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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.09.2009 11.2009.114

25 settembre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·628 parole·~3 min·6

Riassunto

Stralcio della causa dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.114

Lugano 25 settembre 2009/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.1543 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° dicembre 2008  da

 AO 1   (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro

 AP 1   (ora   PA 2 );  

                                         premesso che AP 1 (1955), cittadino italiano, e AO 1 (1973), cittadina nigeriana, si sono sposati a __________ il 26 gennaio 2007 e che dal matrimonio non sono nati figli;

                                         ricordato che al momento di sposarsi il marito era già padre di L__________ (1982) e A__________ (1986), avuti da un primo matrimonio, e che la moglie aveva già un figlio, A__________ (2002);

                                         accertato che con sentenza del 25 giugno 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ordinato al marito di consegnare una chiave dell'appartamento coniugale alla moglie, garantendo a lei e al figlio A__________ accesso e permanenza incondizionata nell'abitazione, non senza obbligare AP 1 a versare dal 14 gennaio 2009 un contributo alimentare per la moglie di fr. 415.– mensili ;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 6 luglio 2009 per ottenere l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, l'attribuzione a sé medesimo dell'abitazione coniugale, l'assegna­zione alla moglie di un termine di trenta giorni per lasciare l'appartamento e la soppressione del contributo alimentare per lei;

                                         rilevato che il 16 settembre 2009 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;

                                         ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

                                         precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

                                         considerato che nella fattispecie l'appello non ha formato oggetto di intimazione, sicché si giustifica in via eccezionale, vista la difficile situazione economica in cui versa il convenuto, di rinunciare al prelievo di tasse o spese;

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili proprio perché l'appello non è stato notificato alla controparte, cui non ha cagionato costi presumibili;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

  ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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