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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.10.2011 11.2008.29

18 ottobre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,720 parole·~14 min·2

Riassunto

Protezione dell'unione coniugale: riduzione percentuale lavorativa

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.29

Lugano 18 ottobre 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.105 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 10 agosto 2006 da

AO 1 nata, ora in (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 25 febbraio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 13 febbraio 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1962) e AO 1 (1967) si sono sposati a __________ il 17 maggio 2002. A quel momento la moglie aveva già un figlio, M__________ (1997), avuto da un precedente matrimonio. Dalle nuove nozze è nata E__________, il 30 agosto 2002. Il marito lavora per il __________ __________ __________, la moglie è assistente di cura a tempo parziale (70%) nella casa di riposo dell'__________. I coniugi vivono separati dal novembre del 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ ed è andato a vivere per conto proprio. Dal 1° luglio 2006 la moglie ha ridotto il proprio grado d'occupazione al 50%.

                                  B.   Il 10 agosto 2006 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previa ammissione all'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento di E__________ (senza diritto di visita paternoAO 1e per sé di fr. 1500.– mensili dall'agosto del 2006, un contributo alimentare indicizzato per la figlia, retroattivamente dal novembre del 2005, di fr. 1260.– fino al 6° compleanno, di fr. 1450.– fino al 12° compleanno e di fr. 1700.– fino al termine di una formazione professionale appropriata (assegni familiari compresi), come pure la rifusione di metà delle spese mediche, dentistiche, oculistiche e per le attività extrascolastiche e formative della ragazza.

                                  C.   All'udienza del 14 settembre 2006, indetta per il contraddittorio, AP 1 non ha avversato l'affidamento della figlia alla madre, ma ha sollecitato un'indagine psicosociale e preteso una regolamentazione del suo diritto di visita. Per il resto egli ha contestato le ri­chieste della moglie, offrendo un contributo alimentare per la sola E__________ di fr. 988.– mensili (assegno familiare compreso). Con decreto cautelare emanato quello stesso giorno il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre (regolando il diritto di visita del padre) e ha condannato il convenuto a versare un contributo alimentare per moglie e figlia di complessivi fr. 1260.– mensili oltre agli assegni familiari. L'assetto delle visite è poi stato modificato dai coniugi con accordi intercorsi durante successive udienze del 13 dicembre 2006 e del 19 giugno 2007. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 19 dicembre 2007 AP 1 ha ribadito le proprie domande, rinunciando all'indagine psicosociale. Con memoriale del 20 dicembre 2007 AO 1 ha riaffermato le sue richieste, senza opporsi a un diritto di visita in favore del padre.

                                  D.   Statuendo il 13 febbraio 2008, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato E__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per la figlia (assegni familiari non compresi), retroattivamente dal novembre del 2005, di fr. 1200.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1172.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1293.– mensili fino al termine di una formazione professionale appropriata, oltre a un contributo alimentare per la moglie di fr. 968.– mensili dall'agosto del 2006 fino al 6° compleanno della figlia, di fr. 996.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 875.– mensili fino al 16° compleanno. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste per un quarto a carico di AO 1 e per il resto a carico del marito, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla moglie fr. 400.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 25 febbraio 2008 a questa Camera in cui chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – che il giudizio del Pretore sia riformato annullando il contributo alimentare per la moglie. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 5290.– mensili e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3123.85

                                         (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 700.–, spese accessorie fr. 80.–, premio della cassa malati fr. 323.–, debito nei confronti del Credit Suisse fr. 656.70, assicurazione dell'automobile fr. 40.15, imposta di circolazione fr. 24.–, garage fr. 50.–, imposte fr. 150.–). Quanto alla moglie, che aveva ridotto il grado d'occupazione dal 70 al 50% dall'agosto del 2006, egli ne ha accertato il reddito in fr. 1900.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3258.55 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 708.50 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], spese accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati per lei e M__________ fr. 440.50, baby-sitter fr. 300.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 35.75, assicurazione dell'automobile fr. 89.80, imposta di circolazione fr. 24.–, posteggio fr. 110.–, imposte fr. 150.–). Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di E__________ in fr. 1684.– mensili. Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il primo giudice ha lasciato a AP 1 l'equivalente del proprio fabbisogno minimo e ha ripartito la disponibilità di fr. 2166.15 mensili tra moglie e figlia.

                                   3.   L'appellante si duole che il Pretore abbia imputato alla moglie un reddito di soli fr. 1900.– mensili per un'attività al 50%, “vista l'età di E__________ (5 anni e mezzo)” (sentenza impugnata, consid. 4).

                                         Egli afferma che AO 1 potrebbe lavorare a tempo pieno e guadagnare fr. 3408.55 mensili, anche perché – soggiunge – fino a poche settimane prima dell'avvio della procedura a tutela dell'unione coniugale essa lavorava “ufficialmente” all'80% e “in nero” per il resto. Essa sarebbe in grado così di coprire il proprio fabbisogno minimo, tant'è che nella convenzione di divorzio firmata il 31 gennaio 2006 ha rinunciato a qualsiasi contributo alimentare per sé. La figlia, poi, è affidata a una baby-sitter cinque giorni la settimana, dalle ore 7.00 alle 18.30, sicché nulla impedirebbe all'interessata di svolgere un'attività a orario completo.

                                         a)   Dagli atti risulta che durante la vita in comune AO 1 lavorava al 70% (e non all'80%, come asserisce l'appellante) e al 70% ha continuato a lavorare ancora per sette mesi dopo la separazione di fatto, sino al 30 giugno 2006 (osservazioni 9 maggio 2005 del Servizio sociale di __________, nel fascicolo “documenti della parte terzi”, richiamo I, pag. 4; doc. R, da pag. 1 a 6). Dal 1° luglio 2006 essa ha ridotto il grado d'occupazione al 50% (doc. R, pag. 7), giustificando tale diminuzione con la volontà di dedicarsi alla cura dei figli (replica, ad 5 e 6: verbali, pag. 16 a metà). Per quanto attiene alla presunta attività “in nero” che – secondo l'appellante – essa svolgerebbe (o avrebbe svolto) al 20%, tutto si ignora. Certo, essa ha lavorato in vari esercizi pubblici, da ultimo nel gennaio del 2005 per il __________ a __________ (osservazioni citate, pag. 3). Di eventuali impieghi successivi suscettibili di colmare la percentuale libera dall'impegno professionale presso la casa di riposo __________ di __________, però, nulla è dato di sapere.

                                         b)   Sta di fatto che, per quanto spiegabile la scelta dell'appellante possa apparire, la riduzione dell'attività lucrativa al 50% dal 1° luglio 2006 non si conciliava con le esigenze eco­nomiche della famiglia. Diminuendo il suo reddito a soli fr. 1900.– mensili netti (arrotondati: doc. R, pag. 7 e doc. S), l'interessata ha provocato un chiaro ammanco nel bilancio della famiglia. È vero che di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pie­no può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà com­piuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 432 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Tale principio non riguarda però l'interessata, che durante la vita in comune già lavorava al 70%. Oltre a ciò, la norma trova i suoi limiti nelle necessità basilari della famiglia. Se il reddito di un coniuge che lavora a tempo pieno non basta per sopperire al fabbisogno corrente, l'altro coniuge deve – suo malgrado – attivarsi per evitare la ristrettezza, sempre che il sacrificio possa essergli ragionevolmente imposto (art. 163 cpv. 1 CC). Nel caso specifico l'interessata non invoca ragioni di salute – né questi risultano dagli atti – o altri motivi che le impedissero di continuare l'attività al 70% anche dopo il luglio del 2006, per quanto gravoso ciò potesse riuscirle.

                                         c)   Ciò premesso, a AO 1 va imputato il reddito che essa conseguiva durante la vita in comune, di fr. 2750.– mensili arrotondati (doc. R, da pag. 1 a 6). L'appellante pretende che alla moglie vada imposto un impiego a tempo pieno, ma non indica in quale ramo professionale essa potrebbe trovare un'attività al 100%, né pretende che il datore di lavoro sia disposto ad aumentarle il grado d'occupazione. Per di più, lavorando l'istante al 70%, le necessità della famiglia risultano sostanzialmente coperte, di modo che nemmeno si giustificherebbe di chiamare l'interessata a esercitare una professione a orario completo. Quanto al fatto poi che l'attività al 70% riduca lievemente la cura e l'educazione che la madre può prestare alla figlia in natura, ciò non influisce apprezzabilmente sul fabbisogno in denaro della ragazza. Redditi e fabbisogni minimi dei coniugi, per il resto, non sono contestati.

                                   4.   Nelle circostanze descritte il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

                                         Reddito del marito                                                      fr. 5290.—

                                         Reddito della moglie                                                   fr. 2750.—

                                                                                                                         fr. 8040.—  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr. 3123.85

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                  fr. 3258.55

                                         Fabbisogno in denaro della figlia                                  fr. 1684.—                                                                                  fr. 8066.40  mensili

                                         Ammanco                                                                  fr.     26.40  mensili

                                         II debitore alimentare potendo conservare per sé l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii), in concreto l'appellante deve destinare a moglie e figlia fr. 2166.15 mensili complessivi (fr. 5290.– ./. fr. 3123.85). Nonostante il maggior reddito imputato alla moglie in questa sede, si tratta essenzialmente della stessa somma accertata dal Pretore (fr. 2168.– mensili). In esito alla presente decisione cambierebbe la chiave di riparto, nel senso che il contributo alimentare per la moglie fissato dal Pretore in fr. 968.–, fr. 996.– e fr. 875.– mensili (secondo l'età della figlia) risulterebbe di fr. 500.–, fr. 515.– e fr. 475.– mensili, mentre quello per la figlia stabilito in fr. 1200.–, fr. 1172.– e fr. 1293.– mensili (secondo le fasce d'età) risulterebbe di fr. 1665.–, fr. 1650.– e fr. 1690.– mensili. In definitiva tuttavia l'appellante non otterrebbe alcuno sgravio, dovendo sempre versare complessivamente a moglie e figlia la stessa somma. In ultima analisi l'appello è destinato così all'insuccesso (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008.42 del 24 ottobre 2008, consid. 4b). Dandosene gli estremi, evidentemente, il marito avrà la possibilità di far modificare in ogni tempo le misure a tutela dell'unione coniugale (art. 179 cpv. 1 CC).

                                   5.   Gli oneri dell'appello seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma non si disconosce che l'appellante può essere stato indotto in buona fede a piatire, il Pretore avendo accertato la capacità lucrativa della moglie in modo erroneo. Eccezionalmente si giustifica così di rinunciare al prelievo di tasse o spese, mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato notificato e non ha provocato costi.

                                   6.   Per quanto attiene all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, questi aveva – come detto – buone ragioni per impugnare la decisione del Pretore. La sua indigenza è del resto verosimile (art. 3 Lag), così come il fatto che egli non fosse in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato a ricorrere solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag).

                                         Rimane da definire l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio (art. 104 cpv. 1 CPC) dacché questa non può più essere impugnata al Consiglio di moderazione, abrogato il 31 dicembre 2010. Ora, il legale indica di avere dedicato alla pratica 8 ore e 20 minuti, di cui 6 ore per lo studio degli atti e la redazione dell'appello, 80 minuti per la stesura di tre lettere e l'esame della corrispondenza, 30 minuti per due colloqui telefonici con il cliente e 30 minuti per la redazione della nota professionale. Se non che, un dispendio di sei ore per preparare un allegato di sei pagine (di cui tre destinate al frontespizio e alle richieste di parte) su un solo argomento (il reddito della moglie) ampiamente ripreso dal memoriale conclusivo (i punti 1 e 2 dai punti 1, 2 e 3 delle conclusioni, il punto 3 dal punto 9.1 delle conclusioni) sono manifestamente esagerate. Un legale solerte e speditivo avrebbe potuto agevolmente assolvere lo stesso compito in 4 ore. Inoltre il tempo e le spese per l'allestimento della nota profes­sionale rientrano nelle spese generali del'ufficio e sono a carico dell'avvocato, non del cliente (BOA n. 22 pag. 37). A un avvocato commissionato d'ufficio va riconosciuto di conseguenza un dispendio di tempo di 5 ore e 50 minuti (a fr. 180.– l'ora), per un onorario di fr. 1050.–, cui si aggiungono le spese (fr. 183.50 meno fr. 12.– relativi alla nota professionale), senz'altro verosimili (art. 3 TOA), e l'IVA (tasso del 7.6% valido fino 31 dicembre 2010), per un'indennità di complessivi fr. 1315.– (onorario fr. 1050.–, spese fr. 171.50, IVA fr. 92.85).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   L'appellante è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1315.–.

                                   4.   Intimazione:

–; –; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivo n. 3).

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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