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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.02.2012 11.2009.16

29 febbraio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·823 parole·~4 min·3

Riassunto

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.16

Lugano 29 febbraio 2012/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.35 (divorzio su domanda unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 15 marzo 2007 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1);

                                         premesso che con sentenza del 12 dicembre 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1968), cittadino turco, e AO 1 (1977);

                                         ricordato che la figlia M__________ (nata il 19 dicembre 1998) è stata affidata alla madre, mentre al padre è stato riconosciuto un diritto di visita sorvegliato e accompagnato, ogni settimana, dalle ore 14.00 alle 17.00 (ad eccezione dei periodi di chiusura del Punto d'Incontro a __________ e delle vacanze di madre e figlia) da esercitare secondo le modalità che sarebbero state fissate dalla Commissione tutoria regionale 11 d'intesa con il curatore educativo __________, abilitato a prevedere insieme con il personale del Punto d'Incontro momenti di visita non sorvegliati, ritirando il passaporto al padre;

                                         rammentato altresì AP 1 è stato condannato a versare un contributo alimentare indicizzato per la figlia di fr. 450.– mensili fino al 31 dicembre 2010, aumentati in seguito a fr. 550.– mensili fino al 31 dicembre 2016, assegni familiari non compresi;

                                         constatato che nella sentenza il Pretore ha dato atto dell'avvenuta liquidazione del regime dei beni e ha ingiunto alla cassa pensione della moglie di versare fr. 2125.– su un conto di libero passaggio intestato al marito;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 gennaio 2009 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – un diritto di visita in forma libera ed esteso a un fine settimana su due dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica alle 21.00, come pure a tutti i mercoledì dalle ore 17.00 fino alle 21.00, oltre a tre settimane di vacanza durante l'estate e una settimana alternativamente a Pasqua o Natale;

                                         appurato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

visto che con lettera del 27 febbraio 2012 AP 1 comunica ora a questa Camera di ritirare l'appello, il Pretore avendo nel frattempo emanato numerosi provvedimenti cautelari “che hanno profondamente modificato i diritti di visita”;

rilevato che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);

precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

considerato che nel caso specifico si può equitativamente soprassedere a ogni prelievo, l'incasso di oneri processuali traducendosi verosimilmente in un costo aggiuntivo per l'erario, il convenuto risultando con ogni verosimiglianza insolvente;

stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'attrice per osservazioni;

                                         ritenuto che, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, tale diritto è di natura altamente personale e decade – ove non sia ancora stato accordato, come nella fattispecie – qualora il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);

                                         posto che in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha perduto per sua stessa iniziativa la qualità di parte, onde la caducità della richiesta;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata senza interesse.

                                   4.   Notificazione a:

–; –.

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         – Commissione tutoria regionale 11, Losone;

                                         –, ,.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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