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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2012 11.2008.153

20 dicembre 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,175 parole·~11 min·2

Riassunto

Protezione del figlio: spese peritali

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.153

Lugano 20 dicembre 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente, Stefani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 165.2007/R.45.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone

AP 1  

alla  

Commissione tutoria regionale 7, Tesserete   riguardo a un procedimento aperto a protezione di   C__________ (2000),   figlia sua e di   CO 2;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 28 settembre 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11 settembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Dal matrimonio tra CO 2 (1972) e AP 1 (1978) è nata C__________, il 24 settembre 2000. I coniugi sono divorziati dal

                                         3 maggio 2006. La figlia è stata affidata alla madre, riservato il diritto di visita del padre, esercitato nella “Casa __________” di __________. Accertata un'accesa conflittualità fra genitori, il 13 agosto 2007 la Commissione tutoria regionale 7 ha incaricato il dott. __________ di valutare la qualità dei rapporti della figlia con i genitori, le capacità parentali di questi ultimi e i problemi che ostacolano un corretto e regolare esercizio del diritto di visita, proponendo eventuali misure. Esaminato il rapporto, con decisione dell'8 aprile 2008 essa ha poi ordinato ad CO 2 e AP 1, nel frattempo risposatasi l’8.9.2006 con __________, del quale ha assunto il cognome, di seguire una mediazione familiare. La tassa di giustizia (fr. 50.–) e le spese peritali (fr. 3240.–) sono state poste a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno.

                                  B.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 14 aprile 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, contestando di dovere pagare la metà delle spese processuali, poiché mai le sarebbe stato prospettato di dovere onorare costi peritali per una misura da lei sempre approvata. Aggiunge poi di non avere alcuna fonte di reddito con cui fare fronte alle spese addebitatele. Statuendo l'11 settembre 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, con l'argomento che “essendo il conflitto e di transenna anche la presente procedura causati da entrambi i genitori, che, come è emerso insindacabilmente dalla perizia, partecipano in egual misura ad esacerbarlo, non vi è motivo di scostarsi dal principio della soccombenza e neppure da quanto stabilito nella decisione in disamina”.

                                  C.   Il 28 settembre 2008 AP 1 si è rivolta a questa Camera con un memoriale autografo in cui censura la sentenza poc'anzi menzionata, sostentendo di non dovere pagare alcunché, siccome mai le era stata adombrata l'eventualità di dovere fare fronte a costi processuali. L'interessata chiede che, se del caso, i costi vengano assunti dalla Commissione tutoria regionale. L'appellante pretende che la Commissione stessa avrebbe dovuto informarla adeguatamente in merito, non essendo persona cognita di diritto. Postula infine l'assistenza giudiziaria retroattiva. Con osservazioni del 27 ottobre 2011 la Commissione tutoria regionale propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili a questa Camera entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile. Direttamente toccata dalla decisione impugnata, AP 1 è legittimata a ricorrere contro la decisione dell'Autorità di vigilanza.

                                   2.   Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato che i costi di un procedimento a protezione del figlio, inclusi gli onorari di un perito, sono spese processuali che seguono la soccombenza. In concreto essa ha ricordato che sono stati i genitori medesimi a volere un'audizione da parte di un esperto, sicché dovevano sobbarcarsene gli oneri. Essa ha poi rilevato che, comunque sia, la conflittualità dei genitori ha caratterizzato la procedura, ciò giustificava di porre a carico loro le spese peritali.

                                   3.   AP 1 si duole della scelta di porle a carico la metà dei costi peritali, rilevando che mai le era stata ventilata l'eventualità di doverli pagare, né è stata informata riguardo al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Essa chiede, eventualmente, di ripartire le spese in base al reddito suo e del suo ex marito, oppure di porre la sua metà a carico della Commissione tutoria “rea di aver taciuto sull'entità dell'importo e sulla conseguente imputazione dei costi”. Se ciò non dovesse essere possibile – soggiunge l'appellante – essa chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, in maniera retroattiva.

                                   4.   In concreto la procedura svolta dalla Commissione tutoria regionale si è conclusa con una misura di protezione presa in favore del figlio: l'ordine impartito ai genitori di seguire una mediazione familiare, per “garantire alla figlia una relazione stabile e serena con entrambi i genitori”. È pacifico che detto ordine rientri fra le misure a protezione del figlio (art. 307 cpv. 3 CC). E la premessa di quella decisione è stata l'audizione di C__________ da parte del dott. __________, ordinata dall'autorità tutoria il 13 agosto 2007. Certo, la madre non ha contestato la scelta della Commissione tutoria regionale, ma l'ha approvata esplicitamente (v. lettera all'autorità di vigilanza del 14 aprile 2008). Come la Commissione tutoria potesse inferire che da tale accettazione la madre fosse disposta, per ciò solo, ad assumersi i costi della valutazione peritale non è dato a comprendere. Essa infatti ha censurato, come detto, tale convincimento.

                                   5.   Riguardo alle spese occasionate da una procedura a protezione del figlio questa Camera ha già avuto modo di rammentare che tali costi non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c). Nondimeno, ove non abbiano i mezzi sufficienti, dandosene gli estremi, essi possono instare per il beneficio dell'assistenza giudiziaria (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c consid. 5).

                                   6.   Nel caso specifico i costi della procedura andavano addebitati al figlio, e non ai genitori come ha deciso la Commissione tutoria regionale (confermata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele). Poi, decisasi a fare sentire C__________ da uno specialista, la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto richiedere al medico un preventivo di spesa. Tanto più sapendo che i costi sarebbero potuti finire – indirettamente – a carico ai genitori (obbligo di assistenza fra parenti: sopra, consid. 5) e che, non fossero stati in grado di finanziare l'esborso, costoro avrebbero dovuto postulare subito l'assistenza giudiziaria (DTF 130 I 182 consid. 3), una richiesta di assistenza giudiziaria non potendo avere effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306).

                                         L'appellante pretende di essere priva di mezzi, anche se nulla agli atti lo dimostra o lo rende quantomeno verosimile. Sia come sia, che la madre non si sia opposta all'esecuzione della misura ancora non significa ch'essa fosse disposta ad assumersene i costi. Anzi, spettava alla CO 1 spiegare con chiarezza, per lo meno a persone scevre di cognizioni giuridiche, chi si sarebbe visto addebitare le spese della procedura. Ciò affinché i genitori potessero, senza indugio, postulare il beneficio dell'assistenza giudiziaria che, come detto, non ha effetto retroattivo (v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2007.119 del 7 settembre 2007, consid. 7).

                                   7.   La richiesta principale formulata da AP 1, e meglio che i costi peritali non le siano addebitati va, dato quanto precede, respinta. Infatti, come spiegato (sopra, consid. 4), tali costi sono stati generati nell'interesse del figlio e andrebbero addebitati a quest'ultimo, i genitori intervendo se del caso in virtù del loro obbligo d'assistenza (sopra, consid. 5). Siccome è evidente che C__________ non possa farsi carico dell'esborso, quest'ultimo sarebbe da saldare dai genitori in virtù del citato obbligo d'assistenza.

                                   8.   AP 1 chiede, eventualmente, di ripartire le spese in base al reddito suo e del suo ex marito. Anche tale domanda va disattesa. Che l'appellante non abbia alcun reddito può essere ammesso (appello, pag. 1 verso il basso: “attualmente sono casalinga, e le uniche entrate da me percepite sono gli alimenti a favore di mia figlia C__________ [fr. 1200.–/mese] e l'assegno familiare [fr. 200.–/mese]), sicché la sua richiesta è volta, in buona sostanza, a caricare le spese peritali all'ex marito e, di conseguenza, a vedersi esentare da ogni costo. Tale domanda si confonde dunque con la richiesta principale, poc'anzi respinta (v. qui sopra, consid. 7).

                                   9.   L'appellante chiede poi, se del caso, di porre la sua metà a carico della Commissione tutoria “rea di aver taciuto sull'entità dell'importo e sulla conseguente imputazione dei costi”. Ora, nel suo memoriale, AP 1 non rimprovera esplicitamente alla Commissione tutoria di avere omesso di informarla sulla possibilità di chiedere ed eventualmente ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Come già spiegato (qui sopra, consid. 4), i costi di una misura in favore del figlio vanno, di principio, addebitati a quest'ultimo. Genitori indigenti che, dandosene gli estremi, dovessero sostenere quelle spese hanno la possibilità di chiedere l'assistenza giudiziaria. Certo, ci si potrebbe invero chiedere se il comportamento dell'autorità tutoria non sia suscettibile di creare un danno all'interessata. Tale quesito può nondimeno restare indeciso, l'appello dovendo nondimeno essere accolto, come si dirà in appresso (sotto, consid. 10).

                                10.   AP 1 propone infine di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, in maniera retroattiva. Come evidenziato, una richiesta di assistenza giudiziaria non ha di per sé effetto retroattivo (sopra, consid. 6). Se non che, la Commissione tutoria, sapendo che i costi peritali occasionati dall'audizione di C__________, avrebbero potuto indirettamente ricadere anche sui genitori, avrebbe dovuto interpellarli e renderli attenti dell'eventualità di postulare l'assistenza giudiziaria. Ma ciò non è stato fatto. Al riguardo non si può dunque tenere rigore all'appellante. Inoltre, nemmeno l'autorità di vigilanza si è espressa sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'interessata. Certo, la stessa non era invero troppo esplicita, ma tale domanda si evince nondimeno dal contenuto del ricorso. Questa Camera non può decidere essa medesima in materia di assistenza giudiziaria, difettando una pronuncia precedente della Commissione tutoria e dell'Autorità di vigilanza. Se ne conclude che, provvisto di buon diritto, l'appello va accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati alla Commissione tutoria regionale 7 perché si pronunci sulla richiesta di assistenza giudiziaria, procurandosi le necessarie informazioni.

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La Commissione tutoria regionale che ha proposto di respingere l'appello dovrebbe pertanto versare un'indennità d'incomodo ad AP 1 (I CCA, sentenza inc. 11.2006.144 del 13 aprile 2011, consid. 7; sul tema v. anche, da ultimo: RtiD II-2011 n. 14c pag. 693, consid. 3a). In concreto, tuttavia, l'interessata non formula alcuna cifra a tale riguardo, sicché nulla le è dovuto (v. Rep. 1993 pag. 228 consid. b). Né può dirsi che la stesura dell'appello, di una pagina e mezzo, possa averle causato spese sensibili.

                                12.   Per quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto, di conseguenza la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati alla Commissione tutoria regionale 7 perché si pronunci sulla richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1.

                                   2.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico della Commissione tutoria regionale 7. Non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione:

–; –; – Commissione tutoria regionale 7, Tesserete.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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