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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.08.2010 11.2009.151

13 agosto 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,242 parole·~16 min·2

Riassunto

Riduzione o soppressione del contributo alimentare per il figlio

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.151

Lugano, 13 agosto 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2007.1386 (modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 30 ottobre 2007 da

 AP 1 (già patrocinato dall'avv.  , )  

contro  

 AO 1 (patrocinata dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 7 settembre 2009 pre­sentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

                                              26 agosto 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 4;

                                         2.   Se dev'essere accolto il contestuale ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte del Pretore;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria in appello;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 31 dicembre 2001 AO 1 (1967) ha dato alla luce una bambina, S__________, che è stata riconosciuta da AP 1 (1953). In un contratto di mantenimento firmato il 5 luglio 2002 AP 1 si è impegnato a versare per la figlia un contributo mensile indicizzato di fr. 500.– dalla nascita fino al 6° anno di età, di fr. 550.– dal 7° al 12° anno di età, di fr. 600.– dal 13° al 16° anno di età e di fr. 650.– dal 17° anno di età fino “al permanere dell'obbligo per legge”, più gli assegni familiari (ove non fossero già stati riscossi dalla madre). Per quanto concerne il diritto alle relazioni personali con la figlia, a AP 1 è stato garantito “il diritto più ampio possibile di visitarla e di trattenerla con sé almeno un giorno alla settimana nelle ore diurne e di trattenerla con sé nella ferie estive per almeno 15 giorni consecutivi”. Il contratto è approvato dalla Delegazione tutoria di Massagno il 21 agosto 2002.

                                  B.   Anni dopo, mediante accordo sottoscritto a verbale da AP 1 e AO 1 il 16 febbraio 2006, la Commissione tutoria regionale 5 ha approvato una nuova regolamentazione del diritto di visita paterno, precisa e particolareggiata, attribuendo inoltre ai genitori l'autorità parentale comune su S__________. Il contributo alimentare non è stato evocato nell'accordo. Con decisione del 5 marzo 2007 la Commissione medesima ha poi istituito in favore di S__________ una curatela educativa.

                                  C.   Il 30 ottobre 2007 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare, oltre al versamento di fr. 562.–, “ossia la metà dell'importo ricevuto dalla Cassa cantonale di compensazione a favore della figlia S__________, nonché la metà dell'assegno integrativo”. Alla discussione del 22 gennaio 2008 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. Chiusa

                                         l'istruttoria, al dibattimento finale del 12 marzo 2009 le parti si sono confermate nelle loro domande, l'istante riducendo nondimeno il versamento richiesto a fr. 498.50 in seguito alla riduzione dell'assegno integrativo. Statuendo il 26 agosto 2009, il Pretore ha respinto l'azione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– con le spese di fr. 100.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 7 settembre 2009 a questa Camera, postulando l'assistenza giudiziaria e concludendo per la soppressione del contributo alimentare. Contestualmente egli ha impugnato il diniego dell'assistenza giudiziaria in primo grado, sollecitando la concessione del beneficio anche davanti al Pretore. L'appello non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                   I.   Sul contributo alimentare per la figlia

                                   1.   Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e 286 CC) sono trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni non sospesi dalle ferie (art. 428 cpv. 2 e 428bis CPC). Tempestivo, sotto que­sto profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   Il Pretore si è interrogato a giusto titolo sulla legittimazione passiva di AO 1. Questa Camera si è posta la stessa domanda, a suo tempo, trattandosi di un genitore che chiedeva di modificare una sentenza di divorzio sul contributo alimentare dovuto al figlio. Essa era giunta alla conclusione, seguendo dottrina e giurisprudenza, che convenuto doveva essere il figlio o, tutt'al più, l'ex coniuge come sostituto processuale del figlio (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 con riferi­mento a Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 63 ad art. 286 CC e Sutter/Frei­burghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 52 ad art. 134 CC, mentre nel frattempo Wull­schleger in: Schwenzer, FamKom­mentar Schei­dung, Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC ha cam­bia­to opinione).

                                         Recentemente il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, rinunciando a un suo orientamento (sentenza 5A_104/2009 del 19 marzo 2009 consid. 2.2, riassunto in: JdT 2009 I 439), che il titolare dell'autorità parentale, il quale detenga l'amministrazione e il godimento dei beni del figlio in virtù di un diritto proprio, può difendere i diritti patrimoniali del minorenne in proprio nome, rispettivamente farli valere giudizialmente in proprio nome (sentenza 5A_726/2009 del 30 aprile 2010, consid. 2.2 destinato a pubblicazione, riassunto in: SJZ 106/2010 pag. 327). E l'art. 318 cpv. 1 CC si applica ormai a tutte le questioni di natura pecuniaria che riguardano il figlio, compresi gli obblighi di mantenimento. La legittimazione attiva e passiva deve così essere riconosciuta in tali controversie sia al titolare dell'autorità parentale sia al minorenne. Ciò vale anche nel caso in cui la lite si riferisca alla modifica di un contributo alimentare fissato in una convenzione di mantenimento approvata dall'autorità tutoria per un figlio nato fuori del matrimonio (sentenza 5A_726/2009 del 30 aprile 2010, loc. cit.). Legittimamente quindi l'istante ha convenuto, nella fattispecie, la madre di S__________.

                                   3.   Con ordinanza del 14 agosto 2009 il Pretore ha deciso di rinunciare all'audizione di S__________ __________ perché essa “di soli 8 anni e mezzo non è verosimilmente in grado di esprimersi in merito all'entità del suo contributo alimentare”. Tale opinione non può essere condivisa. Anni addietro questa Camera riteneva di poter transigere sull'ascolto del figlio ove in appello rimanesse contesa la sola questione dei contributi alimentari, ma non l'affidamento né la disciplina del diritto di visita (sussistendo litigio su uno di questi due punti, gli atti erano rinviati al Pretore perché procedesse all'audizione: I CCA, sentenza inc. 11.2003.81 del 24 luglio 2003, consid. 3). Tale indulgenza non può più essere rinnovata. Il diritto di essere sentito compete, per principio, a ogni figlio che abbia compiuto i sei anni indipendentemente dall'oggetto del contenzioso che lo riguarda (DTF 131 III 553). Per di più, in concreto l'autorità parentale congiunta è stata attribuita ai genitori in modo affrettato, una decisione del genere presupponendo un'intesa suscettiva di approvazione circa la partecipazione dei genitori alle cure del figlio e il riparto delle spese di mantenimento (RtiD I-2006 pag. 679 n. 41c). L'accordo sottoscritto a verbale dai genitori il 16 febbraio 2006 e approvato dalla Commissione tutoria regionale nemmeno allude a un'intesa del genere. Nulla giustificava quindi, in concreto, il mancato ascolto di S__________. Dato nondimeno il presumibile esito del giudizio, non è il caso di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore perché esegua l'audizione (art. 326 lett. a CPC). Sta di fatto che in futuro questa Camera non reitererà analoga provvidenza, tanto meno ove si consideri che l'ascolto del figlio può avvenire anche per il tramite di uno specialista (cui il giudice può sempre far capo).

                                   4.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha rimproverato all'istante di non avere dimostrato un peggioramento della propria situazione finanziaria rispetto al 5 luglio 2002, quando aveva firmato il contratto di mantenimento, il che osterebbe già di per sé all'applicazione dell'art. 286 cpv. 1 e 2 CC. Ciò posto, egli ha rammentato che un diritto di visita più esteso di quello abitualmente conferito a un genitore dalla prassi non giustifica necessariamente un minor contributo alimentare per il figlio, le spese correnti rimanendo a carico del genitore affidatario (alloggio, abbigliamento, premio della cassa malati e così via). Affinché si giustifichi una riduzione occorre che il genitore affidatario consegua risparmi sensibili. Nel caso specifico – ha continuato il Pretore – l'istante non aveva minimamente quantificato le maggiori spese da lui sostenute rispetto a quelle affrontate da un genitore con diritto di visita usuale, né aveva stimato i risparmi conseguiti da AO 1 rispetto alle spese cui deve far fronte un comune genitore affidatario. Quanto alla richiesta di ottenere la metà della somma che AO 1 percepisce dalla Cassa cantonale di compensazione a titolo di contributo integrativo per la figlia, il primo giudice si è ritenuto incompetente a decidere, le sue attribuzioni

                                         esaurendosi nel fissare l'entità del contributo alimentare.

                                   5.   L'appellante fa valere che l'autorità parentale congiunta, a suo dire imposta dalla Commissione tutoria regionale per non meglio precisate difficoltà della madre, giustificava da sé sola la soppressione del contributo alimentare per la figlia. Senza considerare – egli soggiunge – l'invalidità parziale che lo ha colpito nel frattempo “e che ha comportato pure la necessità di chiedere prestazioni complementari”. L'istante ribadisce di accudire a __________ per lunghi periodi, trascorrendo con lei i primi tre fine settimana di ogni mese, dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio, e tutte le vacanze scolastiche, eccettuate due settimane che la figlia trascorre con la madre, oltre a tutti i mercoledì dalla fine delle lezioni (ore 11.35) fino al giovedì mattina, quando egli riconduce direttamente S__________ a scuola. Lasciando invariato il contributo di mantenimento originario – egli epiloga – il Pretore sarebbe caduto in arbitrio, poiché non avrebbe tenuto conto “di cosa si nutre la figlia quando è con il padre e dove dorme”, per tacere del fatto ch'egli medesimo “non può in alcun modo ribaltare sulle assicurazioni sociali” i costi di vitto e alloggio, mentre AO 1 riceve congrui assegni integrativi per la figlia.

                                   6.   Il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare o togliere il contributo per un minorenne ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di massima poco importa che un contributo alimentare sia stato fissato per sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). Decisivo è il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo è stato stabilito – rispettivamente al momento in cui è stato modificato l'ultima volta – e quelle in cui essi versano al momento in cui il giudice statuisce sull'azione di modifica (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami). Per quel che è del cambiamento, in particolare, esso deve apparire rilevante e duraturo (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad

                                         art. 286 CC con rinvii). Inoltre un peggioramento delle condizioni economiche in cui versa il debitore non giustifica necessariamente una riduzione del contributo alimentare per il figlio, incombendo anzitutto al debitore stesso attivarsi per rimediare al degrado della propria situazione finanziaria (Breitschmid in:

                                         Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 in fine ad art. 286).

                                   7.   Nella fattispecie l'appellante ravvisa un notevole mutamento di circostanze nella nuova regolamentazione del diritto di visita omologata il 16 febbraio 2006 dalla Commissione tutoria regionale, contestualmente all'attribuzione dell'autorità parentale congiunta. Egli non pretende che le sue condizioni economiche siano cambiate (memoriale, pag. 3 in basso). Sottolinea che cambiato è il lasso di tempo durante il quale deve occuparsi della figlia, valutabile attorno al 50% (istanza, punto 6; replica nel verbale del 22 gennaio 2008, pag. 2 nel mezzo). Nella situazione descritta ogni genitore va chiamato – egli ribadisce – ad assumere la metà dei costi di sostentamento e deve avere il diritto di ricevere dalla Cassa cantonale di compensazione la metà degli assegni integrativi che AO 1 percepisce da sé sola per la figlia. Ciò giustificherebbe, in definitiva, la soppressione del contributo alimentare a suo carico e la condanna di AO 1 a stornargli la metà delle prestazioni riscosse dall'ente pubblico.

                                   8.   Il Pretore ha partitamente ricordato all'istante che un'estensione del diritto di visita oltre quello abitualmente concesso al genitore senza la custodia del figlio (sia egli contitolare dell'autorità parentale o no) non giustifica necessariamente una riduzione del contributo alimentare per il minorenne (sentenza impugnata, pag. 4). Come questa Camera ha già ricordato in giurisprudenza pubblicata, nel caso di un ampio diritto di visita diminuiscono le spese correnti del genitore affidatario, come ad esempio il vitto, ma rimangono generalmente invariate le spese fisse, come quelle per l'alloggio, l'abbigliamento, le assicurazioni e i costi accessori (RtiD I-2006 pag. 674 in alto, con rinvio). Si aggiunga che le spese correnti dovute a un diritto di visita abituale (sulla nozione di diritto di visita “abituale” nel Cantone Ticino v. RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c) sono di principio a carico del genitore non affidatario (RtiD I-2006 pag. 674 in alto, con rinvio). Quand'anche dovesse ospitare il figlio per la metà del tempo, di conseguenza, il genitore non affidatario non può esi­gere che l'altro genitore assuma automaticamente la metà dei costi di mantenimento. Deve stimare i maggiori costi da lui sostenuti rispetto a quelli che gravano su un genitore avente un diritto di visita abituale, rispettivamente le economie verosimilmente conseguite dall'altro genitore. Solo in esito a tale valutazione è possibile determinare equitativamente in che misura il diritto di visita più ampio comporti, nel singolo caso, il trasferimento dell'onere di mantenimento in denaro del figlio da un genitore all'altro.

                                   9.   Con la giurisprudenza testé riassunta – e diffusamente esposta dal Pretore – l'istante non tenta nemmeno di confrontarsi, sicché al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5). AP 1 insiste nel ripetere che, occupandosi egli di S__________ per circa la metà del tempo, AO 1 deve farsi carico dell'altra metà del fabbisogno in denaro della figlia e consegnargli la metà delle prestazioni sociali ricevute per quest'ultima. Non pretende però di assumere metà delle spese fisse che rientrano nel fabbisogno in denaro della ragazza, né indica – almeno per ordine di grandezza – le maggiori spese cui egli deve far fronte rispetto a un genitore che eserciti un diritto di visita “abituale”, né tanto meno allega quali risparmi di rilievo conseguirebbe AO 1 nel caso specifico. Contrariamente a quanto egli crede, poi, non spettava al Pretore “spiegare di cosa si nutre la figlia quando è con il padre e dove dorme”, ma a lui medesimo sostanziare in che consistano e a quanto ammontino gli “importanti maggiori costi” genericamente evocati nel memoriale. Anche a tale riguardo l'appello manca di adeguata motivazione. Ne segue che, destituite di fondamento, le doglianze dell'interessato devono essere disattese.

                                   II.   Sull'assistenza giudiziaria davanti al Pretore

                                10.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, cioè l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

                                11.   Il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'istante per un duplice ordine di ragioni: perché, proprietario di un'abitazione in __________, AP 1 non aveva reso verosimile la propria indigenza (art. 3 Lag) e perché la causa da lui promossa non aveva possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). L'interessato obietta che l'abitazione in __________ appartiene ai suoi genitori e non produce alcun reddito, mentre per quanto lo concerne personalmente egli riceve solo una rendita parziale d'invalidità con le prestazioni complementari, per complessivi fr. 2462.– mensili. Circa la parvenza di buon diritto insita nel­l'azione, poi, egli la reputa data “da tutto quanto indicato in precedenza”. Ora, il richiedente potrà anche trovarsi nell'indigenza. A ragione tuttavia il Pretore ha definito l'azione senza probabilità di buon esito, ove appena si consideri che l'interessato non ha mai indicato – né tanto meno quantificato – gli “importanti maggiori costi” dovuti all'esercizio dell'ampio diritto di visita. Eppure la giurisprudenza di questa Camera, esplicita e circostanziata proprio su quel tema, era stata pubblicata nel 2006 (sopra, consid. 8). Senza tenere conto di tale prassi, l'istanza non aveva alcuna seria possibilità di essere accolta. Anche sul diniego dell'assistenza giudiziaria la decisione del Pretore sfugge dunque alla critica.

                                  III.   Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

                                12.   La tassa di giustizia e le spese dell'appello seguirebbero la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Date le presumibili ristrettezze finanziarie in cui egli versa e il fatto ch'egli, sprovvisto di formazione giuridica, ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore, si prescinde tuttavia – eccezionalmente – dal riscuotere oneri processuali, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato costi. Non si prelevano tasse o spese nep­pure per il ricorso in materia di assistenza giudiziaria, la relativa procedura essendo gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). Quanto all'assistenza giudiziaria in appello, la richiesta è senza oggetto, in questa sede non prelevandosi tasse né spese. Essendosi difeso personalmente, dipoi, l'interessato non è incorso in costi di patrocinio.

                                 IV.   Sui mezzi d'impugnazione a livello federale

                                13.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare conteso in appello (fr. 550.– mensili fino al 12° anno di età, fr. 600.– mensili dal 13° al 16° anno di età e fr. 650.– mensili dal 17° anno di età fino “al permanere dell'obbligo per legge”). L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue quella del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   4.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.

                                   5.   Intimazione:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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