Incarto n. 11.2008.132
Lugano 28 agosto 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente, Lardelli e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.146 (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza dell'11 agosto 2005 da
AP 1 (rappresentata dalla madre RA 1, e patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. dott. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 1° ottobre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Se dev'essere accolta la contestuale richiesta di assistenza giudiziaria;
3. Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) presentato da AP 1 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RA 1 (1967), cittadina italiana, ha dato alla luce il 20 ottobre 1992 AP 1, che è stata riconosciuta da AO 1 (1963). L'allora Delegazione tutoria di Locarno ha approvato il 5 settembre 1994 una convenzione sottoscritta dai genitori che contemplava – tra l'altro – l'impegno del padre a versare per la figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili fino alla maggiore età (assegno familiare compreso).
B. Dalla relazione successiva tra AO 1 con __________ (1963), cittadina dominicana, il 13 febbraio 1995 è nata P__________ L'8 maggio 1998 AO 1 si è sposato a __________ con __________, madre di P__________. Dal loro matrimonio sono nate le figlie S__________ (1° settembre 1998) e G__________ (3 febbraio 2004). La vita separata dei coniugi è stata oggetto di un accordo giudiziale del 24 febbraio 2005 (cfr. inc. DI.2003.126 e DI.2005.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna). Il divorzio è poi stato pronunciato dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con sentenza del 20 settembre 2007, che ha omologato una convenzione sugli effetti accessori conclusa dalle parti (inc. OA.2006.104). Nel frattempo, RA 1 si è sposata a __________ l'8 maggio 2004 con __________ (1981), cittadino tunisino. Dal matrimonio è nato A__________, il 10 dicembre 2007.
C. Nel mentre, l'11 agosto 2005 AP 1 ha instato presso il Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere dal padre – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – un aumento del contributo alimentare a fr. 1500.– mensili (in subordine a fr. 900.– mensili) dal 1° febbraio 2005, oltre all'assegno familiare. L'erogazione avrebbe continuato a valere anche dopo la maggiore età e sino al termine della prima formazione. All'udienza del 4 ottobre 2005, indetta per la discussione, AO 1 è stato invitato a “munirsi di un patrocinatore” a norma dell'art. 39 cpv. 2 CPC ticinese. L'8 novembre 2005, quest'ultimo ha denunciato la lite a sua moglie, __________. All'udienza del 14 dicembre 2005 il convenuto ha proposto di respingere l'azione. Le parti si sono confermate nell'antitetico punto di vista nel prosieguo di discussione.
D. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo conclusioni scritte. Nelle proprie del 22 dicembre 2006 AP 1 ha ridotto la propria pretesa a fr. 1336.– il mese (in aggiunta all'assegno familiare), ma facendola decorrere dal 1° agosto 2004. Essa non ha più postulato l'erogazione del contributo oltre la maggiore età. Nel proprio memoriale di medesima data, AO 1 ha ribadito una volta di più la sua posizione. Statuendo con sentenza del 30 marzo 2007, il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha obbligato AO 1 a versare per la figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 767.– mensili, oltre all'assegno familiare a partire dall'11 agosto 2004. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 330.– sono state poste per un quinto a carico del convenuto e per quattro quinti a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 1000.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è stata respinta.
E. Contro la sentenza appena citata è insorta a questa Camera AP 1 con un appello dell'11 aprile 2007 nel quale ha chiesto – sollecitando il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede – l'accoglimento integrale della sua istanza e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Contestualmente essa ha postulato il conferimento dell'assistenza giudiziaria in primo grado. Con sentenza dell'8 settembre 2008 questa Camera, accertata in conformità a una sentenza emanata nel frattempo dal Tribunale federale la mancata giurisdizione del Segretario assessore (DTF 134 I 184), ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti al Pretore perché statuisse egli medesimo (inc. 11.2007.52).
F. Il Pretore ha di conseguenza giudicato il 1° ottobre 2008. Egli ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha obbligato AO 1 a versare per la figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 785.– mensili (oltre all'assegno familiare), retroattivamente dall'11 agosto 2004. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 330.– sono state poste per un quinto a carico del convenuto e per quattro quinti a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 1000.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è stata respinta.
G. Contro quest'ultima sentenza è di nuovo insorta AP 1 con un appello del 13 ottobre 2008, nel quale chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria in seconda sede – l'accoglimento integrale della sua istanza e la conseguente riforma della sentenza impugnata, nel senso di condannare il padre a versarle un contributo mensile di fr. 1390.– indicizzato “sino al termine della prima formazione (scuola superiore __________). Contestualmente essa postula il conferimento dell'assistenza giudiziaria in primo grado. Il memoriale non ha fatto oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC) erano trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese. La sentenza del Pretore era appellabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC ticinese). La sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'appellante il 2 ottobre 2008. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così il 12 ottobre 2008 ma, trattandosi di una domenica, si è protratto a lunedì 13 ottobre 2008. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2. Al memoriale l'appellante allega documenti relativi al marito della madre, __________. Si tratta di una tabella di ricapitolazione del salario per l'anno 2007, di conteggi mensili di indennità di disoccupazione dal luglio 2007 al febbraio 2008, di un certificato della Cassa Cantonale di assicurazione contro la disoccupazione relativo a indennità per insolvenza del 10 aprile 2008, di un contratto di impiego a tempo indeterminato dal 1° aprile 2008 come venditore/magazziniere presso la __________, __________, e di certificati di salario dall'aprile all'agosto del 2008 relativi a quest'ultima attività. Inoltre, produce atti relativi alla madre: una fotocopia di un manoscritto che “concerne la riassunzione di __________”, una dichiarazione della __________, __________ sullo stipendio percepito nel 2007, una dichiarazione della Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero sul diritto alle indennità di maternità dal 10 dicembre 2007 al 16 marzo 2008 e relativi avvisi mensili di versamento, 4 certificati medici di inabilità al lavoro al 50% del dott. med. __________, __________, dal 3 settembre 2007 “fino a data da stabilire”, una lettera del gennaio 2008 di disdetta del rapporto di lavoro con la __________ per la fine del mese di marzo del 2008, due dichiarazioni sullo stipendio del mese di febbraio 2007 e dei mesi da ottobre a dicembre 2007. Infine, l'interessata presenta un estratto, emesso il 28 dicembre 2007, dell'atto di nascita di A__________ (10 dicembre 2007).
Tutti i documenti sono di principio ammissibili, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto). Se non che, interrogarsi sulla loro proponibilità non giova, poiché – come si vedrà in seguito – essi poco sussidiano ai fini del giudizio. Quanto merita più attenta analisi è, in concreto, l'operato del Pretore.
3. Il Pretore, dopo avere presentato i principi che governano le azioni di mantenimento, ha rilevato che, essendo trascorsi “tredici anni” dalla conclusione del contratto di mantenimento, un “riesame della situazione” è “corretto e imprescindibile”. E ciò per tenere conto “degli intervenuti mutamenti famigliari delle parti”. Al riguardo, il Pretore ha accertato che AO 1 ha uno stipendio mensile netto di fr. 7351.–, con il quale deve fare fronte a un fabbisogno minimo di fr. 2448.15. Quanto a RA 1, il giudice ha constatato che, insieme con il marito, percepisce complessivi fr. 5900.– mensili netti, a fronte di un fabbisogno minimo familiare di fr. 3171.– mensili. Il Pretore ha poi anche vagliato la situazione di __________. Essa, senza attività lucrativa, ha un fabbisogno minimo di fr. 1905.– il mese.
Nel seguito il primo giudice ha esaminato la situazione dei figli minorenni del convenuto. Egli ha dapprima rammentato che il fabbisogno in denaro di un minorenne va stabilito in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Ciò premesso, il Pretore lo ha determinato in fr. 2235.85 mensili per l'istante, in fr. 1575.– mensili per P__________, in fr. 1160.– mensili per S__________ e in fr. 960.– mensili per G__________.
Ritenuto che i genitori dell'istante dovessero far fronte al fabbisogno in denaro di AP 1 – di fr. 2235.85 mensili – sulla base della rispettiva potenzialità economica, il Pretore ha dunque stabilito la disponibilità di AO 1 in fr. 1475.– mensili, mentre quella di RA 1 in fr. 2729.– mensili. Egli ha così fissato un contributo in denaro per AP 1 di fr. 784.15 mensili – arrotondati poi a fr. 785.– mensili – a suo carico, mentre la differenza di fr. 1450.85 avrebbe dovuto essere sopportata da RA 1. La “rimanenza a disposizione di AO 1” sarebbe stata da destinare al mantenimento delle altre figlie e della ex moglie, “secondo un riparto (di per sé proporzionale) che non è compito del Pretore indicare in questa sede”.
4. L'appellante sostiene che il Pretore non ha indagato i cambiamenti “intervenuti nel frattempo”, benché il principio inquisitorio glielo imponesse. Essa si riferisce, in particolare, alla nascita del fratellastro A__________, il 10 dicembre 2007. AP 1 rileva anche che i redditi e i fabbisogni della nuova famiglia della madre sarebbero mutati e non terrebbero conto della situazione attuale. Essa soggiunge poi che il reddito del padre ammonterebbe a “fr. 8000.– almeno”. Ciò posto, l'interessata afferma in sintesi che tutte le nuove circostanze “debbano essere determinate e messe a fondamento del giudizio”. Essa ritiene pertanto necessario che tutti i dati vadano aggiornati da questa Camera.
5. La fattispecie posta alla base di una sentenza civile deve trovare riscontro – per principio – nella situazione esistente al momento del giudizio (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 377 segg.; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 210, n. 102). E questa Camera lo ha ricordato anche per quanto attiene all'accertamento dei redditi da attività dipendente nelle cause di stato (RtiD I-2004 pag. 595), come pure per fissare i contributi alimentari (RtiD I-2008 pag. 1026 con richiami).
La questione di sapere poi fino a quando sia concretamente possibile addurre fatti o mezzi di prova davanti al giudice dipende dal diritto cantonale. Ora, nel Cantone Ticino fatti e mezzi di prova dovevano essere allegati, in un'azione di mantenimento (come nel caso in esame), all'udienza prevista per la conciliazione, “ogni ulteriore produzione” essendo esclusa (art. 427 cpv. 2 CPC ticinese). Nondimeno, il giudice poteva assumere d'ufficio altre prove a norma dell'art. 419b CPC ticinese (art. 427 cpv. 4 CPC ticinese). “Espleto ogni incombente” il Pretore doveva fissare un'“udienza di discussione” al termine della quale, se possibile, pronunciare la sentenza. In ogni caso la decisione doveva essere pronunciata “entro dieci giorni” da quell'udienza (art. 427 cpv. 5 CPC ticinese). Tutto ciò mirava a far sì che il pronunciato tenesse conto – per quanto possibile – delle reali ed effettive condizioni di fatto esistenti al momento del giudizio. In appello, poi, salvo casi particolari – fra i quali, segnatamente, quelli elencati all'art. 322 CPC ticinese e il principio inquisitorio illimitato proprio del diritto della filiazione (DTF 128 III 414 in alto) – vigeva la proibizione di addurre fatti e mezzi di prova nuovi (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese).
6. Nel caso precipuo il dibattimento finale non ha avuto luogo, le parti preferendo inoltrare memoriali conclusivi (entrambi del 22 dicembre 2006). Il Segretario assessore ha poi statuito il 30 marzo 2007. A seguito dell'annullamento della sentenza da parte di questa Camera pronunciato l'8 settembre 2008, il Pretore ha nuovamente deciso il 1° ottobre 2008, riprendendo pressoché integralmente, salvo adeguamenti al fabbisogno in denaro dell'istante, la decisione del Segretario assessore. Ora, la procedura ticinese obbligava il giudice a sentire le parti nel caso di rinvio qualora ci fossero “prove suppletorie o [...] mutamento nella composizione del tribunale”, mentre gli lasciava margine di giudizio – “l'autorità inferiore può procedere a un nuovo giudizio senza ricitare le parti” – negli altri casi (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, m. 5 ad art. 326 CPC). Di norma il giudice doveva quindi statuire, anche a distanza d'anni, sulla base delle risultanze dell'incarto (Rep. 1985 pag. 299 in alto; v. anche: Rep. 1985 pag. 146). Se non che, il principio inquisitorio illimitato tempera il rigore di questo precetto, il giudice dovendo indagare d'ufficio i fatti necessari all'emanazione del giudizio. E ciò vale parimenti in seconda sede, permettendo alle parti di produrre nuovi mezzi di prova (Rep. 1995 pag. 146).
Tale possibilità vale a maggior ragione qualora il giudizio del Pretore segua a grande distanza il dibattimento finale o la presentazione di memoriali conclusivi, l'emanazione della sentenza sulla base di risultanze istruttorie obsolete renderebbe il pronunciato senza senso e la decisione di prima sede si esaurirebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione. Invocando poi in appello il principio inquisitorio illimitato, questa Camera si troverebbe in simili frangenti a giudicare essa medesima nel merito come un tribunale di primo grado sulla base una fattispecie parzialmente o completamente evoluta rispetto a quella vagliata dal primo giudice. Ciò porterebbe a una totale distorsione del sistema, già per la circostanza che sul piano cantonale non sussisterebbe più alcuna autorità di ricorso.
Certo, la possibilità di invocare il principio summenzionato implica la perdita di un grado di giurisdizione. Essa è, nelle circostanze descritte, un effetto ineluttabile. Il sistema si distorce tuttavia allorché il giudice medesimo è all'origine di tale fenomeno. Accomodandosi di statuire su basi vetuste, senza indagare oltre, in una situazione del genere egli induce le parti a ricorrere in appello per ottenere sulla base di elementi nuovi una sentenza che rifletta in qualche modo la situazione al momento del giudizio. Così facendo, tuttavia, egli preclude loro un grado di giurisdizione. Ne segue che, ove si trovi a statuire con oggettivo ritardo, il primo giudice non può disconoscere il tempo trascorso. Deve consentire alle parti di essere sentite e, di conseguenza, di aggiornare i dati.
7. La fattispecie è un buon esempio di quanto testé illustrato. L'appellante fa valere in effetti che dalla data delle conclusioni in poi (ovvero dal 22 dicembre 2006) la situazione dei suoi genitori è notevolmente mutata e a sostegno di ciò produce i documenti citati (qui sopra consid. 2), in particolare AP 1 annota la nascita del fratellastro il 10 dicembre 2007 e il divorzio del padre il 20 settembre 2007. Sull'unico punto demandato al Pretore per il giudizio – la fissazione di un contributo alimentare in favore di AP 1 – in altre parole, la sentenza di primo grado sarebbe da rifare, sia per il lungo tempo trascorso tra le conclusioni delle parti e il giudizio del Pretore (22 mesi) sia per i due importanti mutamenti citati, precedenti alla decisione in esame. Mancando dati essenziali ai fini del giudizio, la sentenza impugnata va dunque annullata, non incombendo a questa Camera statuire, come nuovo giudice naturale d'istanza unica (v. anche: Guldener, op. cit., pag. 487).
8. Invero, nei processi improntati alla massima ufficiale e al principio inquisitorio, la Camera può esperire essa medesima tutte le prove ritenute idonee ai fini del giudizio (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 322 CPC). In concreto non si tratta però di assumere l'una o l'altra prova a completazione dell'istruttoria. Si tratta – come accennato (qui sopra consid. 7) – di esperire l'istruttoria vera e propria. E al riguardo, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che non compete alla Camera civile di appello sopperire alla più totale carenza probatoria e istruire essa medesima una causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Fosse vero il contrario, in tutti i processi retti dal principio inquisitorio – come quelli sul mantenimento di figli minorenni – la causa potrebbe essere istruita sommariamente in primo grado (o non essere istruita), lasciando all'autorità di ricorso il compito di supplire a ogni mancanza. Ciò non sarebbe ragionevolmente ammissibile. Il giudice di prima sede che disattende la massima ufficiale e il principio inquisitorio del diritto federale nella loro sostanza viola norme essenziali di procedura e cade nel diniego di giustizia. Ne deriva che per quanto riguarda il contributo alimentare in favore di AP 1, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice perché statuisca di nuovo sulla base di dati aggiornati, conferendo alle parti il diritto di esprimersi.
9. Certo, nella fattispecie questa soluzione può legittimamente prestare il fianco a critiche, soprattutto per la lunga attesa in sofferenza presso questa Camera. Sanzionare la nullità della sentenza impugnata a quattro anni dall'appello – e, comunque sia, a quasi sei anni dalla prima decisione – e rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio può – comprensibilmente – urtare il sentimento di giustizia delle parti, in particolare con riferimento al principio di celerità. Quest'ultimo – dandosi in concreto la presenza di figli minorenni – richiederebbe invero una decisione rapida. Ma, come detto (qui sopra consid. 7), in concreto vanno aggiornati tutti i dati, sicché una decisione della Camera non sarebbe più sollecita di un nuovo giudizio pretorile. Si può infatti ammettere una maggiore solerzia della prima sede, il giudice già conoscendo i presupposti e le basi dell'azione. Il principio di celerità sgorgante dall'art. 29 cpv. 1 Cost. – anche se duole dirlo – non va interpretato con criteri assoluti (DTF 130 I 332 consid. 5.2 con richiami). Dandosi un lasso di tempo di 22 mesi – come nella fattispecie – tra i memoriali conclusivi e la decisione impugnata e dovendosi riprendere per intero i calcoli dei redditi e dei fabbisogni è manifesto che il primo giudice non poteva più dare per attendibili i dati in suo possesso, tanto meno in presenza di figli minorenni. Né poteva accomodarsi della sentenza del Segretario assessore – annullata – e riprenderla testualmente, salvo adeguare gli importi del fabbisogno in denaro di AP 1 a suo tempo riconosciuti dalla “tabella” in vigore nel 2008. Né questa Camera può decidere in base agli atti, ormai ampiamente superati.
Per altro, il giudice medesimo ha evocato nei fatti posti a base della sentenza l'intervenuto divorzio di AO 1, ma non ne ha tratto alcuna conclusione giuridica. Per quel che è della fattispecie, l'appello merita dunque parziale accoglimento, il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata sul contributo alimentare per AP 1 dev'essere annullato e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Ciò rende necessario annullare anche il dispositivo n. 2 sull'assistenza giudiziaria e il n. 3 sulle spese e le ripetibili, al cui proposito il Pretore giudicherà nuovamente secondo l'esito della futura decisione. In sintesi, il Pretore dovrà accertare, secondo i parametri illustrati di recente dal Tribunale federale (cfr. in particolare: DTF 137 III 59 con numerosi riferimenti), la situazione finanziaria delle parti e decidere di conseguenza.
10. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma data la particolarità della fattispecie, si giustifica – in via equitativa – di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato. Sugli oneri di primo grado il Pretore si pronuncerà di nuovo in esito al futuro giudizio.
11. Per quel che è dell'assistenza giudiziaria, l'indigenza dell'appellante appare verosimile (art. 3 cpv. 1 Lag) così com'è verosimile che, sprovvista di cognizioni giuridiche, l'interessata dovesse farsi assistere da un legale per difendersi adeguatamente (art. 14 cpv. 2 Lag). Verosimile appare anche il fatto che una persona senza necessità di assistenza giudiziaria, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Meno evidente è la probabilità di esito favorevole insita nell'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). La stessa appare nondimeno data, nella misura in cui l'appellante ha censurato una grave violazione del principio inquisitorio. Ne segue che in concreto il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere accordato. L'onorario della patrocinatrice va però limitato al dispendio di tempo e all'impegno che un avvocato solerte avrebbe profuso nella redazione di un appello in cui si sarebbe limitato a far valere – essenzialmente – tale censura.
Quanto alle ripetibili, giova ricordare che un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, op. cit., pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non poteva contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Poteva solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag).
Ora, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone dunque il ricorrente allo Stato. Non v'è motivo perché in concreto non sia attribuita al richiedente una congrua indennità per ripetibili. Non fosse il caso, del resto, l'interessato andrebbe ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello, ciò che per l'ente pubblico si risolverebbe sostanzialmente in una partita di giro. Si rammenti ad ogni buon conto che l'indennità per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale della ricorrente nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato. Che in concreto – limitandosi alla censura poc'anzi evocata – può essere prudenzialmente stimato in un'ora di lavoro – considerata anche la concisione del memoriale –, sicché si giustifica di riconoscere alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 300.–.
12. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag). Non si ravvisano elementi concreti per scostarsi da tale precetto nel caso specifico, mentre che anche in questo caso non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto d'intimazione.
13. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.
2. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.
3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
4. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1 per la procedura d'appello. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà per il ricorrente al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 300.–
5. Notificazione a:
–;
–;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative, Torricella-Taverne.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.