Incarto n. 11.2008.62
Lugano 18 giugno 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.93 (iscrizione definitiva di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 15 settembre 2006 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (Einsprache) del 2 giugno 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 maggio 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 15 settembre 2006 la ditta AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché condannasse AP 1 a versarle fr. 8279.85 e ordinasse l'iscrizione in suo favore di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per tale importo sulla proprietà per piani n. 3572 (pari a 22/1000 della particella n. 737 RFD di __________), appartenente al convenuto;
che contestualmente la AO 1 ha postulato l'iscrizione dell'ipoteca legale in via provvisoria, richiesta che il Pretore ha accolto prima inaudita parte, il 19 settembre 2006, e poi dopo contraddittorio, il 27 febbraio 2007;
che nella causa di merito AP 1 non ha presentato la risposta ed è rimasto precluso;
che l'istruttoria, iniziata il 23 aprile 2007, è terminata il 25 gennaio 2008;
che al dibattimento finale del 6 maggio 2008 l'istante ha confermato le proprie domande, mentre il convenuto ha – in sostanza – censurato il sorpasso del preventivo sottopostogli a suo tempo dalla ditta;
che, statuendo con sentenza del 27 maggio 2008, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare all'istante fr. 8078.05 oltre interessi al 5% dal 7 agosto 2006 e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale per quella somma, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 700.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 1200.– per ripetibili;
che contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello (Einsprache) del 2 giugno 2008, redatto in tedesco, nel quale chiede in sintesi di ridiscutere la questione al cospetto del Pretore, dell'avvocato della controparte e di __________, come pure di procedere all'audizione di testimoni (“AP 1 bittet um eine Wiederaufnahme und ein Gespräch zwischen Bezirkrichter, Gegenanwalt, Herr __________ und AP 1, sowie die Anhörung der Zeugen”);
che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che dal profilo formale un appello deve contenere fra l'altro – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – le richieste di giudizio, così come i motivi di fatto e di diritto su cui l'esposto si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. e ed f CPC);
che nel suo memoriale AP 1 si limita a chiedere di ridiscutere la questione tra le parti e il Pretore, ma non formula alcuna domanda di giudizio né spiega in che modo intenda vedere modificata la sentenza del primo giudice;
che già per tale motivo l'appello sfugge a ogni esame;
che oltre a ciò, l'appellante si è lasciato precludere dalla lite, di modo che potrebbe appellare la sentenza solo a condizione di non contestare i fatti risultanti dall'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169);
che in concreto l'appellante fa valere circostanze non desumibili dagli atti e che quindi non potrebbero nemmeno essere considerate in appello;
che, inoltre, l'interessato non si confronta con le motivazioni addotte dal Pretore circa le contestazioni da lui sollevate al dibattimento finale, sicché l'appello si rivela finanche carente di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC) e pertanto, una volta di più, irricevibile;
che, vista la sorte cui è destinato l'appello, si può prescindere dall'assegnare all'appellante un termine adeguato per la traduzione in italiano del memoriale, come prevedono gli art. 117
cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC;
che gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che la tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta, la sentenza attuale risolvendosi in una dichiarazione di inammissibilità (art. 21 LTG);
che non è il caso di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
che, relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 8078.05) non supera la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF);
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
–;.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.