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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.05.2010 11.2009.134

12 maggio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·578 parole·~3 min·2

Riassunto

Protezione dell'unione coniugale. Stralcio della causa per ritiro dell'appello

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.134

Lugano 12 maggio 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.930 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 luglio 2008 da

AO 1 (patrocinata da PA 1)  

contro

AP 1 (patrocinato da PA 2);

                                         premesso che AP 1 (1978), cittadino ucraino, e AO 1 (1979), cittadina russa, si sono sposati a __________ (Ucraina) il 27 luglio 2007;

                                         ricordato che dal matrimonio non sono nati figli;

                                         accertato che con sentenza del 7 agosto 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– per il mese di luglio 2008, di fr. 2050.– mensili dall'agosto 2008 al maggio 2009 e di fr. 2300.– mensili dal giugno 2009 in poi;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 agosto 2009 al fine di ottenere la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la conseguente riforma del giudizio pretorile;

                                         considerato che nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'appello nel suo intero;

                                         preso atto che con lettera del 27 aprile 2010 l'appellante ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un'intesa con la controparte e di ritirare l'appello;

                                         constatato che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli, mentre in ossequio all'accordo stipulato dalle parti la tassa di giustizia e le spese sono assunte da chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

                                         ritenuto che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente e liberamente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va ridotta in via equitativa, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia del fatto che il processo termina senza un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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