Incarto n. 11.2009.150
Lugano, 20 febbraio 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 65 (dimissione di un membro dal consiglio di fondazione) della Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale che oppone
RI 1 RI 2 , e avv. RI 3 (patrocinati dall'avv. PA 1)
alla
Fondazione CO 1, (rappresentata dalla presidente del consiglio di fondazione lic. iur. RA 1 , e dal vicepresidente ing.);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° settembre 2009 presentato da RI 1, RI 2 e RI 3 contro la decisione emessa l'11 agosto 2009 dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La Fondazione, costituita con atto pubblico del 3 aprile 1998 e iscritta nel registro di commercio il 14 aprile successivo, ha per scopo “l'acquisto e la riattazione del palazzo iscritto nell'elenco dei monumenti storici denominato ‛__________’ o ‛__________’ di __________ per destinarlo ad attività culturali e/o di intrattenimento, amministrative pubbliche e/o private, di ricerca storica in diversificati settori, di centro raccolta di documentazione storica e sull'emigrazione ticinese, di riunioni, di esposizioni nel settore artistico e artigianale e ogni altra attività che ha riferimento con gli interessi collettivi”. Organo direttivo della fondazione è un consiglio di nove membri.
B. L'11 marzo 2009 RI 3, membro del consiglio, ha inviato una lettera alla fondazione nella quale disapprovava – in particolare – il modo in cui erano diretti i lavori nel “__________” ed esprimeva l'intenzione di andarsene (“Non sono quindi al mio posto e me ne vado”), salvo dichiararsi pronto a terminare, con l'assenso della fondazione, le attività già programmate. In presenza di tre membri il consiglio di fondazione ha deciso il 17 marzo 2009 di accettare le dimissioni dell'avvocato RI 3, che è stato invitato ad astenersi dal partecipare ad altre manifestazioni del sodalizio. L'avvocato RI 3 ha scritto alla fondazione il 24 marzo successivo, contestando di essersi dimesso e chiedendo una riunione straordinaria del consiglio. La riunione si è tenuta il 30 marzo 2009 con “le dimissioni dell'avvocato RI 3” all'ordine del giorno. Dopo discussione, tre membri hanno votato per la conferma della decisione presa il 17 marzo 2009, due hanno votato contro e uno si è astenuto.
C. Il 29 aprile 2009 RI 3, RI 1 e PI 2 sono insorti alla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni con un “reclamo” perché annullasse la risoluzione appena citata e destituisse la presidente del consiglio di fondazione RA 1 insieme con il vicepresidente __________ o, subordinatamente, nominasse un commissario incaricato di amministrare la fondazione. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2009 la Fondazione CO 1 ha proposto di respingere il “reclamo” in ordine, eventualmente nel merito. Statuendo l'11 agosto 2009, la Divisione della giustizia ha dichiarato il “reclamo” irricevibile. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico dei ricorrenti in solido, senza assegnazione di ripetibili.
D. RI 1, RI 2 e RI 3 hanno impugnato il 1° settembre 2009 la decisione della Divisione della giustizia davanti a questa Camera, chiedendo che – conferito all'appello effetto sospensivo – sia accertata l'inesistenza delle dimissioni presentate da RI 3 e sia riformata di conseguenza la decisione predetta, subordinatamente sia annullata la decisione medesima con rinvio degli atti alla Divisione della giustizia perché proceda all'esame della domanda di rimozione di RA 1 e __________ oppure nomini un commissario alla fondazione. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata senza oggetto l'8 settembre 2009 dal presidente di questa Camera, l'appello avendo effetto sospensivo per legge. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2009 la Fondazione CO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse fino al 31 dicembre 2010 dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni erano impugnabili entro venti giorni a questa Camera (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3 CPC ticinese). L'appello in esame è dunque tempestivo. Quanto alla procedura, essa era regolata dagli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese.
2. Contro ogni azione o omissione di un consiglio di fondazione può ricorrere all'autorità di vigilanza chiunque abbia un interesse legittimo (sulla nozione: Grüninger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 84; Vez in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 17 ad art. 84, entrambi con richiami). Nel Cantone Ticino il ricorso alla Divisione della giustizia era previsto, nel 2009, dall'art. 4 cpv. 2 del regolamento circa la sorveglianza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale (BU 1997 pag. 152), norma sostituita il 1° gennaio 2012 dall'art. 5 della legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni (RL 6.4.8.1). Il ricorso era disciplinato – ed è disciplinato tuttora – dalla legge di procedura per le cause amministrative. Chi non ha un interesse legittimo può adire ugualmente l'autorità di vigilanza sulle fondazioni, ma non ha qualità di parte e non può impugnarne poi la decisione (Grüninger, op. cit., n. 18 ad art. 84 CC; Vez, op. cit., n. 16 ad art. 84 CC). La via amministrativa non sostituisce, ad ogni modo, quella civile. Trattandosi di statuire sull'esclusione di un membro da un consiglio di fondazione, in particolare, l'autorità di vigilanza può sindacare la legittimità del provvedimento solo ove questo comprometta il funzionamento della fondazione in conformità al suo fine o alla legge (RtiD II-2008 pag. 639 consid. 4 a 6 con richiami). Se ciò non è il caso l'esclusione va contestata davanti al giudice civile.
3. Nella decisione impugnata la Divisione della giustizia, accertata la proponibilità del ricorso, ha ricordato di essere abilitata a esaminare l'esclusione di un membro da un consiglio di fondazione solo qualora ciò comprometta, appunto, il funzionamento della fondazione in conformità al suo fine o alla legge. Nel consiglio della Fondazione CO 1 – essa ha continuato – regnava una grande litigiosità, ma l'estromissione dell'avvocato RI 3 non risultava pregiudicare il funzionamento dell'istituto. Il consiglio in effetti poteva validamente riunirsi e deliberare anche senza l'avvocato RI 3, mentre al ricupero del “__________” sovrintendeva pur sempre l'Ufficio cantonale dei beni culturali, quand'anche l'avvocato RI 3 più non se ne occupasse. In simili circostanze il fine perseguito dalla fondazione non appariva a rischio, né per altro il rispetto della legge. Riguardo alla postulata destituzione di RA 1 e __________, come pure all'eventuale nomina di un commissario, l'autorità di vigilanza ha rinviato la valutazione degli eventuali provvedimenti in separata sede, le doglianze degli interessati vertendo non tanto sul tema oggetto del ricorso quanto sul modo di condurre la fondazione e di gestirne i progetti.
4. RI 2 appella davanti a questa Camera quale membro del consiglio della Fondazione CO 1 (ricorso del 29 aprile 2009 all'autorità di vigilanza sulle fondazioni, punto 2). Se non che, giusta l'art. 95 cpv. 1 lett. i ORC tutti i membri di un consiglio di fondazione devono figurare nel registro di commercio, anche se non hanno diritto di firma (Vez, op. cit., n. 12 ad art. 83 CC con richiami). RI 2 non è mai stato iscritto in tale veste, né dagli atti risulta quando egli sia entrato a far parte del consiglio di fondazione. Sapere se egli abbia nondimeno un interesse legittimo ad appellare è un interrogativo che può rimanere aperto, l'iscrizione degli altri due litisconsorti nel registro di commercio essendo pacifica.
5. L'avv. RI 3 è deceduto in pendenza di appello, il
4 dicembre 2011. Con la morte si è estinto il suo mandato di membro nel consiglio di fondazione (Grüninger, op. cit., n. 8 ad art. 83 CC). Ciò posto, risulta ormai senza interesse giuridico indagare se l'autorità di vigilanza dovesse vagliare la legittimità dell'estromissione di lui dal consiglio della Fondazione __________. A tale riguardo resta da statuire unicamente sugli oneri processuali e le ripetibili. Nel merito rimane da decidere invece se l'autorità di vigilanza potesse rinviare a più tardi l'adozione di eventuali provvedimenti nei confronti di RA 1 e __________ o la prospettata nomina di un commissario alla fondazione. In proposito l'appello non è senza interesse giuridico.
6. Per quanto attiene all'esclusione dell'avvocato RI 3, l'attribuzione delle spese giudiziarie in appello va decisa con motivazione sommaria, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite” (art. 72 PC per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Determinante è valutare, in altri termini, quale sarebbe stato – a un primo esame – il verosimile esito dell'appello se questo non fosse divenuto privo d'interesse giuridico.
a) I ricorrenti si dolevano anzitutto che l'autorità di vigilanza sulle fondazioni non avesse comunicato loro le osservazioni al “reclamo” presentate il 26 maggio 2009 della Fondazione CO 1. Ora, che omettendo la notifica l'autorità di vigilanza sulle fondazioni abbia commesso un errore è manifesto. Gli appellanti tuttavia non contestavano di avere potuto far valere tutte le loro contestazioni nell'appello davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, né mettevano in dubbio che con ciò la disattenzione del loro diritto di essere sentiti potesse essere sanata (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2, 135 I 282 consid. 2.3, 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1). Del resto l'autorità di vigilanza non risulta essersi fondata su quel memoriale ai fini della decisione. Se poi – come i ricorrenti sostengono – l'allegato non poteva legittimamente essere introdotto dalla presidente e da __________, a maggior ragione l'allegato andava espunto dagli atti. Così com'era motivata, pertanto, la censura non avrebbe verosimilmente giustificato l'annullamento della decisione impugnata.
b) In ordine gli appellanti lamentavano altresì che l'autorità di vigilanza sulle fondazioni non avesse assunto nessuna delle prove da loro richieste né avesse istruito il caso di propria
iniziativa. Essi non indicavano però quali fossero le prove da loro offerte (o da esperire d'ufficio) né quale sarebbe potuta essere la rilevanza di tali mezzi istruttori ai fini della decisione. Non motivato a sufficienza, in proposito l'appello sarebbe verosimilmente risultato già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
c) Ancora dal profilo formale gli appellanti censuravano la decisione impugnata per carenza di motivazione. L'autorità di vigilanza aveva spiegato con chiarezza tuttavia per quale motivo essa non si ritenesse abilitata a sindacare l'estromissione dell'avvocato RI 3 dal consiglio della Fondazione __________ (sopra, consid. 3) e gli interessati non potevano seriamente pretendere di non avere capito le ragioni per cui il loro “reclamo” era stato dichiarato irricevibile. Anche in proposito l'appello non appariva destinato così a miglior sorte.
d) Sempre dal profilo formale gli appellanti rimproveravano all'autorità di vigilanza sulle fondazioni di esseri sospinta ultra petita reputando di essere chiamata a reintegrare l'avvocato RI 3 nel consiglio della Fondazione CO 1, mentre la lite verteva unicamente sull'esistenza delle sue presunte dimissioni. La critica era speciosa, non potendo statuire ultra petita un'autorità che decide una non entrata in materia. Che poi l'autorità di vigilanza si trovasse a esaminare un caso di
esclusione era palese, il consiglio della Fondazione __________ avendo esautorato l'avvocato RI 3 contro la volontà di quest'ultimo. Su argomenti del genere l'appello non avrebbe dunque avuto possibilità di buon esito.
e) Nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza sulle fondazioni rammentava con pertinenza – come detto – di essere abilitata a sindacare l'allontanamento dell'avvocato RI 3 solo ove ciò pregiudicasse il funzionamento della Fondazione CO 1 in conformità alla legge al suo fine. Nell'appello gli interessati non contestavano – a ragione – tale giurisprudenza (sopra, consid. 2). Muovevano accuse di scorrettezza e di malafede alla presidente, accusando lei e __________ di condurre l'istituto “allo sbando” (memoriale, pag. 8 in alto). Non spiegavano tuttavia in che modo la presenza dell'avvocato RI 3 nel consiglio si imponesse per garantire la corretta operatività della fondazione. Anzi, essi medesimi ammettevano che l'avvocato RI 3 e la presidente erano ormai allo scontro (“o io o RI 3”: appello, pag. 3 in basso), di modo che lasciare il primo in quel consesso poteva solo acuire il dissidio con la seconda. Se la fondazione non risultava più in grado di funzionare correttamente, di conseguenza, le misure da adottare erano altre, mentre l'esclusione dell'avvocato RI 3 andava contestata – se mai – davanti al giudice civile. Avesse interferito al riguardo, l'autorità amministrativa avrebbe leso l'autonomia della fondazione. Su questo punto la decisione impugnata appariva ineccepibile. Ne segue che, non fosse divenuto senza interesse giuridico, per quanto riguardava l'avvocato RI 3 l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto.
7. Relativamente al problema di sapere se l'autorità di vigilanza potesse rinviare in separata sede l'adozione di eventuali provvedimenti nei confronti di RA 1 e __________ o la prospettata nomina di un commissario alla fondazione, gli appellanti manifestavano perplessità circa i reali propositi della Divisione della giustizia. Criticavano il fatto che nel frattempo le persone di cui avevano chiesto la rimozione restassero “indisturbate al loro posto” e il buon funzionamento della fondazione fosse “messo gravemente in pericolo, mancando totalmente una seria e compatta dirigenza” (memoriale, pag. 9 in fondo). Si trattava di timori eccessivi. Che l'autorità di vigilanza potesse esaminare separatamente le due questioni (l'estromissione dell'avvocato RI 3 dal consiglio di fondazione, da un lato, e l'adozione di provvedimenti nei confronti di RA 1 e __________ con eventuale nomina di un commissario, dall'altro) non era contestato, a ben vedere, nemmeno dagli appellanti. Quanto alla preoccupazione che l'autorità di vigilanza indugiasse nel trattare la seconda, non v'era motivo di inquietarsi. Prova ne sia che il 7 ottobre 2009, in pendenza di appello, la Divisione della giustizia ha sospeso in via provvisionale tutti i membri del consiglio di fondazione e nominato un'amministratrice. Su questo secondo punto l'appello si rivela quindi infondato.
8. Se ne conclude che, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello va respinto. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La Fondazione CO 1 chiede un'indennità per ripetibili (art. 150 prima frase CPC ticinese), avendo formulato osservazioni in cui postulava il rigetto dell'appello. Non ha dovuto far capo però all'opera di un patrocinatore, la presidente del consiglio di fondazione essendo provvista di formazione giuridica. Né la stesura del memoriale consta avere cagionato alla fondazione costi particolari o avere causato alla presidente disagi d'ordine professionale. Non si disconosce che la redazione dell'esposto può avere richiesto un certo tempo. Non si deve trascurare tuttavia che l'allegato risulta inutilmente prolisso, ripetitivo e per la maggior parte fuori tema. Attribuire indennità d'inconvenienza in siffatte circostanze non si giustifica. Nelle osservazioni la fondazione sembra rivendicare un'indennità anche per le osservazioni al “reclamo” presentate il 26 maggio 2009 all'autorità di vigilanza sulle fondazioni, ma a tal fine essa avrebbe dovuto appellare il dispositivo con cui tale autorità ha deciso di non assegnare ripetibili. Passato in giudicato, quel dispositivo non può più essere ridiscusso.
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è un atto di giurisdizione non contenziosa (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 8 n. 1.2.7), suscettibile ora di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF). Non potendosi definire “di carattere pecuniario” nel senso dell'art. 74 cpv. 1 LTF, la causa odierna può dunque essere deferita al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–; –; –.
Comunicazione alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, Muralto (competente per decisione adottata dal Gran Consiglio il 29 novembre 2011).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.