Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.09.2010 11.2009.118

16 settembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·684 parole·~3 min·3

Riassunto

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.118

Lugano 16 settembre 2010/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.587 (misure provvisionali in pendenza di

divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del

7 maggio 2009 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2);

                                         premesso che AP 1 (1962) e AO 1 (1960) si sono sposati a __________ il 15 maggio 1987 e che dal matrimonio sono nate C__________, il 4 marzo 1990, e P__________, il 6 marzo 1994;

                                         ricordato che, statuendo il 20 agosto 2008 nell'ambito di misure protettrici dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 a versare dal 1° agosto 2008 un contributo alimentare di fr. 2470.– mensili per la moglie, uno di fr. 735.– mensili per C__________ e uno di fr. 870.– mensili per P__________;

                                         rammentato che, contestualmente a un'azione di divorzio da lui promossa il 7 maggio 2009, AO 1 ha chiesto in via provvisionale la soppressione dei contributi di mantenimento per la moglie e la figlia C__________;

                                         appurato che con decreto cautelare del 23 giugno 2009 il Pretore ha respinto l'istanza provvisionale;

                                         preso atto che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 13 luglio 2009, instando per la soppressione dei contributi litigiosi e per la conseguente riforma del giudizio impugnato;

                                         considerato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

                                         accertato che il 23 luglio 2010 il Pretore ha comunicato a questa Camera di avere pronunciato quello stesso giorno il divorzio tra le parti e di avere omologato un accordo completo sui relativi effetti, compreso quello secondo cui AP 1 dichiarava di ritirare l'appello in materia provvisionale;

                                         rilevato che nelle circostanze descritte l'appello del 13 luglio 2009 va stralciato dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC);

                                         osservato che rimane da statuire, ciò posto, sugli oneri processuali e le ripetibili dell'appello;

                                         precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

                                         ritenuto che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2009.118 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.09.2010 11.2009.118 — Swissrulings