Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.03.2010 11.2008.7

17 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,152 parole·~16 min·3

Riassunto

Modifica di una rendita d'indigenza fondata sull'art. 152 vCC per minor reddito dell'obbligato e nuovo matrimonio

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.7

Lugano 17 marzo 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.758 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 ottobre 2005 da

AO 1 (patrocinato dall' PA 2)  

contro

AP 1 () (patrocinata dall' PA 1);

 esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 dicembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza dell'8 marzo 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 12 aprile 1985 da AO 1 (1945) e AP 1 (1949), cittadina indonesiana, obbligando il marito a versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 700.– mensili fino al 31 marzo 1997, ridotti successivamente a fr. 250.– mensili vita natural durante. Su appello di quest'ultima, il 22 novembre 1996 questa Camera ha aumentato la rendita di indigenza a fr. 1080.– mensili fino al 31 dicembre 1997 e a fr. 700.– mensili in seguito, vita natural durante (inc. 11.1995.181). Dopo il divorzio AP 1 si è trasferita in __________. Dal 1° marzo 2003 AO 1 beneficia di una rendita d'invalidità al 50% e il 1° marzo 2005 è passato al beneficio della pensione. Il 15 aprile 2005 egli si è risposato con A__________ (1959), cittadina brasiliana.

                                  B.   Il 21 ottobre 2005 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la soppressione della rendita d'indigenza dal 1° novembre 2005. A sostegno della domanda egli ha fatto valere un notevole peggioramento della propria situazione economica dovuto al pensionamento e alle necessità economiche della nuova fami­glia, come pure un miglioramento delle condizioni economiche in cui versa la convenuta. Nella sua risposta del 25 gennaio 2006 quest'ultima ha proposto di respingere la petizione. Esperita

                                         l'istruttoria, al dibattimento finale del 7 settembre 2007 le parti si sono confermate nelle proprie posizioni: l'attore ha ribadito la richiesta di sopprimere la rendita, offrendo in subordine un contributo ridotto di fr. 250.– mensili fino al pensionamento della convenuta, ma non oltre il 31 dicembre 2012. AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.

                                  C.   Con sentenza del 6 dicembre 2007 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ridotto la rendita per AP 1 a fr. 320.– mensili indicizzati “nella stessa misura in cui dovessero esserlo i redditi del debitore AO 1”. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'11 gennaio 2008 nel quale chiede che la petizione sia respinta, la rendita d'indigenza stabilita nella sentenza di questa Camera del 22 novembre 1996 confermata e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 19 febbraio 2008 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio emanata prima del 31 di­cembre 1999 continua a essere disciplinata dalle norme anteriori alla riforma legislativa del 26 giugno 1998, fatte salve le disposizioni sui figli e sulla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare fondato sull'art. 151 cpv. 1 o sull'art. 152 vCC in favore dell'ex coniuge continua ad applicarsi così l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxis­kommentar Schei­dungs­­recht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungs­recht, Ber­na 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenber­ger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Il termine per appellare è di 20 giorni (art. 419 cpv. 3 e art. 423b cpv. 1 seconda frase CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   I requisiti che giustificavano una modifica del contributo alimentare per l'ex coniuge secondo il diritto in vigore fino al 31 dicembre 1999 sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 2 verso il basso). In sintesi, una soppressione o una riduzione giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC presupponeva che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse mutata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata, sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore. Il giudizio presupponeva, in altri termini, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali principi rimangono validi anche nel nuovo diritto del divorzio (rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).

                                   3.   In concreto il Pretore ha accertato anzitutto che, rispetto al momento in cui era stata stabilita la rendita d'indigenza (I CCA, sentenza inc. 11.1995.181 del 22 novembre 1996), le entrate della convenuta erano aumentate da fr. 1940.– mensili a fr. 2100.– mensili, mentre quelle dell'attore erano diminuite, senza responsabilità di lui, da fr. 5000.– mensili a fr. 4483.– mensili. Il primo giudice non ha ritenuto per converso di indagare sulla capacità lucrativa della nuova moglie dell'attore. Circa i fabbisogni delle parti, egli ha rilevato che quello della convenuta era aumentato da fr. 2631.– a fr. 2905.– mensili, mentre dell'attore si conosceva solo quello al momento dell'azione di modifica (fr. 4165.– mensili). Comunque fosse, a mente del Pretore, questi non aveva a disposizione più di fr. 320.– mensili (fr. 4483.– ./. fr. 4165.–).

                                   4.   L'appellante si duole che il Pretore non abbia accertato la capacità lucrativa della seconda moglie dell'attore. Allega altresì di vivere in un piccolo appartamento e contesta il fabbisogno dell'ex marito, che a suo parere non eccede fr. 3341.– mensili. Sottolinea i sacrifici da lei compiuti per trovare un lavoro meglio remunerato (quantunque gravoso, data l'età e i problemi di salute che la affliggono) e le difficoltà incontrate nel sopperire a sé medesima, la rendita d'indigenza essendo insufficiente, e ciò mentre l'attore vive in casa propria, senza aggravi ipotecari e dispone, oltre che di entrate stabili, di averi bancari per fr. 132 288.–. A suo parere, pertanto, non sono adempiuti i presupposti per ridurre la rendita a suo favore, tanto meno con effetto retroattivo.

5.In merito al proprio fabbisogno l'appellante non censura il calcolo del Pretore, sicché quanto essa allega circa le ridotte dimensioni del suo appartamento poco sussidia. Essa contesta invece il fab­bisogno minimo dell'ex marito, sostenendo in particolare che i costi per l'alloggio e l'assicurazione dell'immobile non sono documentati e che le spese per l'elettricità sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Le censure sono fondate. L'importo di fr. 600.– mensili indicato dall'attore nella petizione a titolo di spese diverse per la sua casa (comprese le tasse, le assicurazioni, la manutenzione e il riscaldamento) e quello di fr. 88.– mensili per spese di assicurazione dell'immobile – entrambi contestati dalla convenuta (risposta, pag. 5) – non trovano alcun riscontro agli atti. Gli unici dati al proposito emergono della dichiarazione fiscale 2005, in cui l'attore ha esposto una deduzione forfetaria di fr. 1381.– (25% del valore locativo) per “spese di gestione, amministrazione e manutenzione”, indicando come costo effettivo il premio dell'assicurazione di fr. 411.– (dichiarazione d'imposta 2005, modulo 7 a tergo, nell'incarto fiscale richiamato). In mancanza d'altro ci si attiene a tali cifre, onde

   fr. 115.– mensili per la casa e fr. 34.25 per l'assicurazione dello

  stabile.

A ciò occorre ancora aggiungere il presumibile costo del riscaldamento, come pure le tasse per i rifiuti e le canalizzazioni, prudentemente valutati in complessivi fr. 200.– mensili, mentre non risulta che la proprietà sia gravata di oneri ipotecari. Avesse inteso far valere costi maggiori, del resto, l'attore avrebbe dovuto recare le prove necessarie. Per quanto concerne poi l'importo di fr. 100.– per l'elettricità, esso è già compreso nel minimo esisten­ziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141), ragione per cui non si giustifica di conteggiarlo in doppio. Nelle circostanze descritte il fabbisogno minimo dell'attore e della nuova moglie va stabilito in fr. 3030.– mensili (arrotondati). Considerato il supplemento fisso del 20% che in virtù dell'art. 152 vCC andava riconosciuta al debitore di una rendita d'indigenza (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb, 121 III 49; Rep. 1996 pag. 133 consid. 3 con rimandi), il fabbisogno “allargato” dell'attore e della sua nuova moglie risulta così di fr. 3636.– mensili.

                                   6.   Le entrate dell'attore e della convenuta accertate dal Pretore non sono litigiose. Indiscusso è inoltre che la seconda moglie dell'attore non consegue reddito (dichiarazione d'imposta 2005, modulo 1, nell'incarto fiscale richiamato). L'appellante si duole che il Pretore abbia trascurato la capacità lucrativa di lei. Il che è vero, ma come si vedrà oltre (consid. 9), non influisce sull'esito del giudizio. Non giova dunque attardarsi in proposito.

                                   7.   Ciò posto, rispetto al momento in cui la rendita d'indigenza è stata fissata, dal profilo dei redditi e dei fabbisogni la situazione delle parti è la seguente:

                                         reddito dell'attore (non contestato)                                     fr. 4483.––

                                         reddito della seconda moglie                                             fr.       –.––

                                                                                                                               fr. 4483.— mensili

                                         fabbisogno minimo “allargato” della coppia (consid. 5)         fr. 3636.–– mensili

                                         eccedenza della coppia                                                    fr.   847.–– mensili

                                         mezza eccedenza dell'attore                                             fr.   423.50 mensili

                                         reddito della convenuta (non contestato)                             fr. 2100.—

                                         fabbisogno minimo della convenuta (non contestato)           fr. 2905.—         

                                         ammanco della convenuta                                                 fr.   805.–– mensili.

                                         Ne segue che, come il Pretore ha constatato nella sentenza impugnata, la convenuta versa tuttora nell'indigenza, il suo ammanco non essendo coperto dalla rendita di fr. 764.15 mensili (fr. 700.– adeguati al rincaro, da 102.5 punti nel marzo del 1995 a 111.9 punti nel marzo del 2007, quando il Pretore ha statuito). L'attore da parte sua ha visto diminuire le proprie entrate e in seguito al nuovo matrimonio ha una disponibilità di soli fr. 423.50 mensili. La questione è ancora di sapere se egli non pos­sa migliorare la sua capacità di reddito, rispettivamente se la convenuta non possa fare altrettanto.

                                   8.   L'appellante ricorda che senza una specifica formazione professionale essa è dovuta emigrare in __________, dove ha trovato lavoro come venditrice in un negozio d'aeroporto. Essa afferma che alla sua età e con i problemi di salute che la affliggono non le è possibile guadagnare di più. La tesi è verosimile. Già il giudice del divorzio aveva formulato una prognosi sfavorevole sulla potenzialità lucrativa di lei (doc. A: sentenza dell'8 marzo 1995, pag. 4 in basso). Del resto nemmeno l'attore ha mai spiegato come ed esercitando quale mestiere essa potrebbe – o avrebbe potuto – migliorare le sue condizioni economiche. Quanto all'appellato, la situazione è sostanzialmente analoga, giacché AO 1 è ormai al beneficio della pensione e il reddito di lui è diminuito, come l'appellante medesima riconosce, da fr. 5000.– a fr. 4483.30 mensili. Nelle circostanze descritte rimane da esaminare se l'una o l'altra parte non possa far capo a sostanza propria. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare invero che, dandosene gli estremi, il debitore di un contributo alimentare può anche essere tenuto a intaccare il proprio capitale qualora i suoi redditi non bastino per adempiere l'obbligo di mantenimento (DTF 129 III 9 consid. 3.1.7; RtiD II-2007 pag. 672 consid. 4 con numerosi rimandi).

                                         Nella fattispecie l'appellante, salvo un'assicurazione sulla vita che alla luce del premio annuo appare di modesta entità (doc. 11), non risulta possedere sostanza (act. V: interrogatorio formale, risposte n. 8 e 9), tant'è che fatica a far fronte ai propri oneri correnti, come dimostrano i solleciti di pagamento agli atti (doc. 4, 7 e 16). L'attore dispone invece di averi bancari per non meno di fr. 132 287.– (dichiarazione d'imposta 2005, modulo 2 nell'incarto fiscale richiamato), oltre che di una casa d'abitazione (non ipotecata). Ora, per continuare a erogare la rendita d'indigenza mancano all'attore fr. 340.65 mensili, ossia fr. 4087.80 annui (sopra, consid. 7 in fine). Al momento della litispendenza egli aveva 60 anni e l'ex moglie 56. Per stanziare fr. 4087.80 annui vita natural durante gli occorrevano così fr. 65 109.– (fattore di capitalizzazione 15.93: Stauffer/Schätzle, Manuel de capitalisation, 5ª edizione, pag. 263 segg.; Tables de capitalisation, 5ª edizio­ne, pag. 347 tavola 25; cfr. RtiD II-2008 pag. 620 consid. c). Poteva quindi finanziare l'elargizione della rendita destinando a tale scopo la metà dei suoi averi bancari. Certo, il sacrificio è notevole. Se si considera però che la rendita non copre nemmeno il fabbisogno minimo della convenuta (sopra, consid. 7), la quale continua a trovarsi in gravi ristrettezze, equitativamente l'attore deve essere chiamato a tale sforzo (art. 4 CC). L'appello risulta provvisto così di buon diritto.

                                   9.   L'attore non deve perdere di vista, per altro, la situazione della seconda moglie. Già il cessato diritto del divorzio stabiliva che il nuovo coniuge di un debitore alimentare aveva il dovere di assistere quest'ultimo nel­l'adempimento dei propri obblighi contributivi verso l'ex coniuge o i figli (art. 159 cpv. 3 vCC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3 e/aa con riferimenti; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 14 ad art. 153 vCC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 140 e 146 ad art. 159 vCC). Dandosene le premesse, pertanto, egli poteva anche essere tenuto a estendere o a ripren­dere un'attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con rinvii; RtiD II-2006 pag. 693 n. 42c consid. 4), oppure doveva accontentarsi di un tenore di vita meno elevato per consentire al debitore alimentare di adempiere i propri obblighi (DTF 79 II 141 in alto; cfr. in ambito esecutivo: DTF 115 III 106 consid. 3b con rimandi). Nella fattispecie la seconda moglie dell'attore si vede garantire il proprio fabbisogno minimo (maggiorato del 20%) e ha diritto a una mezza eccedenza di fr. 423.50 mensili (sopra, consid. 7). Si accontentasse di un livello di vita più modesto, rinunciando a parte della sua mezza eccedenza, il marito non dovrebbe neppure attingere ai propri risparmi (sopra, consid. 8). Ridurre la rendita d'indigenza a una convenuta che già versa nel bisogno in circostanze del genere non sarebbe equo. Una volta di più la sentenza impugnata non resiste dunque alla critica.

                                10.   Per quanto riguarda l'adeguamento della rendita d'indigenza al rincaro, il Pretore l'ha riconosciuto nella stessa misura in cui ne beneficino le rendite del debitore. Egli ha ritenuto che, contrariamente alla situazione data al momento del divorzio, le entrate dell'attore non possono più presumersi ancorate sistematicamente all'indice nazionale dei prezzi al consumo, com'era il caso per lo stipendio. L'appellante chiede che sia mantenuto l'indicizzazione automatica stabilita da questa Camera nella sentenza del 22 novembre 1996, ma non si confronta con la motivazione del Pretore. Anzi, essa neppure contesta la clausola adottata dal primo giudice, definita corretta (appello, pag. 10 verso l'alto). Privo di motivazione, al riguardo l'appello va dunque dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si aggiunga che le rendite di vecchiaia sono adeguate al rincaro, di regola, solo ogni due anni (art. 33ter LAVS) e le pensioni ogni tre (art. 36 LPP). Il nuovo criterio di adeguamento al rincaro vale ad ogni modo, di tutta evidenza, solo per gli adattamenti successivi all'emanazione della sentenza impugnata.

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Equitativamente si rinuncia nondimeno a riscuotere l'esigua quota di spese che graverebbe la convenuta, la quale vede respingere il suo appello soltanto sulla modalità di adeguamento al rincaro. AO 1, che ha proposto di respingere l'appello, rifonderà alla controparte un'in­dennità per ripetibili lievemente ridotta. L'esito dell'attuale giudizio impone altresì di intervenire sul riparto della tassa di giustizia e delle spese di primo grado, che segue identico criterio. Per quanto attiene alle ripetibili, l'appellante chiede di tenere conto anche delle spese di fr. 2727.50 da lei sopportate per tradurre dall'olandese i documenti prodotti (appello, pag. 10 in basso), richiesta – sottolinea – formulata anche nel memoriale conclusivo (pag. 8 a metà). In effetti i costi di traduzione rientrano fra “le spese indispensabili causate dal processo” a norma dell'art. 150 CPC. L'esborso, comprovato (fattura con ricevuta postale allegata alla lettera 14 marzo 2007 della convenuta, nel fascicolo “corrispondenza”), va pertanto preso in considerazione nella commisurazione dell'indennità per ripetibili di prima sede.

                                12.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta, nel senso che la rendita d'indigenza dovuta da AO 1 a AP 1 in virtù della sentenza emessa il 22 novembre 1996 dalla prima Camera civile del Tribunale d'ap­pello sarà adeguata al rincaro, a valere dall'emanazione del presente giudizio, nella stessa misura in cui beneficiano dell'adeguamento al rincaro i redditi del debitore.

                                              Per il resto la petizione è respinta.

                                         2.   La tassa di giustizia ridotta di fr. 580.– e le spese sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 6000.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 500.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 550.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2008.7 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.03.2010 11.2008.7 — Swissrulings