Incarto n. 11.2008.94
Lugano 9 settembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
ente per statuire nella causa DI.2007.1340 (proprietà per piani: revoca dell'amministratore) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 19 ottobre 2007 da
AO 1 e AO 1 ora in AO 3 AO 4 e AO 5, AO 6 ora in AO 7 ora in AO 8 , e AO 9 (patrocinati dall'. PA 2) AO 10 e AO 11, (patrocinati dall' PA 3)
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio AP 1, (rappresentataRA 1 e patrocinata da PA 1);
Ritenuto
in fatto: che con istanza del 19 ottobre 2007 AO 1 e AO 2, AO 3, AO 6, AO 7, AO 4 e AO 5, AO 8AO 9, AO 10 e AO 11 hanno convenuto la Comunione dei comproprietari del Condominio “AP 1” davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per ottenere la revoca con effetto immediato dell'amministratrice della proprietà per piani, designata il 9 maggio 2003 nella persona della RA 1;
che all'udienza del 3 dicembre 2007 indetta per la discussione la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;
che il 28 maggio 2008 la RA 1 ha presentato per la Comunione dei comproprietari del Condominio “AP 1” un'istanza di restituzione in intero per acquisire agli atti nuova documentazione (doc. da 15 a 19);
che il 29 maggio 2008 essa ha investito il Pretore con due altre istanze di restituzione in intero per versare agli atti ulteriori documenti (doc. da 20 a 24 e da 25 a 31);
che con osservazioni del 9 e 12 giugno 2008 AO 10 e AO 11 hanno proposto di respingere in ordine tutt'e tre le
istanze, l'amministratrice non essendo parte alla procedura, mentre gli altri istanti sono rimasti silenti;
che con decreto del 18 luglio 2008 il Pretore ha dichiarato irricevibili le istanze citate, reputando la RA 1 non legittimata a rappresentare la parte convenuta, patrocinata dall'PA 1;
che il Pretore non ha prelevato oneri processuali né ha assegnato ripetibili;
che contro il predetto decreto la convenuta è insorta a questa Camera con appello del 31 luglio 2008, chiedendo di riconoscere “la capacità processuale attiva e passiva in rappresentanza della CCC AP 1” a RA 1, riformando il decreto pretorile di conseguenza;
che gli istanti non hanno prodotto osservazioni;
che la causa in Pretura è stata sospesa il 23 ottobre 2008;
che il 29 novembre 2010 l'PA 1, comunicando al Pretore come la RA 1 si fosse dimessa nel frattempo dalla funzione di amministratrice della proprietà per piani, ha chiesto di stralciare la causa dai ruoli poiché divenuta senza oggetto;
che il 29 dicembre 2010 AO 1 e AO 2, AO 3, AO 6, AO 7, AO 4 e AO 5, AO 8 e AO 9 hanno aderito alla domanda in questione, mentre AO 10 e AO 11 non hanno reagito;
che con decreto del 19 gennaio 2011 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli siccome priva d'oggetto, ponendo gli oneri processuali di fr. 600.– a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno e compensando le ripetibili;
e considerando
in diritto: che ove una lite diventi senza oggetto il giudice, udite le parti, stralcia la causa dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese);
che, accertate le dimissioni dell'amministratrice, non ha più alcun interesse concreto e attuale giudicare la questione riguardante la legittimazione dell'amministratrice a presentare istanze di restituzione in intero nella causa volta alla sua destituzione;
che di principio, qualora un appello divenga senza interesse giuridico, si applica per analogia in materia di spese e ripetibili l'art. 72 della procedura civile federale (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami);
che nelle condizioni descritte il giudice valuta dunque con motivazione sommaria quale sarebbe stato il verosimile esito dell'appello se esso non dovesse essere stralciato dai ruoli;
che in concreto il Pretore ha dichiarato irricevibili le istanze di restituzione in intero promosse da RA 1, patrocinatore della convenuta essendo l'PA 1;
che tale opinione appare pertinente, questa Camera avendo già avuto modo di ricordare che nel quadro di una medesima causa una parte non può compiere a piacimento atti processuali autonomi, in alternativa al proprio avvocato, il giudice dovendo sapere chi è il patrocinatore (non essendo ragionevolmente ammissibile l'ipotesi di atti che possano contraddirsi) e a chi vanno eseguite le notificazioni (sentenza inc. 11.2006.98 del 18 settembre 2007, consid. 3);
che, quindi, la qualità di amministratrice avuta dalla RA 1 (art. 712t CC) poco importava, la convenuta essendo patrocinata;
che di conseguenza, a un sommario esame, l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto;
che, ciò posto, l'appellante sarebbe risultata soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);
che la tassa di giustizia va nondimeno ridotta per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
che non si pone problema di ripetibili, gli istanti non avendo formulato osservazioni all'appello;
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–; –; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.