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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.08.2010 11.2009.136

4 agosto 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,280 parole·~11 min·2

Riassunto

Filiazione: diritto di visita

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.136

Lugano 4 agosto 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 336.2008/R.41.2009 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1    

a  

 CO 2    

                                         per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno disciplinato dalla

                                         Commissione tutoria regionale 6, Agno

                                         ai figli V__________ (2001) e T__________ (2003) __________,

                                         provvisti di curatrice educativa nella persona di

                                         CO 3, ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.    Se dev'essere accolto l'appello del 10 agosto 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 20 luglio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.    Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   CO 2 (1964), cittadino italiano, e AP 1 (1964), sono i genitori di V__________ (2001) e T__________ (2003). Dal settembre del 2006 essi vivono separati. In favore dei figli è stata istituita il 29 maggio 2008 una curatela educativa, affidata a CO 3. Con decisione cautelare del 18 dicembre 2008 la Commissione tutoria regionale 6 ha regolato il diritto di visita paterno come segue:

                                         –  dal giovedì a pranzo fino alle ore 18.30 del venerdì;

                                         –  ogni secondo fine settimana del mese, dal giovedì a pranzo fi­no alle ore 18.30 della domenica;

                                         –  dalla sera del 31 dicembre 2008 alla conclusione delle vacanze scolastiche di Natale.

                                         Le parti sono state personalmente convocate dinanzi alla Commissione tutoria regionale lunedì 19 gennaio 2009 alle ore 11.30.                                                  

                                  B.   All'udienza del 19 gennaio 2009 AP 1 ha chiesto di far terminare il diritto di visita settimanale alle ore 16.00 anziché alle ore 18.30, richiesta che CO 2 ha rifiutato. I figli sono stati sentiti il 22 gennaio 2009. Il 5 maggio 2009, avvicinandosi le vacanze estive, la curatrice educativa ha proposto alla Commissione tutoria regionale un calendario dei diritti di visita. Statuendo il 14 maggio 2009, la Commissione tutoria regionale ha approvato la proposta della curatrice e ha stabilito le visite del padre ai figli nel modo seguente:

                                         – sabato 16 maggio 2009 dalle ore 10.00 alle ore 18.30;

                                         – dal 13 giugno (orario da concordare) al 28 giugno 2009 (ore 18.30);

                                         – da giovedì 6 agosto (ore 10.00) a domenica 16 agosto 2009

                                            (ore 18.30).

                                         Per quanto riguarda il diritto di visita settimanale, la Commissione tutoria regionale lo ha confermato dal giovedì a pranzo fino alle ore 18.30 del venerdì, come pure durante le vacanze estive dalle ore 10.00 del giovedì. Essa ha dichiarato la propria decisione immediatamente esecutiva.

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 25 maggio 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo una volta ancora di far terminare il diritto di visita paterno alle ore 16.00 del venerdì. Nelle sue osservazioni del 4 giugno 2009 la curatrice ha proposto di respingere il ricorso. Altrettanto ha fatto la Commissione tutoria regionale il 15 giugno 2009. CO 2 è rimasto silente. Con decisione del 20 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, ha dichiarato immediatamente esecutiva la propria decisione e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.– a carico alla ricorrente.

                                  D.   AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza a questa Camera con un appello del 10 agosto 2009 nel quale postula, oltre alla revoca della curatrice educativa CO 3, un diritto di visita paterno consistente in due fine settimana mensili (dal venerdì alle ore 16.00 al lunedì dopo pranzo) o, in alternativa, in un incontro ogni settimana dal giovedì a pranzo fino al venerdì alle ore 16.00. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello nel termine di venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura applicabile è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   La decisione presa il 14 maggio 2009 dalla Commissione tutoria regionale è stata esplicitamente emanata come “cautelare”. Ora, il carattere d'urgenza può senz'altro riferirsi all'approvazione del calendario delle visite proposto dalla curatrice nell'imminenza delle vacanze estive. Non si vede invece come possa riguardare la decisione con cui la Commissione tutoria regionale ha disciplinato durevolmente il diritto di visita settimanale circa l'orario di riconsegna dei figli alla madre. L'impugnabilità della decisione – verosimilmente finale – a tale riguardo dispensa pertanto dall'applicare i criteri che limitano l'appellabilità di decisioni incidentali (RtiD II-2005 pag. 696 consid. 4).

                                   3.   Litigiosa rimaneva, davanti all'Autorità di vigilanza, la regolamentazione del diritto di visita settimanale, e in particolare l'orario di chiusura (ore 18.30 del venerdì). La richiesta dell'appellante volta a ottenere la revoca della curatrice è invece irricevibile, non essendo stata sottoposta alla Commissione tutoria regionale. Anche la proposta di limitare il diritto di visita paterno a due fine settimana mensili è stata dichiarata irricevibile dall'Autorità di vigilanza proprio perché non sottoposta previamente alla Commissione tutoria regionale (decisione impugnata, pag. 5). Su questo punto l'appellante non spende una parola, limitandosi a criticare il comportamento della curatrice (appello, pag. 5 punto 3). Insufficientemente motivato, in proposito l'appello si rivela quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   4.   Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ricordato anzitutto che la disciplina di un diritto di visita deve orientarsi al bene del figlio, cui nel ricorso AP 1 non faceva alcun riferimento. Essa ha poi constatato che nei mesi precedenti gli incontri fra padre e figli si erano svolti senza problemi, senza difficoltà e senza pericoli per i ragazzi, sebbene questi risentano della conflittualità tra genitori. Secondo l'Autorità di vigilanza sulle tutele, un cambiamento dell'orario di riconsegna dei figli non permetterebbe di scongiurare i litigi e i presunti episodi di violenza lamentati dalla madre. Per di più, incontri brevi sarebbero fonte di delusione per i figli, priverebbero questi ultimi di momenti di svago e risulterebbero sproporzionati. Meglio sarebbe – per l'Autorità di vigilanza – pensare a un altro punto di riconsegna, magari in un luogo pubblico, eventualmente prevedere il rientro dei figli dalla madre per il tramite di terze persone. Infine, per l'Autorità di vigilanza, nemmeno il viaggio a __________, dove la ricorrente si reca il fine settimana per assistere la madre ammalata, può seriamente ritenersi compromesso dall'orario del diritto di visita fissato dalla Commissione tutoria regionale.

                                   5.   L'appellante contesta che il diritto di visita non abbia posto problemi, si duole che l'Autorità di vigilanza consideri “presunte” le violenze da lei subìte e sostiene che le modalità di riconsegna dei figli a lei il venerdì sera, esposte nella decisione impugnata, con la possibilità di partire per __________ solo dopo le ore 18.30 del venerdì, non sono rispettose del prevalente interesse dei figli. A parere dell'appellante CO 2 avrebbe la possibilità di recuperare in un altro momento le due ore e mezzo toltegli il venerdì e ripropone di limitare il diritto di visita a due fine settimana mensili, ciò che consentirebbe al padre di seguire i figli nello svolgimento dei compiti scolastici, assicurando maggior stabilità e continuità al rapporto con loro e dando a lei la possibilità di aumentare l'attività lavorativa. L'appellante censura da ultimo, con estese considerazioni, l'operato della curatrice.

                                   6.   La regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la disciplina di tale diritto è – come rammenta l'Autorità di vigilanza sulle tutele – il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità adita valuta ogni singolo caso sulla scorta delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rimando). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 128 III 413 in alto, 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1, 118 II 294).

                                   7.   La proposta dell'appellante intesa a limitare il diritto di visita paterno a due fine settimana mensili è stata dichiarata, come detto (consid. 3), irricevibile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. L'interessata non spiega come mai tale Autorità sarebbe caduta in errore non entrando nel merito della sua proposta. Al proposito non giova dunque attardarsi. Per quel che è del diritto di visita settimanale disciplinato dalla Commissione tutoria regionale, è possibile che esso abbia dato adito a inconvenienti (l'appellante denuncia il mancato rispetto dell'orario di riconsegna dei figli, abiti o documenti dimenticati, compiti di scuola non eseguiti). Le difficoltà tuttavia sono sempre state appianate (osservazioni della curatrice, del 4 giugno 2009, pag. 1 a metà). Neanche l'Autorità di vigilanza, poi, trascura lo stato di disagio e di malessere dei figli dovuto alla forte conflittualità tra genitori. Non risulta in ogni modo che i ragazzi abbiano espresso il desiderio di passare meno tempo con il padre, né che l'orario di riconsegna del venerdì alle ore 18.30 abbia acuito il conflitto tra i genitori al punto da minacciare il bene dei figli, unico caso in cui restrizioni al diritto di visita sarebbero giustificate.

                                         Gli episodi di violenza accennati dall'appellante sono certo incresciosi, ma risalgono al maggio e al giugno del 2007, rispettivamente al gennaio del 2008 (allegati al verbale 19 gennaio 2009 della Commissione tutoria regionale). Inoltre essi non sono occorsi durante l'esercizio del diritto di visita in discussione, a quel tempo non ancora disciplinato. Anzi, allora non sussisteva nemmeno la curatela educativa. Sotto questo profilo non si intravedono ragioni, dunque, per anticipare alle ore 16.00 del venerdì la riconsegna dei figli alla madre.

                                   8.   Proprio per evitare circostanze suscettibili di provocare disagio e reazioni impulsive l'Autorità di vigilanza ha suggerito, nella decisione impugnata, che la consegna dei figli da un genitore all'altro avvenisse in un luogo pubblico o per il tramite di una terza persona, persuasa che anticipare la fine degli incontri paterni il fine settimana non sarebbe stato di alcun ausilio. Invano si cercherebbe di sapere perché tale orientamento dell'Autorità di vigilanza sarebbe contrario all'interesse dei figli. Né si può seriamente sostenere, in difetto di ulteriori elementi, che partire alla volta di __________ la sera del venerdì alle ore 18.30 invece che alle ore 16.00 sia pregiudizievole per il bene dei ragazzi.

                                         Quanto infine alla lunga rimostranza sull'operato e il comportamento della curatrice, di cui l'appellante chiede la revoca, essa esula dall'oggetto della lite. La destituzione di una curatrice va chiesta in primo luogo alla Commissione tutoria regionale, non alla Camera civile di appello (sopra, consid. 3). Eventuali critiche all'operato della curatrice vanno trasmesse inoltre all'autorità di nomina (art. 7 lett. b del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, del 29 novembre 2000 [RL 4.1.2.2.1]; Geiser in: Basler Kom­mentar, op. cit., n. 1 e 5 dell'introduzione agli art. 420–425 e n. 1 agli art. 446–450 CC). Infondato in tutti i suoi punti, l'appello è così destinato all'insuccesso.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr. sull'art. 44 vOG; DTF 112 II 291 consid. 1).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; –   ; – ; –   .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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