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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.09.2008 11.2008.82

1 settembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,235 parole·~11 min·4

Riassunto

Diritto di visita: appello diventato privo d'oggetto

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.82

Lugano 1° settembre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2008.33 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'11 febbraio 2008 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1);

giudicando ora sul decreto cautelare del 30 giugno 2008 con cui il Pretore ha autorizzato AO 1 a soggiornare con il figlio in Ucraina dal 25 luglio al 1° settembre 2008;

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 9 luglio 2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il

                                              30 giugno 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1956) e AO 1 (1980), cittadina ucraina, si sono sposati a __________ il 12 novembre 2004. Dal matrimonio è nato N__________, il 22 febbraio 2006. Il marito è amministratore unico della __________, attiva come impresa generale nel campo dell'edilizia; la moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la comunione domestica. Dal 26 dicembre 2007 i coniugi vivono separati.

                                  B.   L'11 febbraio 2008 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento di N__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare di fr. 5125.– mensili per sé e uno di fr. 1200.– mensili per il figlio, la rifusione di fr. 9900.– per spese di un nuovo alloggio e la riconsegna di determinati oggetti, oltre a una provvigione ad litem di fr. 4000.–. All'udienza del 26 febbraio 2008, indetta per la discussione, AP 1 ha postulato egli stesso l'autorizzazione a vivere separato, ha proposto di assegnare l'abitazione coniugale alla moglie, di affidare il figlio alla medesima (riservato il suo diritto di visita), non si è opposto alla riconsegna degli oggetti rivendicati dall'istante e ha offerto un contributo alimentare di fr. 2250.– mensili alla moglie fino al 31 dicembre 2008, ridotti in seguito a fr. 500.– mensili, come pure un contributo di fr. 500.– mensili per il figlio.

                                         Al termine dell'udienza i coniugi si sono accordati, in particolare, sull'affidamento del figlio alla madre, sul diritto di visita del padre, stabilito in due mezze giornate la settimana dalle ore 14.00 alle 17.00, e sui contributi alimentari, fissati in fr. 3000.– mensili per la moglie e in fr. 1200.– mensili per il figlio, il convenuto essendo autorizzato a dedurre dal contributo per l'istante il canone di locazione di fr. 1150.– mensili da lui versato direttamente. All'udienza del 12 marzo 2008, indetta per il seguito della discussione, AO 1 ha postulato, tra l'altro, l'aumento del contributo alimentare per sé di fr. 500.– mensili per sei mesi come partecipazione ai costi legali, domanda che il marito ha avversato. Le parti hanno poi offerto svariati mezzi di prova.

                                  C.   Il 19 giugno 2008 AO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore con un'istanza cautelare, chiedendo – segnatamente – di poter trascorrere in Ucraina con il figlio N__________ il periodo dal

                                         1° luglio al 6 settembre 2008. L'indomani AP 1 ha presentato anch'egli un'istanza cautelare per ottenere di “avere con sé il figlio N__________ durante due settimane nel corso del mese di luglio”. All'udienza del 25 giugno 2008, indetta per la discussione, le parti hanno vicendevolmente postulato la reiezione delle rispettive istanze.

                                  D.   Statuendo con decreto cautelare del 30 giugno 2008, il Pretore ha autorizzato AO 1 a soggiornare con il figlio in

                                         Ucraina dal 25 luglio al 1° settembre 2008. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste due terzi a carico del­l'istante e per il resto a carico del convenuto, al quale AO 1 è stata tenuta a rifondere fr. 150.– per ripetibili ridotte.

                                         L'istanza di AP 1 è stata respinta, con addebito al­l'istante degli oneri processuali (fr. 100.– complessivi) e delle ripetibili (fr. 350.–). Contestualmente il Pretore ha aumentato altresì in via “supercautelare” il contributo alimentare per la moglie di fr. 500.– mensili e ha statuito sulle prove, ammettendo in particolare l'edizione degli estratti conto mensili dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2008 della carta di credito intestata al marito.

                                  E.   Contro il giudizio appena citato AP 1 è insorto il 9 luglio 2008 a questa Camera per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello, la reiezione delle istanze cautelari della moglie (autorizzazione al soggiorno con il figlio in

                                         Ucraina e aumento del contributo alimentare), l'accoglimento della propria istanza cautelare (permesso di trascorrere due settimane con il figlio durante il mese di luglio) e il rigetto della richiesta di edizione degli estratti mensili relativi alla sua carta di credito. Con decreto del 14 luglio 2008 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo nella misura in cui era ricevibile. L'appello non ha formato oggetto d'intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel decreto impugnato il Pretore ha autorizzato AO 1 a trascorrere con il figlio il periodo dal 25 luglio al 1° settembre 2008 in Ucraina, dalla propria famiglia, e ha respinto l'istanza di AP 1 volta ad “avere con sé il figlio N__________ durante due settimane nel corso del mese di luglio”. Entrambi i lassi di tempo sono decorsi in pendenza di procedura. Le istanze cautelari non potendo più essere né respinte né accolte, l'appello su questi punti va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

                                         Si aggiunga che nel caso specifico non sussistono nemeno i presupposti per un giudizio “a posteriori” sul decreto cautelare. Un interesse legittimo all'ottenimento di una sentenza è dato solo, in effeti, ove sia concreto e attuale (cfr., sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 391 in fondo). Un interesse astratto e virtuale può se mai – eccezionalmente – essere ritenuto legittimo, nonostante l'intervenuta caducità del litigio, ove sussistano tre requisiti cumulativi (al proposito è opportuno applicare per analogia la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 88 vOG: Poudret, op. cit., pag. 390 a metà):

                                         –   il primo verte sulla questione divenuta senza oggetto, che   dev'essere suscettibile di riproporsi in ogni tempo e in circostanze identiche o quanto meno analoghe;

                                         –   il secondo riguarda la soluzione del caso, che dev'essere di fondamentale importanza e giustificarsi alla luce del pubblico interesse;

                                         –   il terzo attiene alla durata della procedura, che dev'essere tale da impedire all'atto pratico una verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261 seg. con richiami; Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwer­de, Berna 1994, pag. 28 n. 16 con rinvii).

                                         In concreto estremi del genere non si ravvisano, già per la circostanza che la regolamentazione di un diritto di visita provvisionale, di qualche settimana, è un caso particolare che dipende dalle contingenze specifiche della singola fattispecie, non una questione “di fondamentale importanza”, la cui legittimità debba essere verificata anche a posteriori in virtù di preminenti interessi pubblici (regesto in: RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c). Ciò posto, l'interessato non può pretendere che la Camera statuisca sul suo appello nonostante l'intervenuta caducità del litigio. In proposito la causa va dunque tolta dai ruoli.

                                   2.   Per quel che riguarda l'aumento pendente causa del contributo alimentare in favore della moglie, l'emanazione di misure provvisionali nel quadro di procedure a tutela dell'unione coniugale è regolata dai Cantoni (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17b con richiami di dottrina). Ora, nel Ticino la procedura intesa all'emanazione di misure prov­visionali è quella degli art. 376 segg. CPC, sicché solo i provvedimenti cautelari adottati “previo contraddittorio” possono essere appellati (art. 382 cpv. 1 CPC). E per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va intesa

                                         l'udienza dell'art. 379 cpv. 1 CPC (quella che fa seguito all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta dopo

                                         l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). Nella fattispecie il decreto impugnato, esplicitamente designato dal Pretore come “supercautelare”, è stato emesso dal giudice addirittura prima dell'inizio dell'istruttoria. Su tal punto l'appello si rivela quindi, già di primo acchito, improponibile.

                                   3.   Per quanto concerne il richiamo – chiesto dall'istante – degli

                                         estratti relativi alla carta di credito del convenuto, l'art. 182 cpv. 1 CPC prevede che il giudice stabilisce con ordinanza le prove ammesse, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione. Tale ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407). Poco importa che essa figuri in un decreto cautelare. Certo, l'emanazione di un'ordinanza separata sarebbe stata preferibile. Resta il fatto che nel caso in esame la natura ordinatoria del provvedimento non poteva sfuggire a una parte debitamente patrocinata da un avvocato, tanto meno ove si consideri che il Pretore ha specificato di statuire proprio sulle prove offerte (“ordina: sulle prove”). Anche su questo punto l'appello si dimostra dunque irricevibile.

                                   4.   Le spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nella misura in cui l'appello va dichiarato irricevibile, esse sono poste a carico del ricorrente. Nella misura in cui la causa è divenuta senza oggetto, esse sono disciplinate per analogia dall'art. 72 PC (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Ciò significa che il tribunale dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria al riguardo, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorrere valutare sommaria­mente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se il periodo relativo al diritto di visita provvisionale fissato dal Pretore non fosse trascorso in pendenza di appello.

                                         a)   L'unico criterio cui deve orientarsi l'assetto del diritto di visita è il bene del figlio, che prevale sempre sugli interessi dei genitori (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi rinvii; cfr. anche DTF 130 III 588 consid. 2.1 con rimandi). Nella fattispecie niente indizia l'ipotesi che il bene del figlio sarebbe stato messo in pericolo dalla permanenza di cinque settimane con la madre in Ucraina. Che il rapporto di un minorenne con entrambi i genitori sia un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità è indubbio (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con riferimenti). In concreto tuttavia AO 1 ha addotto, a sostegno della sua richiesta, ragioni oggettive che – per una volta – giustificavano comprensione (il genetliaco di una nonna, il 29 luglio 2008, e il matrimonio di una sorella, il 28 agosto 2008). Né v'era apprezzabile rischio di mancato ritorno, AO 1 essendo già andata a trovare più volte la famiglia in Ucraina.

                                         b)   D'altro lato, l'appellante non ha mai ospitato il figlio – fosse per una sola notte –, di modo che la richiesta di trascorrere con lui una vacanza di dieci giorni appariva d'acchito inopportuna, se non impraticabile. Poco importa che l'interessato potesse contare sull'aiuto delle figlie maggiorenni avute da un precedente matrimonio o che la mèta delle vacanze permettesse un rientro in breve tempo. Un genitore che ha un diritto di visita limitato a qualche ora, seppure due volte la settimana, non avrebbe potuto seriamente pretendere, di punto in bianco, un diritto di visita esteso a dieci giorni consecutivi. Se ne conclude che, avesse questa Camera statuito nel merito, l'appellante sarebbe verosimilmente uscito soccombente. Avrebbe dovuto sopportare, pertanto, gli oneri processuali di seconda sede, mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

                                   5.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosa essendo (anche) la disciplina del diritto di visita del figlio minorenne, controversia manifestamente priva di valore pecuniario.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, l'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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