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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.07.2009 11.2009.105

29 luglio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·696 parole·~3 min·3

Riassunto

Protezione del figlio. Stralcio dell'appello per mancato pagamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarto n. 11.2009.105

Lugano 29 luglio 2009/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 219.2008/R.29.2009 (protezione del figlio) della Divi­sione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 RI 1    

alla  

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona   per quanto riguarda il diritto di visita paterno a   __________ (2002)   figlio suo e di   __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);

                                         premesso che con decisione del 24 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale 14 ha incaricato il Servizio medico-psicologico di Bellinzona e l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di prestare sostegno a RI 1 (1964), per il tramite del Servizio d'accompagnamento educativo, nell'accudire al figlio __________ (nato il __________ 2002), fissando un diritto di visita progressivo inteso a riavvicinare il figlio al padre __________ (1948);

                                         rammentato che un ricorso presentato il 17 aprile 2009 da RI 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile il 23 aprile 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         preso atto che il 12 maggio 2009 RI 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele a questa Camera con un appello inteso a ottenere copia dei rapporti specialistici su cui si è fondata la Commissione tutoria regionale ai fini della decisione e a far sì che il diritto di visita al figlio sia mantenuto in un giorno la settimana (sotto sorveglianza);

                                         ricordato che con ordinanza del 25 giugno 2009 l'appellante è stata invitata a depositare entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

                                         accertato che l'ordinanza è pervenuta alla destinataria il 26 giugno 2009 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnatole è scaduto l'11 luglio 2009;

                                         appurato che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento di sorta, né l'interessata ha postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), il quale è del resto “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                         considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

                                         osservato che non si giustifica di attribuire ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

  ;  ; .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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