliazione (RtiD I-2011 pag. 653 n. 12c). Ma ciò non significa – come crede l'appellante – che la moglie non avesse più diritto alla sua mezza eccedenza del bilancio coniugale. Significa che alla moglie poteva essere imposta la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa alle condizioni dell'art. 125 CC. Il Pretore ha ritenuto che ciò sarebbe stato il caso al momento in cui l'istante avesse conseguito il diploma di terapista shiatsu (sentenza impugnata, pag. 3 verso il basso). L'appellante non rende verosimile che la moglie, invalida al 79%, abbia altre possibilità di guadagno. Si duole di non essere riuscito risparmiare più di fr. 30 000.– in vent'anni di matrimonio, ma ciò si deve ai ruoli che i coniugi stessi hanno deciso di assumere durante la vita in comune. E che versi ora in una situazione peggiore rispetto a quella in cui si trovava durante la comunione domestica egli non pretende. Anche al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

                                13.   Gli oneri del giudizio odierno e le ripetibili seguono il principio della soccombenza (art. 148 CPC ticinese). L'istante ottiene causa parzialmente vinta, giacché consegue un aumento del contributo ali­mentare litigioso dai fr. 1540.– mensili stabiliti dal Pretore a fr. 2090.– mensili, mentre esce sconfitta nella misura in cui pretendeva un contributo di fr. 4615.– mensili. Appare giusto così che sopporti quattro quinti degli oneri processuali e che rifonda al marito un'equa indennità per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Il convenuto vede invece respingere interamente il suo appello. Deve assumere di conseguenza la tassa di giustizia e le spese (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla moglie, che non ha formulato osservazioni all'appello.

                                         L'esito dell'attuale giudizio comporta anche una modifica del dispositivo sugli oneri processuali di primo grado, che vanno addebitati per tre quinti all'istante (la quale postulava davanti al Pretore un contributo alimentare di fr. 5200.– mensili) e per il

                                         resto al marito (che davanti al Pretore rifiutava qualsiasi contri­buto alimentare). La tassa di giustizia (fr. 1500.–) e le ripetibili di prima sede (fr. 2000.– riferite dal Pretore a una proporzione di due terzi), di per sé non contestate nel loro ammontare, rimangono invariate.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                14.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si consideri l'entità del contributo di mantenimento litigioso in appello (che l'istante chiedeva di aumentare da fr. 1540.– a fr. 4615.– mensili e il convenuto di ridurre da fr. 1540.– mensili a zero).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         2.  AO 1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2090.– dal 1° luglio 2007.

                                             L'ammontare del contributo è ancorato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del luglio del 2007 e va adeguato il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2008.

                                         3.  La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono poste per tre quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico del convenuto.

                                         4.  AP 1 rifonderà al convenuto un'indennità di fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1950.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 2000.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per quattro quinti a carico dell'appellante stessa e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   L'appello di AO 1 è respinto.

                                 IV.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1450.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 1500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                  V.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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