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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.02.2008 11.2008.18

18 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,619 parole·~8 min·4

Riassunto

Accertamento di paternità e azione di mantenimento: necessità della nomina di un patrocinatore d'ufficio?

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.18

Lugano 18 febbraio 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.527 (accertamento della paternità e azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 agosto 2007 da

AP 1 (2006), (rappresentato dal curatore, Breganzona, e patrocinato dall' RA 1)  

contro  

AO 1 (NL),  

giudicando ora sulla decisione del 17 gennaio 2008 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (recte: ricorso) del 31 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 17 gennaio 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 10 ottobre 2006 __________ (1979) ha dato alla luce un figlio, AP 1, cui il 7 novembre 2006 la Commissione tutoria regionale 8 ha designato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________, con l'incarico – tra l'altro – di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC). Il 15 giugno 2007 __________ ha conferito all'avv. RA 1 il mandato di patrocinare il minorenne in giudizio.

                                  B.   Con sentenza del 17 gennaio 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha accertato la paternità di AO 1 (1979), originario kosovaro domiciliato nei Paesi Bassi, e ha condannato quest'ultimo a versare al figlio un contributo alimentare di € 125.– mensili. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili. Statuendo lo stesso giorno sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall’attore, il Pretore l'ha respinta.

                                  C.   Contro quest'ultima decisione AP 1 è insorto il 31 gennaio 2008 a questa Camera per ottenere il beneficio litigioso, formulando identica richiesta anche per la procedura di appello. Il ricorso non ha, per sua natura, formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all’art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Su una richiesta di assistenza giudiziaria l'art. 156 cpv. 2 vCPC garantiva alla controparte, fino al 30 luglio 2002, il diritto di esprimersi. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio del Consiglio di Stato citato, commento all'art. 5 in principio), la controparte essendo estra­nea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie non si vede a che potrebbe giovare coinvolgere AO 1. Potrebbe essere opportuno tutt'al più sentire il Cantone Ticino, che da una lite sull'assistenza giudiziaria è toccato direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Nel Ticino però lo Sta­to non ha alcuna facoltà di contestare il conferimen­to dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva, del resto, sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore d'ufficio (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice. Ciò premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.

                                   3.   Il Pretore ha rifiutato al convenuto l'assistenza giudiziaria (consistente nel gratuito patrocinio, non avendo egli prelevato tasse né spese) poiché – a suo avviso – i costi della procedura, compresi quelli di patrocinio, rientrano negli oneri di gestione della curatela. Essendo già assistito da un curatore, in concreto l'attore non necessitava perciò di un patrocinatore. Il ricorrente contesta tale opinione, affermando che nel caso specifico il curatore non era nemmeno riuscito a entrare in relazione con lui per proporgli il riconoscimento del bambino. Onde la necessità dell'azione giudiziaria, che ha comportato la designazione di un patrocinatore, il curatore essendo sprovvisto di formazione giuridica. Il ricorrente chiede così di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

                                   4.   Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone che il richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 1 Lag) e che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Cumulativamente esso richiede che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e nemmeno sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). I primi tre requisiti non sono in discussione nel caso precipuo. Controversa è la questione di sapere se si giustifichi di negare all'attore il beneficio del gratuito patrocinio per il fatto che egli sia provvisto di un curatore.

                                         a)   Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, la circostanza che un minorenne sia munito di curatore ancora non basta, in una causa di paternità o di mantenimento, per rifiutare il patrocinio di un avvocato d'ufficio. Il conferimento di tale beneficio dipende infatti, come per ogni altro richiedente, dalla necessità di far capo a un legale per la salvaguardia dei propri diritti. Se il curatore è un avvocato, di regola la designazione di un patrocinatore d'ufficio non entra in linea di conto; in caso contrario occorre esaminare se, tenuto conto della complessità della causa e della procedura applicabile, il curatore abbia le capacità necessarie per rappresentare il minorenne in giudizio (RtiD II-2005 pag. 667).

                                         b)  Ciò posto, il problema è di sapere se in concreto il curatore disponesse delle necessarie cognizioni professionali per patrocinare l'attore in una causa di paternità e di mantenimento. Ora, __________ lavora da anni per l'Ufficio del tutore ufficiale, ma non consta avere alcuna esperienza giuridica, né risulta essersi occupato personalmente – finora – di processi analoghi. Che nel Cantone Ticino i tutori ufficiali assumano anche, per prassi, curatele intese a far accertare la paternità di minorenni è possibile (‹www.ti.ch/DSS/DAS/UffTU›). Tale circostanza non basta tuttavia per affermare che costoro siano automaticamente in grado di procedere convenientemente in giudizio. Determinanti sono e rimangono – come detto – le relative capacità giuridiche.

                                         c)  È vero che un'azione di paternità non dovrebbe rivelarsi particolarmente complessa, giacché l'esecuzione di una perizia suole rimediare ai casi in cui sia impossibile provare il concubito del convenuto con la madre (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 262). Altrettanto non può dirsi per un'azione di mantenimento. La definizione del contributo alimentare va sì commisurata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera si attiene da almeno un ventennio: Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), alle quali il giudice fa capo di propria iniziativa, ma ciò non esonera il patrocinatore del minorenne dall'attivarsi per far accertare le capacità finanziarie dei genitori nei modi e nei termini previsti dal Codice di procedura civile. Il principio inquisitorio (applicabile a cause del genere in virtù degli art. 254 n. 1 e 280 cpv. 2 CC) non esime l'attore infatti dal sostanziare per quanto possibile le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova a disposizione (DTF 128 III 413 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4). A tal fine il rappresentante del minorenne deve conoscere, almeno per l'essenziale, la procedura applicabile. Nel caso specifico nulla rende sufficientemente attendibile che il curatore offrisse garanzie adeguate per salvaguardare convenientemente gli interessi del minorenne in giudizio. Fondato, il ricorso merita pertanto accoglimento.

                                   5.   La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). In concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio. Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato (sopra, consid. 2). Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittorioso, non avrebbe diritto a ripetibili.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere interesse a ricorrere. Se non che, lo stesso diritto cantonale gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria (sopra, consid. 2). AO 1 non è parte in causa e non è toccato nei suoi interessi giuridicamente protetti dalla decisione odierna, di modo che non è legittimato neanch'egli a insorgere (sopra, consid. 2). Se ne conclude che, definitivo, l'attuale giudizio non può formare oggetto di ricorsi a livello federale.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e il dispositivo 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                         AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 1.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–;

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         –(NL).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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