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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.07.2012 11.2008.150

18 luglio 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,049 parole·~5 min·5

Riassunto

Stralcio dell'appello dai ruoli per mancato pagamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.150 11.2008.151

Lugano 18 luglio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.76 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 7 settembre 2007 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro

avv. dott. AP 1;

                                         premesso che AP 1 (1954) e CO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 3 ottobre 1986 e che dal matrimonio sono nate F__________ (28 marzo 1987), E__________ (25 giugno 1992) e I__________ (5 ottobre 1999);

                                         rammentato che nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 13 maggio 2005 da AO 1 davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud con ordinanza del 12 febbraio 2008 il Pretore ha ordinato una perizia sulle capacità parentali dei genitori, commissionata l'indomani allo psicologo __________ e da questi consegnata il 30 maggio 2008;

                                         preso atto che il 18 giugno 2008 AP 1 ha presentato un' “istanza di nullità e annullabilità del rapporto relativo all'accertamento peritale delle capacità genitoriali e di ricusa del lic. psic. __________”, la quale non consta essere stata oggetto di trattazione davanti al Pretore;

                                         ricordato che con decreto cautelare del 9 ottobre 2008 il Pretore ha accordato a AP 1 “oltre al diritto di visita già stabilito [ogni martedì sera dalle ore 16.30 fino al mercoledì mattina, un giovedì sera ogni 15 giorni secondo le medesime modalità del martedì (...) e un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alle 16.30 fino alla domenica sera dopo cena, prima delle 21.00] la possibilità di avere con sé la figlia I__________ ra il venerdì e il sabato delle settimane in cui non è con lui durante l'intero fine settimana”;

                                         ritenuto che, chiamato da AP 1 a definire gli orari delle visite, con decreto cautelare del 17 ottobre 2008 il Pretore ha integrato il decreto in questione, specificando l'inizio del diritto di visita “dalle 18.30 del venerdì alle 9.00 del sabato”;

                                         rilevato che contro tale decreto AP 1 è insorto il 29 ottobre 2008 a questa Camera, chiedendo di estendere il diritto di visita alla domenica sera nella quale la figlia si fosse trovata da lui, autorizzandola a pernottare, come pure a pernottare il venerdì sera delle settimane in cui I__________ non avesse trascorso il fine settimana con lui” (inc. 11.2008.150);

                                         constatato che, nel frattempo, il 23 ottobre 2008, AP 1 ha presentato a questa Camera un'“istanza d'appello di nullità e annullabilità del rapporto relativo all'accertamento peritale delle capacità genitoriali e di ricusa del lic. psic. __________” (inc. 11.2008.151);

                                         ribadito che con decisione del 18 novembre 2008 questa Camera ha respinto le domande di assistenza giudiziaria contestuali ai due memoriali, sicché il presidente della Camera ha invitato il 17 febbraio 2009 AP 1 a depositare per ogni rimedio giuridico entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 400.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC ticinese);

                                         appurato che, non essendo stato possibile chiarire se e quando AP 1 avesse ricevuto l'invio raccomandato contenente tale ordinanza, il presidente della Camera ha rinnovato la richiesta il 16 giugno 2009 con le medesime modalità della precedente; 

                                         accertato che quest'ultima ordinanza è pervenuta al destinatario il 24 giugno 2009 (comunicazione postale del 28 dicembre 2009 agli atti), onde l'intervenuta scadenza il 9 luglio 2009 del termine assegnato;

                                         stabilito che entro quel lasso di tempo non è intervenuto versamento alcuno, né l'interessato ha postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC ticinese), il quale del resto era “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC ticinese);

                                         considerato che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                         richiamato il fatto che con sentenza del 9 luglio 2012 questa Camera ha dichiarato irricevibile – tra l'altro – un'istanza di ricusazione introdotta da AP 1 il 23 novembre 2009 nei confronti dell'intero Tribunale d'appello (inc. 21.2009.5) e dei giudici della prima Camera civile (inc. 21.2009.6), di modo che nulla osta più all'emanazione dell'attuale giudizio;

                                         osservato che la tassa di giustizia e le spese dello stralcio andrebbero a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC ticinese), ma tutto induce a presumere nondimeno che nel caso specifico una riscossione si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'erario cantonale, l'esistenza di almeno tre procedure di abbandono del credito da parte del Tribunale di appello rendendo verosimilmente illusorio ogni eventuale incasso;

                                         precisato che non pone problema di ripetibili alla controparte, cui i due memoriali non sono stati notificati e non hanno cagionato costi presumibili;

decreta:                   1.   L'“istanza d'appello di nullità e annullabilità del rapporto relativo all'accertamento peritale delle capacità genitoriali e di ricusa del lic. psic. __________”, del 23 ottobre 2008, è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   L'appello del 29 ottobre 2008 è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   4.   Notificazione a;

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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