Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.2011 11.2008.156

19 dicembre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,815 parole·~14 min·3

Riassunto

Relazioni personali, diritti di visita

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.156 11.2009.73 11.2011.49

Lugano 19 dicembre 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Celio e Cerutti, supplente straordinario

segretaria

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa 623.2001/R.89.2010 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone

 AP 1 ora in  

alla  

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona   per quanto riguarda le sue relazioni personali con   P__________ (2001), F__________ (2003) e R__________ (2003) ,   figlie sue e di    CO 2, (patrocinata dall'avv.  , )

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 ottobre 2008 presentato da RI 1contro la decisione emessa il 25 settembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 30 aprile 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 18 marzo 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         3.   Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 12 aprile 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 31 marzo 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         4.   Se devono essere accolte le domande di assistenza giudiziaria contestuali ai rimedi giuridici;

                                         5.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Dalla relazione tra AP 1 (1969), cittadino iraniano, ed CO 2 (1966) sono nate P__________ (il 23 ottobre 2001), F__________ e R__________ (il 14 ottobre 2003). Dopo la definitiva separazione dei genitori, dal gennaio 2004 le relazioni personali di AP 1 con le figlie sono state disciplinate dalla Commissione tutoria regionale 8 in un incontro ogni quindici giorni – di regola la domenica dalle 15 alle 16 – dapprima al __________ di __________ e successivamente con l'accompagnamento di __________. Il 14 marzo 2007 la Commissione tutoria regionale ha sospeso a tempo indeterminato le relazioni personali di AP 1 con le figlie. Il 29 maggio 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso del 20 marzo 2007 introdotto da AP 1.

                                  B.   Su istanza del padre e sentiti entrambi i genitori, con decisione del 16 novembre 2007 la Commissione tutoria ha poi ripristinato i diritti di visita del padre in un colloquio sorvegliato di due ore, di regola il sabato, ogni quindici giorni da tenersi alla __________. Contestualmente essa ha proibito a AP 1 “di avvicinarsi all'abitazione di CO 2 e alla scuola delle figlie a meno di 50 metri”. Contro il divieto appena citato AP 1 è insorto all'Autorità di vigilanza sulle tutele con ricorso del 4 dicembre 2007 per ottenerne la revoca. Il 13 febbraio 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto una richiesta di AP 1 volta a ottenere un diritto di visita sorvegliato settimanale e la revoca del divieto di avvicinamento. Una nuova richiesta di AP 1 del 7 luglio 2008 volta a ottenere diritti di visita liberi con le figlie è stata respinta dalla Commissione tutoria regionale con decisione del 6 agosto 2008. Statuendo il 25 settembre 2008, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto tre ricorsi presentati dal padre contro le tre decisioni appena citate. Il 16 ottobre 2008 AP 1 ha appellato tale decisione a questa Camera chiedendo – già in via cautelare e previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – diritti di visita settimanali liberi con le figlie ogni sabato dalle 10 alle 18, la revoca del divieto di avvicinarsi all'abitazione della ex compagna e alla scuola delle figlie. In via subordinata egli ha chiesto il rinvio degli atti all'autorità inferiore per esperire una nuova istruttoria. L'appello non è stato oggetto di intimazione (inc. 11.2008.156).

                                  C.   Il 29 gennaio 2009 la Commissione tutoria regionale ha nuovamente sospeso le relazioni personali tra AP 1 e le figlie. Adito dal genitore, con decisione del 9 marzo 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha fissato un diritto di visita mensile di due ore sorvegliato. Il 18 marzo 2009 la Commissione tutoria ha poi autorizzato AP 1 a intrattenere con le figlie due colloqui telefonici settimanali, il lunedì e il mercoledì tra le 18.30 e le 20.00, oltre al giorno del loro rispettivo compleanno. Statuendo l'8 aprile 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso di AP 1 volto a ottenere colloqui telefonici estesi, un colloquio con CO 2, l'ordine a quest'ultima di astenersi dall'intralciare i rapporti con le figlie e il ripristino degli incontri bimestrali con le figlie. Contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 aprile 2009 per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, l'accoglimento delle richieste formulate davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele. L'appello non è stato oggetto di intimazione (inc. 11.2009.73).

                                  D.   Il 2 aprile 2010 la Commissione tutoria regionale ha ristabilito un diritto di visita sorvegliato, a cadenza quindicinale, tra padre e figlie, oltre a due contatti telefonici settimanali. In seguito all'incarcerazione di AP 1 in vista di un rimpatrio forzato, essa ha deciso, il 28 giugno 2010, di sospendere provvisoriamente i diritti di visita ma di lasciare invariati i contatti telefonici. Contro tale decisione AP 1 è insorto all'Autorità di vigilanza sulle tutele con ricorso del 7 luglio 2010 chiedendone l'annullamento “affinché l'autorità tutoria chiarisca le possibilità di un diritto di visita in carcere e adotti, di conseguenza, modalità per l'esercizio del medesimo, ma che esso consti di almeno due incontri mensili”. Statuendo il 31 marzo 2011 l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “atto di appello” del 12 aprile 2011 in cui chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di accogliere le sue domande formulate davanti all'Autorità di vigilanza. Il memoriale non ha fatto oggetto di intimazione (inc. 11.2011.49).

                                  E.   In seguito alla scarcerazione di AP 1, la Commissione tutoria regionale ha ripristinato, il 21 luglio 2011, il diritto di visita in due ore ogni quindici giorni dapprima sotto sorveglianza alla __________ e successivamente, il 10 novembre 2011, con accompagnamento ininterrotto di fra __________. Tale decisione non è stata impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Le impugnazioni in esame derivano dal medesimo complesso di fatti e vertono sul medesimo oggetto (l'esercizio delle relazioni personali con il figlio). Si giustifica pertanto di trattarle con una decisione unica.

                                    I.   Sull'appello del 16 ottobre 2008

                                   2.   Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata notificata a AP 1 il 26 settembre 2008 (appello, pag. 1 in fondo). Inviato il 16 ottobre 2008 – ultimo giorno utile – l'appello in esame è dunque tempestivo.

                                   3.   Con decisione del 10 novembre 2011 la Commissione tutoria regionale 8 ha fissato il diritto di visita paterno in due ore ogni quindici giorni con accompagnamento ininterrotto di fra __________. Tale decisione, che non consta essere stata impugnata, regola dunque le attuali relazioni personali dell'appellante con le figlie e inibisce la regolamentazione degli incontri disposta il 16 novembre 2007 dalla medesima Commissione tutoria regionale. Sapere se quest'ultima rispondesse o no al bene delle figlie è una questione superata. In tale misura ciò rende l'appello senza interesse e va stralciato dai ruoli. Né soccorono i presupposti per un giudizio “a posteriori” sulla decisione impugnata, ove appena si pensi che la regolamentazione provvisionale di un diritto di visi­ta è un caso particolare che dipende dalle contingenze specifiche della singola fattispecie, non una questione “di fondamentale importanza”, la cui legittimità debba essere verificata anche a posteriori in virtù di preminenti interessi pubblici (regesto in: RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c). 

                                   4.   Quanto al divieto di avvicinamento, l'appellante lo ritiene “ingiustificato” poiché “non ha mai fatto nulla di male né alle bambine, né alla sua ex-compagna”. Egli assevera di non essere né “violento”, né un “pedofilo” né tantomeno un “criminale”. Sennonché così argomentando, egli non si confrontava con l'assunto dell'Autorità di vigilanza sulle tutele secondo cui  si giustificava di mantenere il provvedimento emesso dalla Commissione tutoria regionale poiché l'interessato lo aveva più volte violato in pendenza di ricorso sicché le sue assicurazioni circa il rispetto della distanza non erano credibili. Insufficientemente motivato l'appello si rivela al proposito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. d combinato con il cpv. 5 CPC ticinese).

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Nella misura in cui l'appello va dichiarato irricevibile, esse andrebbero poste a carico del ricorrente. Nella misura in cui la causa è divenuta senza oggetto, esse sono disciplinate per analogia dall'art. 72 PC (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii). Ciò significa che il tribunale dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria al riguardo, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorrere valutare sommaria­mente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se il diritto di visita non fosse stato successivamente disciplinato dalla Commissione tutoria e accettato dall'appellante. All'atto pratico tale apprezzamento si esaurirebbe nondimeno in un esercizio fine a sé stesso per le ragioni che seguono.

                                         a)   Quanto agli oneri processuali, le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a non prelevarne. Nell'ipotesi in cui l'appello fosse stato accolto, in effetti, l'appellante sarebbe andato esente da costi. Se invece l'appello fosse stato respinto, la tassa di giustizia e le spese gli sarebbero state addebitate, ma per le difficoltà eco­nomiche in cui egli versa sarebbe verosimilmente apparso opportuno soprassedere a ogni prelievo, il quale si sarebbe risolto con ogni probabilità in un mero costo aggiuntivo per le finanze pubbliche. Riguardo alla tassa di giustizia e alle spese dell'attuale giudizio non giova indagare oltre, pertanto, su quel che sarebbe stato il presumibile esito dell'appello.

                                         b)   In materia di ripetibili la situazione è relativamente diversa, nel senso che con l'appello l'interessato rivendicava l'assegnazione di un'adeguata indennità per l'incomodo. E questa Camera ha già avuto modo di ricordare che Commissioni tutorie regionali risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (I CCA, sentenza inc. 11.2009.188 del 19 aprile 2011, destinata a pubblicazione).

                                               Nel caso specifico non sussistono privati che abbiano fiancheggiato la Commissione tutoria regionale nella proposta di respingere l'appello, CO 2 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni. Invero, nemmeno la Commissione tutoria regionale è stata invitata a esprimersi, ma poco importa. Chi soccombe in una procedura amministrativa non può sottrarsi all'obbligo di versare ripetibili alla parte vittoriosa, nemmeno nel caso in cui, abilitato a esprimersi, rimanga silente (DTF 128 II 94). Occorrerebbe esaminare pertanto quale esito avrebbe verosimilmente avuto l'appello in esame. In concreto, nondimeno, non soccorre interrogarsi oltre. Quand'anche sul diritto di visita l'appello sarebbe stato accolto l'irricevibilità della richiesta di revoca del divieto di avvicinamento avrebbe equitativamente giustificato un'esenzione dell'addebito di indennità a carico della Commissione tutoria.

                                   6.   Per quel che riguarda la richiesta di assistenza, per tacere del fatto che l'appello appariva privo di fondamento sin dall'inizio, tanto da non essere stato intimato per osservazioni (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), la mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda senza interesse.

                                   II.   Sull'appello del 30 aprile 2009

                                   7.   Relativamente alle relazioni personali di AP 1 con le figlie, l'appello, come si è detto, è diventato privo d'interesse (sopra consid. 3). Sulla questione non giova dilungarsi.

                                   8.   In merito al fatto che l'Autorità di vigilanza non ha ordinato alla Commissione tutoria regionale di organizzare un incontro tra i genitori né di obbligare CO 2 ad astenersi dall'intralciare i rapporti tra padre e figlie, l'appellante sostiene che CO 2 sta mettendo in atto un “mobbing genitoriale” nei suoi confronti nel tentativo di alterare i suoi rapporti con le figlie. Se non che, per tacere del fatto che egli non spiega perché andrebbe organizzato un incontro tra genitori, come già rilevato dall'Autorità di vigilanza, le critiche mosse alla ex compagna non sono rese verosimili non bastando le sole allegazioni dell'appellante. L'appello, infondato, è destinato all'insuccesso.

                                   9.   Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), ma per le medesime ragioni addotte in merito all'appello del 16 ottobre 2008 si prescinde da ogni prelievo e non si assegnano indennità. Identica sorte segue la domanda di assistenza giudiziaria.

                                  III.   Sul ricorso (“appello”) del 12 aprile 2011

                                10.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gen­naio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e non più con appello – entro 30 gior­ni dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Il rimedio in esame è pertanto tempestivo. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

                                11.   Nella misura in cui l'appellante chiede di esaminare la fattibilità di esercitare il diritto di visita in una struttura carceraria o in un luogo neutro, esterno al carcere e quindi di ripristinare il proprio diritto di visita con le figlie, il ricorso si rivela, una volta di più, privo d'interesse (sopra consid. 3).

                                12.   Per il resto, il ricorrente ritiene “inaccettabile” che la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele sia intervenuta a “quasi 9 mesi di distanza” dal suo ricorso del 7 luglio 2010, ma egli non trae alcuna conclusione giuridica. Quanto alla richiesta di ingiungere a CO 2 di “astenersi da tutto ciò che alteri o intralci i rapporti delle figlie con il padre”, il ricorrente ribadisce le sue critiche all'ex compagna ma una volta di più esse non sono rese verosimili. Né egli spiega quali motivi suffraghino simile scelta. Insufficientemente motivato al riguardo, l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC ticinese). Sia come sia, nella decisione emessa il 10 novembre 2011 (sopra consid. F) la Commissione tutoria regionale ha invitato i genitori a rispettare in merito ai contatti telefonici, le esigenze delle figlie.

                                13.   Le spese giudiziarie dell'attuale decisione seguirebbero una volta ancora la regola della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma per le medesime ragioni già addotte in precedenza (sopra consid. 5) si prescinde da ogni prelievo e dall'assegnazione di indennità. Identica sorte segue la domanda di assistenza giudiziaria.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                14.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di misure a protezione del figlio un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Nella misura in cui non è diventato privo d'interesse giuridico l'appello del 16 ottobre 2008 è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Nella misura in cui non è diventato privo d'interesse giuridico l'appello del 30 aprile 2009 è respinto e la decisione impugnata  confermata.

                                   4.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano indennità.

                                   5.   Nella misura in cui non è diventato privo d'interesse giuridico il ricorso del 12 aprile 2011 è irricevibile.

                                   6.   Non si prelevano oneri processuali e non si assegnano ripetibili.

                                   7.   Le domande di assistenza giudiziaria sono prive d'oggetto.

                                   8.   Intimazione a:

–   ; – , ; – .  

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2008.156 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.2011 11.2008.156 — Swissrulings