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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.06.2010 11.2008.138

14 giugno 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·943 parole·~5 min·3

Riassunto

Stralcio della causa per ritiro dell'appello

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.138

Lugano 14 giugno 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.1017 (modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 agosto 2007 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1,)  

contro  

AO 1 (già patrocinato dall'avv. PA 1);

                                         premesso che con sentenza del 24 giugno 1998 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luo-go e vece del Pretore il divorzio tra AP 1 (1959, ora AP 1) e AO 1 (1968), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in cui i coniugi pattuivano l'affidamento dei figli J__________ (nato il 18 ottobre 1992), Ja__________ e Ja__________ (nati entrambi il 7 maggio 1997) alla madre;

                                         ricordato che il Segretario assessore, adito il 18 giugno 2002 da AO 1, ha omologato il 5 febbraio 2003, in luogo e vece del Pretore, una modifica della convenzione in cui gli ex coniugi hanno pattuito il 28 maggio 2002 l'esercizio in comune dell'autorità parentale e l'affidamento dei figli a entrambi secondo una sorta di custodia alternata sull'arco della settimana;

                                         rammentato che con petizione del 23 maggio 2007 AP 1 si è rivolto al Pretore per ottenere egli solo l'autorità parentale e l'affidamento dei figli (inc. OA.2007.358);

                                         rilevato che AO 1 ha proposto il 14 agosto 2007 di respingere l'azione e in via riconvenzionale ha rivendicato essa medesima l'autorità parentale con l'affidamento dei ragazzi, sollecitando quest'ultimo provvedimento già in via provvisionale;

                                         accertato che con decreto cautelare del 9 ottobre 2008 il Pretore ha riaffidato J__________ alla madre, ha collocato il ragazzo come interno dal lunedì al venerdì nella __________ di __________, ha invitato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ a organizzare, seguire e vigilare il collocamento, ha incaricato la psicoterapeuta __________ di prestare sostegno psicologico al minorenne, ha confermato l'affidamento degli altri due figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha precisato le mansioni del curatore educativo e ha fissato in fr. 1100.– mensili (fr. 1400.– mensili dal novembre del 2008) più gli assegni familiari il contributo alimentare dovuto a J__________ dal padre;

                                         constatato che contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 ottobre 2008 nel quale chiede di lasciargli l'affidamento di J__________, di regolare il diritto di visita della madre, di condannare quest'ultima a versare

                                         un contributo alimentare per il ragazzo di fr. 1100.– mensili dal 1° febbraio 2007 (eventualmente dal 28 novembre 2007), oltre agli assegni familiari, e di fissare in fr. 750.– mensili più gli assegni familiari il contributo alimentare da lui dovuto a ognuno dei gemelli, postulando in subordine l'annullamento del decreto impugnato, rispettivamente l'accertamento della sua nullità;

                                         considerato che nelle sue osservazioni del 17 novembre 2008 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         appurato che a un'udienza del 22 marzo 2010, tenutasi davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello (verbale, pag. 2, punto 5);

                                         preso atto che, invitato dal presidente di questa Camera a precisare le sue intenzioni, AP 1 ha confermato il 26 maggio 2010 di ritirare l'appello per intero, quindi anche in materia di contributi alimentari;

                                         ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

                                         precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

                                         osservato che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

                                         stabilito che l'indennità per ripetibili è commisurata alle osservazioni all'appello, formulate da AO 1 per il tramite di un avvocato senza poter prevedere l'inutilità di redigere quel memoriale;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stalciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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