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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.04.2010 11.2008.130

21 aprile 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,117 parole·~16 min·3

Riassunto

Modifica di contributo di mantenimento per figlio minorenne. Diniego assistenza giudiziaria

Testo integrale

Incarti n. 11.2008.130 11.2008.131

Lugano, 21 aprile 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.169 (modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 20 giugno 2005 da

AP 1 (patrocinato da PA 1)  

contro  

AO 1 (rappresentato dalla madre, , e patrocinato da__________ PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 ottobre 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolto il ricorso del 16 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1960) ha dato alla luce il 14 dicembre 1997 un bambino, AO 1, che è stato riconosciuto da AP 1 (1947). Questi era già padre di una figlia, __________ (ora maggiorenne), nata il 31 gennaio 1984 da un disciolto matrimonio. Il 3 marzo 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha approvato una convenzione del 27 gennaio 1998 in cui AP 1 si impegnava a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 600.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 700.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 800.– mensili fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari. AP 1 è ingegnere informatico, titolare della ditta __________, __________ (iscritta nel registro di commercio il 12 ottobre 2001), il cui scopo è la consulenza e l'assistenza in campo informatico.

                                  B.   Il 17 giugno 2005 AP 1 ha convenuto il figlio AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la soppressione o almeno una riduzione (non precisata) del contributo

                                         alimentare, facendo valere un notevole peggioramento della propria situazione economica. All'udienza del 20 luglio 2005, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato la richiesta, mentre il convenuto ha proposto di respingerla. L'istruttoria è cominciata quello stesso giorno ed è terminata il 30 maggio 2006. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno mantenuto le rispettive posizioni.

                                  C.   Con sentenza del 7 novembre 2006, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'azione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili. Con decreto di quello stesso giorno il Segretario assessore ha respinto anche la richiesta di assistenza giudiziaria. Adita da AP 1, il 19 agosto 2008 questa Camera ha annullato tali decisioni per difetto di giurisdizione e ha rinviato gli atti al Pretore perché si pronunciasse personalmente (inc. 11.2006.137). Statuendo il 9 ottobre 2008, il Pretore ha giudicato alla stessa stregua del Segretario assessore, rifiutando all'istante il 14 ottobre 2008 il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 13 ottobre 2008 per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare o, in subordine, una (imprecisata) riduzione del medesimo dal giugno del 2005. Con ricorso del 16 ottobre 2008 egli postula altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria in primo grado. I memoriali non hanno formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                   I.   Sul contributo alimentare per il figlio

                                   1.   Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e 286 CC) sono trattate con la procedura specia­le degli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statui­sce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   AP 1 acclude all'appello tre certificati della Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, del 26 novembre 2006, riguardanti le indennità giornaliere da lui percepite tra il 2001 e il 2003. Tali documenti sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 128 III 414 verso l'alto).

                                   3.   Il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare o togliere il contributo per un minorenne ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Poco importa che il contributo sia stato fissato per sentenza o per contratto, tranne che in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). Decisivo ai fini del giudizio è il raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori (e il figlio) al momento in cui il contributo è stato stabilito – rispettivamente al momento in cui è stato modificato l'ultima volta – e quelle in cui essi versano al momento in cui il giudice statuisce sull'azione di modifica. Quanto al cambiamento di circostanze, esso deve apparire rilevante e duraturo (I CCA, sentenza inc. 11.2007.13 del 10 giugno 2008, consid. 3 con riferimenti).

                                   4.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che l'istante era rimasto senza lavoro dal 5 settembre 2003 al 4 settembre 2005. Ha rilevato tuttavia ch'egli non spiegava come mai, nonostante guadagnasse fr. 5000.– mensili nel gennaio del 1998 quale ingegnere informatico, il suo guadagno assicurato fosse di appena fr. 2278.– mensili. Il primo giudice ha soggiunto altresì che la disoccupazione dell'interessato non sembrava duratura, che costui non aveva documentato alcuna ricerca d'impiego e che tutto si ignorava sui motivi per cui fosse rimasto senza attività lucrativa. La compagna di AP 1 aveva dichiarato invero che quest'ultimo era disoccupato sin dal 2002 e continuava a cercare lavoro. Se non che – ha soggiunto il Pretore – mal si capirebbe allora perché l'istante abbia atteso tre anni prima di chiedere la soppressione del contributo. Oltre a ciò, nulla era dato di sapere sul genere di attività da lui considerato e sui colloqui da lui avuti con eventuali datori di lavoro. In circostanze simili non si giustifica, secondo il Pretore, alcuna riduzione del contributo alimentare, per altro già inferiore a quanto prevede la tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nel caso di un ragazzo come AO 1.

                                   5.   L'appellante sostiene che, qualora non bastassero i dati da lui addotti sulla propria situazione di indigenza, il Pretore avrebbe dovuto inquisire d'ufficio. Egli ricorda di non essere stato sollecitato a recare altre prove, di avere entrate per soli fr. 1888.30 mensili rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 1963.25 mensili (onde la necessità di far capo alla pubblica assistenza), di non essere più in grado di sostentare nemmeno la figlia V__________, di essere ridotto a vivere ormai sotto il minimo esistenziale. In definitiva la sua situazione risulterebbe quindi radicalmente e stabilmente peggiorata rispetto al gennaio del 1998, quando ha firmato il noto contratto di mantenimento (memoriale, pag. 4 a 9). Il problema è che, così argomentando l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio con la motivazione del Pretore, il quale gli ha rimproverato di non avere spiegato come mai il suo guadagno assicurato fosse di soli fr. 2278.– mensili di fronte a un reddito da attività lucrativa che era di oltre il doppio, di non avere indicato quali cause avessero comportato tale drastica riduzione, di non avere illustrato come mai egli avesse interrotto la precedente attività di informatico e di non avere documentato alcuna seria ricerca d'impiego.

                                         Oppone l'istante che il convenuto non gli ha mai mosso gli addebiti rivoltigli dal Pretore, il quale avrebbe potuto sollecitarlo a fornire altre prove o indagare di propria iniziativa. Egli dimentica tuttavia che incombe a chi invoca un notevole calo di reddito per liberarsi dei propri obblighi contributivi verso un figlio minorenne delucidare – prima ancora di dimostrare – come mai la sua capacità di guadagno sia diminuita. Tale onere di allegazione non dipende dalle obiezioni o dalle contestazioni del figlio, né dalle prove che il figlio offre o alle quali rinuncia. Quanto al principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione, esso non solleva un genitore dalle proprie responsabilità processuali, né lo esonera dal sostanziare nella misura del possibile le circostanze a lui note, né impone al giudice di sostituirsi ai doveri di diligenza di lui, tanto meno quando egli è patrocinato da un legale (DTF 128 III 413 a metà con richiami; v. anche DTF 133 III 511). Sotto questo profilo l'appello si rivela quindi, già a un primo esame, destituito di fondamento.

                                   6.   L'appellante reputa che, comunque sia, le ragioni all'origine della sua diminuzione di reddito si evincono “almeno a grandi linee” dall'istruttoria, la sua compagna avendo dichiarato che da anni egli non dispensa più corsi al __________ di __________. A suo parere inoltre il persistente stato di disoccupazione “è facilmente riconducibile alla crisi del mercato con particolare riferimento al­l'età (…), classe 1947” (memoriale, pag. 9). Il modesto guadagno assicurato si ricondurrebbe dipoi al “meccanismo della scadenza di uno e più termini quadro fissati dalla cassa disoccupazione”, mentre le ricerche d'impiego sono state necessariamente verificate dalla cassa medesima, essendo tali ricerche necessarie per ottenere l'erogazione delle indennità. L'appellante fa notare infine di avere aspettato tre anni prima di postulare la riduzione del contributo alimentare per il figlio proprio allo scopo di dimostrare un cambiamento di circostanze stabile e durevole (memoriale, pag. 9 e 10).

                                         Che rispetto al gennaio del 1998 il reddito dell'appellante sia calato in misura rilevante e durevole è fuori dubbio. Poco chiare rimangono – come ha sottolineato il Pretore – le cause di tale diminuzione. Si ricordi che un genitore con obblighi di mantenimento non può ridurre a beneplacito la sua capacità contributiva. Se per motivi indipendenti dalla sua volontà egli vede contrarsi

                                         le proprie entrate, deve fare del suo meglio per rimediare (I CCA, sentenza inc. 11.2001.81 del 6 luglio 2001, con­sid. 5 con riferimenti). Dovessero poi i suoi sforzi rimanere – in tutto o in parte – senza esito, per ottenere una riduzione o una soppressione del contributo alimentare gli toccherà spiegare (oltre che dimostrare) quali motivi abbiano condotto a tale degrado e quali tentativi egli abbia intrapreso per ovviare alla situazione. Invano si cercherebbe di sapere, nella fattispecie, quando e perché l'interessato sia rimasto senza lavoro in un settore promettente come quello dell'informatica, in quali passi egli si sia cimentato per reinserirsi nel comparto professionale (o in altri) e come mai ciò non gli sia riuscito. Ch'egli non dispensi più corsi al __________ da anni poco sussidia. Ch'egli sia nato nel 1947 ancora non vuol dire che nel 2002 dovesse rimanere disoccupato, men che meno come ingegnere informatico. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si palesa finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                         Secondo l'appellante le ricerche d'impiego intraprese durante la disoccupazione già sono state verificate dall'autorità preposta allo stanziamento degli indennizzi (art. 26 LADI). Questa Camera ha già avuto modo di rammentare tuttavia che un conto è essere alla ricerca di un posto di lavoro per acquisire il diritto alle indennità di disoccupazione (appello, pag. 10, nel centro), un altro è dar prova di meritevole impegno e dimostrare di aver compiuto seri sforzi per onorare i propri obblighi alimentari. L'assicurazione contro la disoccupazione e il diritto di famiglia perseguono scopi diversi (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.100 del 15 settembre 2009, consid. 1e con rinvio a RDAT II-1999 pag. 246). I controlli della cassa di disoccupazione non vincolano dunque il giudice civile. E in concreto nulla risulta di preciso al riguardo, se non che nell'aprile del 2005 l'appellante si è visto addirittura sospendere l'erogazione delle indennità dalla cassa di disoccupazione per inosservanza degli obblighi a suo carico (incarto richiamato dalla Cassa disoccupazione __________, pag. 3 e 7). In siffatte condizioni non può desumersi ch'egli abbia fatto il possibile per ricuperare l'originaria capacità contributiva (perduta in seguito a indeterminati eventi). Anche al proposito l'appello è votato così all'insuccesso.

                                   7.   L'appellante torna a ripetere che, non fossero bastate le pro­ve da lui addotte, il Pretore avrebbe dovuto chiarire d'ufficio la fattispecie in virtù del principio inquisitorio illimitato. La tesi cade nel vuoto, come si è già si è visto (consid. 5). Nella misura poi in cui pretende di avere addotto quanto si poteva ragionevolmente esi­gere da lui, l'appellante non manca di equivocare sui termini, giacché egli ha dimostrato solo la sua indigenza. Le cause che hanno condotto a tale indigenza restano oscure, tran­ne vaghi accenni – come detto – a corsi non più dispensati per il __________, a una non meglio precisata “crisi del mercato” e all'età dell'istante. Il quale ribadisce invero che il primo giudice avrebbe dovuto promuovere indagini d'ufficio, ma non spende una parola per narrare la cronistoria che lo ha visto rimanere – lui, ingegnere informatico – disoccupato e per descrivere le eventuali iniziative destinate a ritrovare un impiego. L'appellante asserisce di non avere immaginato che gli atti richiamati dalla Cassa di disoccupazione __________ fossero tanto laconici, ma non contesta che di ciò avrebbe potuto rendersi conto. Insiste nel senso che il Pretore avrebbe dovuto richiamare atti da altre (non nominate) casse di disoccupazione o dall'Ufficio di collocamento, ma non dice perché tali atti non siano stati da lui stesso prodotti in questa sede. Una volta di più l'appello manca pertanto di consistenza.

                                   8.   Da ultimo l'appellante definisce parzialmente nullo il contratto di mantenimento da lui firmato nel gennaio del 1998 poiché lesivo del suo minimo esistenziale (memoriale, pag. 13). L'argomentazione è speciosa, un obbligato alimentare avendo sì il diritto di vedersi assicurare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, a condizione però che il reddito da lui conseguito sia adeguato all'età, alla formazione, all'esperienza professionale, allo stato di salute e alla situazione del mercato del lavoro. Se, dando prova di buona volontà, egli ha la ragionevole possibilità di guadagnare più di quanto percepisce, fa stato il reddito potenziale (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Nella fattispecie l'appellante guadagnava, come ingegnere informatico, fr. 5000.– mensili. Per accertare se il modesto reddito da lui fatto valere nell'appello (fr. 1888.30 mensili) sia adeguato alla sua capacità contributiva occorrerebbe chiarire pertanto le cause e il comportamento di lui nel caso specifico, in difetto di che ogni obbligato alimentare potrebbe ridurre i propri introiti a piacimento. Ora, le circostanze che in concreto hanno determinato il dissesto economico indipendentemente dalla volontà del debitore sono proprio quelle che l'appellante ha omesso non solo di dimostrare, ma finanche di illustrare. Anche su quest'ultimo punto l'impugnazione, inutilmente prolissa, è destinata di conseguenza al rigetto.

                                   II.   Sull'assistenza giudiziaria davanti al Pretore

                                   9.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Con­siglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è dunque ricevibile.

                                10.   Il Pretore ha rifiutato all'istante il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'argomento che la causa non aveva sin dall'inizio alcuna parvenza di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). L'appellante contesta tale apprezzamento invocando i motivi addotti nell'appello. Se non che, una causa appare senza probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria appaiono nettamente inferiori a quelle di sconfitta (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3). In concreto la valutazione del Pretore era corretta, tanto da verificarsi puntualmente. In circostanze del genere non v'era spazio per il conferimento dell'assistenza giudiziaria. La decisione impugnata merita quindi conferma.

                                  III.   Sugli oneri processuali e l'assistenza giudiziaria in appello

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova AP 1 si tiene conto ad ogni modo, moderando per quanto possibile la tassa di giustizia. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata in appello non può invece trovare accoglimento, già per il fatto che all'impugnazione mancava sin dall'inizio – come al­l'azione – ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Non si prelevano tasse o spese, infine, per il ricorso sull'assistenza giudiziaria, la cui procedura è gratuita, salvo ipotesi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranee alla fattispecie.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                12.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai

                                         fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera senz'altro la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri che l'appello verteva sulla soppressione di un contributo alimentare compreso tra fr. 600.– e fr. 800.– mensili dal giugno del 2005 fino alla maggiore età del figlio (14 dicembre 2015). La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 450.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

                                   4.   Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto.

                                   5.   Non si riscuotono tasse né spese per tale ricorso.

                                   6.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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