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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.10.2008 11.2008.126

29 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,068 parole·~5 min·5

Riassunto

Astensione del Pretore

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.126

Lugano 29 ottobre 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.31 (ipoteca legale in garanzia di contributi alle spese e agli oneri comuni) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 23 settembre 2008 dalla

Comunione dei comproprietari del CONDOMINIO “CO 1”, (rappresentata dall'amministratore PA 1,)  

contro  

CO 2, (rappresentata dall'amministratore unico PA 2,),

giudicando ora sulla dichiarazione del 3 ottobre 2008 con cui il Pretore ha dichiarato di ravvisare un caso di astensione nei riguardi della convenuta;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accertato il caso di astensione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 23 settembre 2008 la Comunione dei comproprietari del Condominio “CO 1” (particella n. 529 RFD di __________) ha chiesto al Pretore del Distretto di Leventina l'iscrizione di un'ipoteca legale sulla proprietà per piani n. 1420 (170/1000 del fondo base), appartenente alla CO 1, per l'ammontare di fr. 24 154.– con interessi al 5% (dal 1° gennaio 2008 su fr. 5100.–, dal 30 settembre 2008 su complessivi fr. 12 334.– e dal 31 gennaio 2009 fr. 6720.–) in garanzia di contributi a spese e oneri comuni scaduti. Nell'istanza essa ha postulato l'iscrizione dell'ipoteca legale già in via cautelare, senza contraddittorio.

                                  B.   Il Pretore ha comunicato alle parti il 24 settembre 2008 di astenersi dal proprio ufficio, sia perché suo padre (deceduto il 3 agosto 2006) era stato patrocinatore della CO 2 e del suo amministratore unico, sia perché la CO 2 aveva avuto “per un certo tempo” il segretariato presso lo studio d'avvocatura del padre, sia perché egli detiene in quanto membro della comunione ereditaria paterna “alcune azioni” al portatore della CO 2, il che potrebbe “legittimamente suscitare apparenza di prevenzione”. Invitate dal Pretore a esprimersi entro cinque giorni sull'astensione, le parti sono rimaste silenti. Il fascicolo della causa è quindi stato trasmesso alla Camera civile di appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Ogni Pretore è escluso dall'esercizio delle proprie funzioni nelle ipotesi enunciate dall'art. 26 CPC. Deve ricusarsi altresì ove riconosca in sé gli estremi dell'art. 27 CPC. Nell'una e nell'altra eventualità egli comunica la sua astensione alle parti (art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 CPC). Che le parti contestino l'astensione, la approvino oppure rimangano silenti, gli atti vanno sempre trasmessi – contrariamente a quanto sembra evincersi in materia di esclusione dall'art. 28 cpv. 2 CPC – alla Camera civile di appello per il giudizio (Rep. 1997 pag. 212 n. 51).

                                   2.   La legge non precisa quale “Camera civile del Tribunale di appello” (art. 30 cpv. 1 CPC) sia chiamata a statuire su esclusioni e ricuse. Ognuna delle due Camere tratta così, per principio, le

                                         astensioni che riguardano le procedure a essa attribuite per materia (art. 48 lett. a e b LOG). Può accadere di conseguenza che in cause di diverso oggetto pendenti davanti allo stesso Pretore un'astensione vada trattata dalla prima Camera civile e un'altra dalla seconda Camera civile. Senza dimenticare che di esclusioni e ricuse possono occuparsi anche la Camera di esecuzione e fallimenti (su appello) e la Camera di cassazione civile (su ricorso per cassazione: art. 327 lett. c CPC).

                                   3.   Le competenze parallele delle Camere appena citate in tema di esclusione e ricusa non comportano, di regola, inconvenienti maggiori. Verificandosi circostanze particolari, nondimeno, tali attribuzioni concorrenti possono offendere l'economia processuale, se non comportare il rischio di giudizi contraddittori (in specie nella valutazione delle “gravi ragioni” cui si riferisce l'art. 27 lett. b CPC ai fini di una ricusa, le quali implicano l'esercizio di un certo potere d'apprezzamento). Nei casi in cui una Camera abbia già ripetutamente sindacato l'astensione di un determinato Pretore relativamente a una determinata parte in causa può apparire ragionevole, ciò posto, che tale Camera continui a trattare lo stesso caso di astensione – d'intesa con la Camera competente per materia – anche in procedimenti successivi. Una possibilità analoga figura del resto, sul piano federale, all'art. 23 cpv. 1 LTF (che ha ripreso l'art. 16 cpv. 1 vOG).

                                   4.   Nella fattispecie la seconda Camera civile ha già avuto modo di approvare l'autoricusazione del Pretore del Distretto di Leventina (art. 27 lett. b CPC) nei confronti della CO 2 in tre occasioni pressoché identiche (sentenze inc. 12.2007.210 del 12 ottobre 2007, inc. 12.2008.129 del 20 giugno 2008, inc. 12.2008.155 dell'11 agosto 2008). Un'ulteriore istanza pretorile, del 24 ottobre 2008, è pervenuta nei giorni scorsi a tale Camera. Appare ragionevole dunque che gli ulteriori procedimenti di astensione relativi a quel Pretore nei riguardi di quella stessa parte in causa continuino a essere sindacati dai medesimi giudici, ferma restando la competenza della prima Camera civile a dirimere – ove se ne presentasse il caso – il contenzioso sull'iscrizione dell'ipoteca legale. Interpellata dal presidente della prima Camera civile, la presidente della seconda Camera civile ha il espresso il consenso del suo collegio. Nulla osta perciò alla trasmissione degli atti.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Gli atti relativi al procedimento di astensione riguardante il Pretore del Distretto di Leventina nei confronti della CO 2 formanti oggetto della causa DI.2008.31 sono trasmessi alla seconda Camera civile del Tribunale di appello per il giudizio.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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