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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.05.2010 11.2008.49

12 maggio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·683 parole·~3 min·2

Riassunto

Protezione dell'unione coniugale. Stralcio della causa per ritiro dell'appello

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.49

Lugano 12 maggio 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.1579 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 dicembre 2006  da

AO 1 (patrocinata da PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato da PA 1);

                                         premesso che AP 1 (1955) e AO 1 (1957) si sono sposati a Lugano il 3 maggio 1984 e che dal matrimonio sono nati G__________, l'8 settembre 1985, e M__________, il 27 luglio 1988;

                                         accertato che con sentenza del 25 aprile 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha decretato il regime della separazione dei beni e ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, condannando AP 1 a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 3545.– mensili dal 15 al 31 dicembre 2006 e di fr. 3790.– mensili dal 1° gennaio 2007 in poi;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 maggio 2008 al fine di ottenere che il contributo alimentare per la moglie sia soppresso e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza;

                                         considerato che nelle sue osservazioni del 16 giugno 2008 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         appurato che con lettera del 26 novembre 2008 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvio, il 6 novembre 2008, di un'azione di divorzio su richiesta comune con accordo completo, impegnandosi a ritirare l'appello del 7 maggio 2008 una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio;

                                         constatato che il ritiro dell'appello è stata formalizzato davanti al Pretore a un'udienza del 29 aprile 2010;

                                         osservato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

                                         precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

                                         ritenuto che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

                                         stabilito che l'indennità per ripetibili è commisurata alle osservazioni all'appello, formulate da AO 1 per il tramite di un avvocato senza poter prevedere l'inutilità di redigere quel memoriale;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 200.–

                                          sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte

                                          fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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