Incarto n. 11.2008.77
Lugano 16 novembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 1.2008/R.1.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
per quanto riguarda il suo diritto di visita a __________ (1994),
figlio suo e di __________, ,
giudicando ora sulla decisione del 30 aprile 2008 con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 7 gennaio 2007 da AP 1;
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 21 dicembre 2007 la Commissione tutoria regionale 8 ha sospeso provvisoriamente le relazioni personali di AP 1 (1960) con il figlio __________, nato il 17 aprile 1994;
che la Commissione tutoria regionale ha dichiarato tale decisione immediatamente esecutiva, togliendo effetto sospensivo a un eventuale ricorso;
che contro tale decisione AP 1 è insorto il 7 gennaio 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere l'annullamento della decisione stessa, previa restituzione dell'effetto sospensivo;
che contestualmente egli ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con decisione del 30 aprile 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, respingendo la richiesta di assistenza giudiziaria;
che contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera con un ricorso (“appello”) del 20 maggio 2008, sollecitando la concessione del beneficio;
che il ricorrente formula analoga richiesta anche in appello;
che il ricorso, per sua natura, non ha formato oggetto d'intimazione;
che AP 1 è deceduto in pendenza di ricorso, l'8 gennaio 2009;
e considerando
in diritto: che il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale e decade ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo, non potendo tale diritto essere trasmesso a eventuali eredi né essere ceduto (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi riferimenti);
che qualora il giudice non abbia ancora statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria al momento in cui la parte viene meno al processo, decade finanche l'interesse giuridico a ottenere una decisione sul conferimento del beneficio (sentenza del Tribunale federale inc. 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1);
che in concreto questa Camera non aveva ancora statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria in appello quando AP 1 è deceduto, l'8 gennaio 2009;
che di conseguenza è venuto meno ogni interesse giuridico del richiedente a ottenere una decisione in proposito;
che al momento in cui AP 1 è deceduto questa Camera non aveva ancora statuito nemmeno sul ricorso da lui presentato contro il diniego dell'assistenza giudiziaria da parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
che pertanto, non avendo ottenuto tale beneficio nemmeno in quella sede (la Camera non avendo avuto modo di riformare – per ipotesi – la decisione impugnata), il ricorrente non ha più interesse giuridico nemmeno a ottenere una decisione sul conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele;
che, per il resto, la procedura di conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag);
che in concreto non si ravvisano motivi per scostarsi da tale principio, mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato per osservazioni;
che, relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che, dandosi una procedura a protezione del figlio, è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF);
decreta: 1. Il ricorso è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata priva d'interesse.
4. Intimazione all'avv. .
Comunicazione:
– , ;
– .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.