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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.06.2011 11.2008.75

1 giugno 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,497 parole·~12 min·2

Riassunto

Rapporti di vicinato: distanze minime di piantagioni da confine

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.75

Lugano 1° giugno 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.139 (rapporti di vicinato: piantagioni) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 7 settembre 2005 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinata dall'. PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 30 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 10 giugno 2008 dal Pretore del Distretto di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 è proprietaria della particella n. 1855 RFD di

                                         __________, che confina a ponente con la particella n. 1710, proprietà di AP 1. Su quest'ultimo fondo sorge una casa d'abi­tazione composta di due appartamenti, uno dei quali è locato ai coniugi __________ e __________. Il 9 maggio 2005 AO 1 ha scritto a AP 1, invitandola a rimuovere cinque cipressi a distanza insufficiente dal confine. AP 1 vi si è opposta, affermando che i cipressi erano stati piantati con l'assenso di lei.

                                  B.   Con petizione del 7 settembre 2005 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché condannasse AP 1 ad arretrare i cinque cipressi ad almeno 8 m dal confine entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o, in subordine, obbligasse la convenuta ad allontanare “tutte le piante che violano le distanze legali dal confine”. Nella sua risposta del 28 ottobre 2005 la convenuta ha proposto di respingere la petizione, sostenendo che i cipressi, come altre piante, erano stati messi a dimora dai coniugi __________ con l'accordo dell'attrice. L'attrice ha replicato il 14 novembre 2005, mantenen­do le sue richieste. La convenuta ha duplicato il 14 dicembre 2005, confermandosi nel proprio punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 14 febbraio 2006. Esperita l'istruttoria, compresa una perizia giudiziaria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 maggio 2008 l'attrice ha formulato una sola domanda, intesa all'allontanamento da confine di piante partitamente individuate nella perizia. Nel proprio allegato del 26 maggio 2008 la convenuta ha postulato una volta ancora il rigetto della petizione.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 10 giugno 2008, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato a AP 1 di spostare entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della decisione i cinque cipressi e una palma ad almeno 8 m dal confine, una camelia del Giappone e un pittosporo ad almeno 4 m, un'edera, un papiro e una siepe di lauroceraso ad almeno 50 cm (con obbligo di potare la siepe almeno una volta l'anno per mantenerla a un'altezza di 1.25 m), il tutto con la com­minatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC ticinese). La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 4572.25 sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 2200.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 giugno 2008 nel quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio pretorile riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 6 agosto 2008 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   La causa in esame è stata trattata con la procedura ordinaria de­gli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata al legale della convenuta l'11 giugno 2008 (appello, pag. 2 a metà). Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 30 giugno 2008, l'appello in rassegna è pertanto tempestivo.

                                   2.   Nel diritto ticinese l'appellabilità di una sentenza dipendeva dal valore della domanda, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC ticinese). Nelle cause relative a servitù e rapporti di vicinato il valore litigioso era quello che i diritti controversi avevano per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrispondeva alla svalutazione del fondo serviente, se essa era maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). Nella fattispecie l'attrice ha indicato nella petizione un valore litigioso di fr. 10 000.–. La convenuta nulla ha eccepito. La cifra indicata non apparendo a prima vista inattendibile, non incombeva al Pretore indagare ulteriormente (I CCA, sentenza inc. 11.2004.33 del 27 settembre 2004, consid. 1 con richiamo). La proponibilità dell'appello era dunque data (fr. 8000.–: art. 36 cpv. 1 vLOG).

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che 11 delle 23 piantagioni censite dal perito giudiziario sul fondo della convenuta (cinque cipressi, una palma, una camelia del Giappone, un'edera, un papiro, un pittosporo e una siepe di lauroceraso) non rispettano le distanze minime dal confine stabilite dagli art. 139, 155, 156 e 157 LAC. Quanto all'accordo verbale dell'attrice che la convenuta evocava per giustificare i cinque cipressi a una distanza inferiore agli 8 m dal confine, il Pretore ha ritenuto che le testimonianze dei coniugi __________, imprecise e contraddittorie, non bastassero a dimostrare una valida intesa. E secondo il Pretore non risultava nemmeno che la camelia del Giappone fosse stata allocata da oltre dieci anni e beneficiasse della tolleranza prevista dall'art. 160 LAC. Tutte le 11 piantagioni andavano dunque arretrate alla distanza minima dal confine stabilita dalla legge.

                                   4.   Dal profilo formale l'appellante si duole che nel memoriale conclusivo l'attrice abbia indebitamente modificato le richieste di giudizio. Nella petizione essa aveva postulato infatti l'arretramento dei cinque cipressi ad almeno 8 m dal confine entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o, in subordine, l'allontanamento di “tutte le piante che violano le distanze legali dal confine”. Tale richiesta era sta confermata anche in sede di replica. Nel memoriale conclusivo per contro – sottolinea la convenuta – l'attrice ha sollecitato l'allontanamento di tutta una serie di piantagioni individuate sulla scorta della perizia giudiziaria, modificando radicalmente le domande iniziali. La censura è infondata. Non che l'attrice abbia agito con coerenza. Intanto nella petizione essa ha formulato richieste al rovescio, mal comprendendosi che senso avesse sollecitare in via principale l'arretramento di cinque cipressi e solo in subordine (ovvero in via eventuale) quello di “tutte le piante che violano le distanze legali dal confine”. Nel memoriale conclusivo poi essa ha mantenuto solo la subordinata, specificandone la portata con riferimento alle piantagioni concretamente individuate dal perito giudiziario.

                                         Ora, si volesse anche reputare che così facendo AO 1 ha mutato inammissibilmente l'azione (in realtà essa ha rinunciato – come detto – alla richiesta principale, specificando la subordinata), in spregio dell'art. 74 CPC ticinese, la doglianza cadrebbe nel vuoto. Se è vero infatti che al dibattimento finale le parti potevano solo restringere, ma non modificare le domande (art. 281 cpv. 2 CPC ticinese), è altrettanto vero che qualora una parte estendesse indebitamente le domande, spettava alla controparte sollevare il vizio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 231 nota 266). Chi non si presentava al dibattimento finale perdeva tale possibilità, poiché il giudice non poteva rilevare l'irregolarità d'ufficio, per lo meno nelle cause – come quella in esame – rette dal principio dispositivo (v. anche Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Né un'inammissibile mutazione dell'azione inficiava – per ipotesi – la validità del memoriale conclusivo, i motivi di nullità essendo esaurientemente enunciati dall’art. 142 cpv. 1 CPC ticinese. Ciò premesso, lamentando solo in appello l'irregolarità di procedura, la convenuta muove una doglianza tardiva, e come tale irricevibile. Al proposito non giova dunque attardarsi.

                                   5.   Nel merito l'appellante ripete che le 11 piantagioni sono state poste a dimora dai coniugi __________ con l'accordo dell'attrice, la quale ha finanche espresso apprezzamento per la sistemazione del giardino. A torto perciò il Pretore avrebbe giudicato poco credibili le loro testimonianze convergenti, che non erano imprecise né contraddittorie, né tanto meno inattendibili. Contraddittorio è se mai il comportamento dell'attrice, che nel 2004 aveva già dimostrato in un altro frangente (opposizione al rilascio del permesso per la costruzione di una sauna) di non rispettare la parola data.

                                         a)   Il Pretore ha esaminato anzitutto la testimonianza di __________, rilevando ch'egli sosteneva di avere chiesto all'attrice l'autorizzazione di allocare piante a confine in deroga alla distanza legale, ma non asseriva di avere spiegato di quali piante si trattasse né dove esse sarebbero state messe a dimora. __________ dichiarava da parte sua di avere indicato all'attrice il numero di piante (tre), il tipo (conifere) e la posizione (dietro la siepe), ma non di avere detto che le piantagioni non avrebbero rispettato la distanza minima dal confine. Per di più, le deposizioni dei coniugi apparivano – secondo il Pretore – interessate e non collimavano: mentre __________ affermava di avere conferito con l'attrice, lui e la moglie, una volta soltanto, __________ asseriva di avere discusso con l'attrice più volte. Tali risultanze istruttorie, imprecise e contraddittorie, non bastavano per dimostrare un accordo chiaro e univoco rilasciato da AO 1 circa il luogo esatto in cui sarebbero state collocate le piante a confine (sentenza impugnata, consid. 6).

                                         b)   Con le motivazioni del Pretore l'appellante si confronta solo in parte. Tanto per cominciare essa non pretende che i coniugi __________ non siano interessati all'esito del processo, come conduttori di un appartamento situato nella sua casa d'abitazione, avendo loro stessi proceduto alla sistemazione del giardino e discusso personalmente con l'attrice. Se non tendenzialmente propensi a difendere il loro operato (in quanto ideatori, esecutori e finanziatori del­l'operazione), i coniugi __________ non possono in effetti definirsi soggetti distaccati e spassionati. A ragione così il Pretore ha valutato le loro testimonianze con rigore, prestando particolare attenzione al grado di precisione e di omogeneità. Più un testimone è chiamato a narrare delle sue proprie azioni, in effetti, più occorre mostrarsi esigenti nella valutazione di quanto egli dichiara. Nelle circostanze descritte la credibilità dei due soggetti non poteva darsi per scontata. La cautela usata dal Pretore nell'apprezzamento delle prove era dunque opportuna.

                                         c)   Per quel che è delle deduzioni tratte dalle due testimonianze, in teoria queste ultime potranno anche essere – come opina l'appellante – complementari. Sta di fatto che esse sono generiche, oltre che imprecise. __________ ha dichiarato che l'attrice avrebbe approvato a voce la posa di piante a distanza ravvicinata dal confine proferendo un “ok” dal balcone di casa sua, senza sapere tuttavia – per ammissione del testimone medesimo – né di quali piante si trattasse né dove le piante sarebbero state messe esattamente (“dietro la siepe”). A mente sua, essa avrebbe poi rivolto a __________ parole di approvazione per il lavoro eseguito (verbale del 9 novembre 2006, pag. 4). Tutto si ignora, nondimeno, sul momento in cui il permesso sarebbe stato rilasciato. __________ ha dichiarato che l'attrice si era detta d'accordo, dal balcone di casa sua, con la messa a dimora di tre conifere “verso il nostro giardino e la nostra doccia esterna”. Da tali indicazioni essa avrebbe dovuto capire, secondo la testimone, che gli alberi non avrebbero rispettato la distanza a confine (verbale del 9 novembre 2006, pag. 5). Ancora una volta però nulla è dato di sapere sulla circostanza in cui ciò sarebbe avvenuto. Quanto alle altre otto piantagioni, la testimone è del tutto silente. Per di più, non risulta che l'attrice abbia espresso parole di elogio al lavoro svolto (“al termine dei lavori l'attrice non mi ha detto nulla”).

                                         d)   Desumere dalle due testimonianze citate che l'attrice avrebbe approvato la posa di undici piantagioni a una distanza minima dal confine inferiore a quella prevista dalla legge, in ultima analisi, non sarebbe serio. Tutto quanto si può arguire dalle deposizioni è che l'interessata avrebbe assentito con un “ok”, dal balcone di casa sua, alla posa di tre cipressi “dietro la siepe”, rispettivamente “verso il nostro giardino e la nostra doccia esterna”. Non si sa tuttavia quando ciò sarebbe avvenuto, né dove precisamente i coniugi __________ intendessero mettere le conifere e nemmeno con la posa di quali dei tre cipressi (sui cinque piantati) sarebbe stata d'accordo l'attrice. Un coniuge assevera che l'attrice avrebbe poi approvato il lavoro, l'altro dice che non avrebbe detto nulla. Delle rimanenti otto piantagioni, infine, nulla è dato di conoscere. Apprezzare con un minimo di severità risultanze istruttorie tanto vaghe era quanto il Pretore ha fatto e quanto la convenuta, in definitiva, doveva aspettarsi.

                                         e)   L'appellante assume che l'attrice sarebbe caduta nell'abuso di diritto, prima consentendo alle piantagioni e poi contraddicendosi a distanza di un anno. Se non che, come si è visto, le prove agli atti sono insufficienti per accertare con qualche affidabilità un valido consenso dell'attrice alla deroga dalle distanze minime cui devono tenersi le piantagioni da confine. Quanto al fatto che l'attrice abbia reagito a un anno dalla messa a dimora delle piantagioni, l'art. 160 LAC non impone un reclamo immediato. Chi chiede la rimozione delle piante basta che agisca nel termine di dieci anni (RtiD I-2005 pag. 744 n. 30c).

                                   6.   Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà inoltre all'attrice, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

                                   7.   Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid. 2).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 600.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 650.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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