Incarto n. 11.2008.76
Lugano 23 maggio 2012/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 152.2007/R.117.2007 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
a
CO 2 ora in (patrocinato dall'avv. PA 2) e alla Commissione tutoria regionale 11, Losone per quanto riguarda il ripristino delle sue relazioni personali con il figlio J__________ (1995), ora in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 16 aprile 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolto l'appello (recte: ricorso) del 3 giugno 2008 presentato dalla stessa AP 1 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 maggio 1995 AP 1 (1967) ha dato alla luce un figlio, J__________, che è stato riconosciuto da CO 2 (1965). II matrimonio contratto dai genitori il 9 giugno 1995 è stato sciolto per divorzio il 29 ottobre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, che ha omologato una convenzione in virtù della quale J__________ è stato affidato al padre, riservato il diritto di visita della madre. I rapporti tra madre e figlio si sono poi diradati fino a cessare. L'8 febbraio 2006 AP 1 si è rivolta a CO 2 per riprendere le relazioni con il figlio, ma senza esito.
B. Con istanza dell'8 febbraio 2007 AP 1 ha sollecitato la Commissione tutoria regionale 11 a ripristinare il suo diritto di visita. Alla discussione del 5 marzo 2007 CO 2 ha proposto di respingere l'istanza. Sentito il 9 marzo 2007 dalla Commissione tutoria regionale, J__________ ha dichiarato di non voler rivedere la madre. La Commissione tutoria regionale ha affidato così all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, il 15 marzo 2007, il compito di appurare se fosse opportuno, nell'interesse di J__________, insistere per un riavvicinamento. Nel suo referto del 27 agosto 2007 l'Ufficio ha confermato che, ascoltato due volte, J__________ aveva ribadito la propria volontà. Con decisione del 25 ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale ha deciso nondimeno di esaminare meglio la situazione, incaricando la psicologa __________ di “sentire approfonditamente il minore” per indicare “opportune modalità di riavvicinamento con la madre, rispettose dell'esclusivo interesse del minore e del suo attuale equilibrio”.
C. Contro la decisione appena citata CO 2 ha ricorso il 30 ottobre 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di annullarla. La Commissione tutoria regionale ha rinunciato a osservazioni, limitandosi a postulare il 7 novembre 2007 la conferma della propria decisione. AP 1 ha proposto il 30 novembre 2007 di respingere il ricorso, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Statuendo il 16 maggio 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha accolto il ricorso (senza annullare formalmente la decisione impugnata) e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 100.– a AP 1, la cui richiesta di assistenza giudiziaria è stata dichiarata irricevibile.
D. Il 3 giugno 2008 AP 1 è insorta a questa Camera per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Per sua natura il ricorso non ha formato oggetto di intimazione. Con appello del 9 giugno 2008 essa chiede inoltre – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria davanti a questa Camera – di riformare la decisione impugnata e di confermare la decisione della Commissione tutoria regionale. Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2008, CO 2 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello riguardante l'audizione del figlio
1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni a questa Camera (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione litigiosa è stata notificata a AP 1 il
19 maggio 2008 (appello, pag. 2 in alto). Il termine per appellare sarebbe scaduto perciò la domenica 8 giugno 2008, ma si è protratto al lunedì successivo in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello è pertanto tempestivo.
2. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto ammissibile il ricorso di CO 2, sebbene diretto contro una decisione incidentale, ravvisando per il figlio il rischio di un danno non altrimenti riparabile (nel senso dell'art. 44 LPAmm). Ciò posto, essa ha rilevato che l'opinione del ragazzo tredicenne andava “presa seriamente in considerazione”, sia perché ribadita tre volte sia perché – secondo giurisprudenza – di principio non devono imporsi visite indesiderate ai minorenni di quell'età. Se avesse voluto in ogni caso affidare il mandato litigioso ad __________ – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza sulle tutele – la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto limitarsi a domandare alla psicologa se un riavvicinamento tra madre e figlio fosse nell'interesse di quest'ultimo. Non poteva chiedere invece alla specialista di indicare “modalità di riavvicinamento”, dandone per presunta
l'esistenza.
3. Nell'appello AP 1 contesta che la decisione della Commissione tutoria regionale fosse suscettibile di arrecare al figlio un “danno non altrimenti riparabile” e rimprovera all'Autorità di vigilanza sulle tutele un giudizio affrettato. A mente sua, la Commissione tutoria regionale ha semplicemente deciso di far sentire il ragazzo da una specialista, senza prevedere modalità di riavvicinamento. Quanto a J__________, egli avrebbe un'immagine distorta di lei a causa del rapporto con il padre. Onde, a parer suo, la necessità di far ascoltare il figlio dalla psicologa.
4. La decisione con cui un'autorità ordina l'assunzione di una prova – in concreto l'audizione del figlio – è una decisione incidentale (RtiD I-2005 pag. 783 consid. 5, II-2005 pag. 697 consid. 5). Può dunque essere impugnata solo ove sia suscettiva di comportare un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD I-2005 pag. 783 consid. 5, II-2005 pag. 696 consid. 4). Di regola l'esecuzione di una perizia non comporta un pregiudizio del genere (RtiD II-2005 pag. 697 in alto). Non bisogna dimenticare tuttavia che in concreto l'audizione del figlio sarebbe stata la quarta in meno di un anno. J__________ è stato sentito la prima volta il 9 marzo 2007 da __________, membro “con formazione pedagogica” della Commissione tutoria regionale, e altre due volte nel corso dei cinque mesi successivi dai responsabili dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ (rapporto del 27 agosto 2007, pag. 3 in basso). Tutte e tre le volte egli ha dichiarato di non voler incontrare la madre. Insistere due mesi dopo per un quarto ascolto, sia pure da parte di una psicologa, poteva senz'altro apparire
agli occhi di J__________ come una forma di accanimento e di ostinato rifiuto delle sue scelte. Onde il rischio di un pregiudizio psicologico difficilmente riparabile. Ne segue che a ragione l'Autorità di vigilanza sulle tutele è entrata nel merito del ricorso.
5. Di principio intrattenere adeguate relazioni con entrambi i genitori è per il bene del figlio (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine). E il bene del figlio è l'unico criterio cui deve orientarsi un diritto di visita (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi rinvii; cfr. anche DTF 123 III 451 consid. 3b con riferimento). Giustamente quindi la Commissione tutoria regionale ha considerato nella fattispecie la volontà del ragazzo tredicenne non decisiva per scartare l'opportunità di relazioni personali con la madre, senza nulla togliere alla circostanza che un giovane di quell'età sia in grado di elaborare ragionamenti logici e di possedere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2, 133 III 150 consid. 2.4). Nulla impediva così che la Commissione tutoria regionale interpellasse uno specialista per sapere se, nonostante il fermo rifiuto del figlio, nelle condizioni descritte esistessero ancora possibili modalità di riavvicinamento. Comunque sia, la questione non è di sapere se la Commissione tutoria regionale potesse far capo a un esperto per valutare come procedere nel miglior modo per il bene del figlio, ma di sapere se si giustificasse di sentire J__________ per la quarta volta in meno di un anno.
6. L'art. 314 n. 1 CC dispone che prima di statuire l'autorità tutoria o il terzo incaricato deve sentire in modo appropriato il minorenne, a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. L'autorità tutoria ha ampia facoltà di apprezzamento nella scelta dei modi di audizione, che deve adeguare alle circostanze del caso (cfr. anche RDAT I-2000 pag. 184 a metà). Non deve reiterare però nelle audizioni se da un ulteriore ascolto non ci si deve attendere nulla di nuovo o di diverso (DTF 133 III 555 consid. 5). In concreto J__________ ha ripetuto tre volte nel giro di sei mesi che non intendeva riprendere contatto con la madre. Quali altri elementi ci si sarebbe dovuti aspettare a distanza ravvicinata da un quarto colloquio, sia pure con una psicologa, la Commissione tutoria regionale non dice, né è dato a divedere. In proposito l'Autorità di vigilanza ha censurato a giusto titolo, pertanto, l'intendimento della Commissione tutoria regionale, che dal punto di vista del figlio poteva apparire vessatorio. Quanto al fatto che J__________ abbia un'immagine distorta della madre, come AP 1 afferma nell'appello, ammesso e non concesso che ciò sia vero, mal si intravede quale altro esito lascerebbe presumere un quarto ascolto del ragazzo. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.
II. Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria
7. Alle impugnazioni di decisioni comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi la vecchia procedura cantonale (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, nel diritto ticinese il richiedente poteva ricorrere entro 15 giorni contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è dunque ricevibile.
8. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 con le osservazioni al ricorso per non avere, costei, reso verosimile la propria indigenza. Secondo tale autorità, la richiedente non poteva limitarsi a richiamare la documentazione prodotta a suo tempo davanti alla Commissione tutoria regionale, risalente a un anno prima. Quanto alla necessità di esibire giustificativi aggiornati, ciò non poteva sfuggire a una parte debitamente patrocinata da un legale. Nel caso specifico l'Autorità di vigilanza sulle tutele si è rifiutata così di entrare nel merito della richiesta.
Nel ricorso AP 1 rivendica la legittimità della propria domanda, facendo valere che il rinvio alla documentazione già prodotta in prima sede era motivato dal fatto che nel frattempo la situazione non era mutata. L'Autorità di vigilanza sulle tutele non poteva seriamente rimproverarle perciò di non aver fornito le medesime informazioni già trasmesse a suo tempo alla Commissione tutoria regionale.
a) L'onere di rendere verosimile le proprie ristrettezze incombe anzitutto a chi postula l'assistenza giudiziaria (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c). Se, pur patrocinato, il richiedente non allega alcunché a sostegno della domanda, l'autorità può rifiutare il beneficio. Se il richiedente allega documentazione lacunosa o insufficiente, spetta all'autorità sollecitarne la completazione, la procedura volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307 consid. 2). Se il richiedente non ottempera – o non ottempera debitamente – alla richiesta di integrazione, l'autorità può ancora rifiutare il beneficio (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 4 vLag).
b) Nella fattispecie AP 1 ha motivato la richiesta di assistenza giudiziaria, come detto, richiamando la documentazione da lei prodotta a suo tempo dinanzi alla Commissione tutoria regionale. Non si può dire quindi che non abbia recato alcun giustificativo (diversamente dal caso evocato dall'Autorità di vigilanza sulle tutele: I CCA, sentenza inc. 11.2004.94 del 23 settembre 2004, consid. 13b). Certo, l'Autorità di vigilanza sulle tutele non era tenuta ad accomodarsi di quella documentazione. Nel caso in cui la ritenesse insufficiente o superata, nondimeno, doveva impartire all'interessata un termine entro cui esibire atti più recenti. Avesse l'interessata disatteso la scadenza del termine, allora l'Autorità di vigilanza sulle tutele avrebbe potuto respingere il beneficio. Nel caso specifico l'Autorità di vigilanza sulle tutele non ha fissato alcun termine all'interessata con l'argomento che questa era difesa da un legale. La motivazione tuttavia non è pertinente, giacché – come si è accennato – la procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è governata dal principio inquisitorio. In concreto il diniego impugnato va quindi annullato. Ciò non significa che l'interessata abbia necessariamente diritto al beneficio. L'Autorità di vigilanza sulle tutele potrà impartire alla richiedente un termine per aggiornare i dati e decidere poi sulla base delle risultanze. Non compete a questa Camera, con ogni evidenza, sostituirsi al suo apprezzamento.
III. Sugli oneri processuali e l'assistenza giudiziaria in appello
9. La tassa di giustizia e le spese dell'appello seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). CO 2, che ha presentato osservazioni all'appello tramite una legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello può essere accolta, nonostante l'insuccesso dell'impugnazione. È comprensibile in effetti che, nell'estremo tentativo di difendere la decisione della Commissione tutoria regionale a salvaguardia delle sue relazioni personali con il figlio, l'appellante si sia risolta a procedere dinanzi al terzo grado di giurisdizione, rischiando l'addebito di oneri processuali. Una persona ragionevole e di condizioni agiate, in altre parole, non avrebbe rinunciato all'appello solo per i costi che ciò avrebbe comportato (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag).
Circa l'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, in concreto la legale ha redatto il memoriale di appello (9 pagine di testo) e due brevi lettere a questa Camera sui presumibili tempi della decisione. Considerato anche un probabile colloquio con la cliente, un avvocato diligente e speditivo avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del mandato non più di otto ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (7.6%). L'indennità di patrocinio può dunque essere fissata in fr. 1700.–.
10. La procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è invece gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 vLag). Per quanto attiene alle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 84 in fondo). Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia attribuita alla richiedente un'adeguata indennità per ripetibili.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
11. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione del figlio sono suscettibili di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF), fermo restando che la legittimità a ricorrere non compete allo Stato, il quale nel Ticino non poteva contestare per diritto cantonale né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che fosse (art. 35 cpv. 1 vLag).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono confermati.
2. Gli oneri dell'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a CO 2 fr. 1500.– per ripetibili.
3. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1700.–.
4. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è accolto, il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
5. Non si riscuotono tasse né spese per tale ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 800.– complessivi per ripetibili.
6. Notificazione:
–; –; – Commissione tutoria regionale 11, Losone; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.