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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.08.2012 11.2008.116

27 agosto 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,264 parole·~6 min·3

Riassunto

Stralcio per desistenza (ritiro dell'appello in seguito a transazione giudiziaria)

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.116

Lugano 27 agosto 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente, Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.181 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'8 settembre 2006 da

AP 1 (ora patrocinato dall'avv.)  

contro  

AO 1 (ora patrocinata dall'avv.)   e   AO 2 (patrocinato dall'avv. dott.);  

Ritenuto

in fatto:                          che nell'ambito di un dissidio inerente a una servitù di vista, AP 1 ha convenuto, l'8 settembre 2006, davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna la AO 1 come pure AO 2 con una richiesta di provvedimenti cautelari e finanche “supercautelari”;

                                         che con l'istanza citata l'interessato ha chiesto di ordinare all'Ufficiale del registro fondiario di __________ l'iscrizione in forma provvisoria – a carico del fondo di proprietà di AO 2 (fondo n. 1122 RFD di __________) – di una servitù di “limitazione altezza piantagioni e costruzioni” in favore del proprio fondo così come di proibire ai convenuti di “continuare/eseguire, rispettivamente far continuare/eseguire da terzi” lavori di costruzione sul fondo intestato ad AO 2 nella misura in cui ledono l'esercizio della servitù da lui rivendicata;

                                         che con “decreto supercautelare” di medesima data, il Pretore ha ordinato all'Ufficiale dei registri di __________ di annotare a carico del fondo n. 1122 il fatto che AP 1 rivendica l'esistenza della servitù limitazione di altezza;

                                         che, durante l'udienza dell'11 febbraio 2008 indetta per la discussione cautelare, AO 2 ha aderito alla richiesta di annotare provvisoriamente a registro fondiario “il fatto che l'istante AP 1, __________, rivendica l'esistenza della servitù limitazione altezza piantagioni e costruzioni” e l'istante ha allora replicato sostenendo che “la problematica della sospensione dei lavori è ormai superata”, definendola quindi “priva d'oggetto”;

                                         che, ciò posto, il Pretore, con decreto del 27 agosto 2008, ha dapprima confermato l'annotazione già ordinata in via “supercautelare”, ha poi dato atto del fatto che l'istante ha ritirato la domanda di sospensione dei lavori e ha infine respinto l'istanza per carente legittimazione passiva nella misura in cui essa è stata presentata nei confronti della AO 1, ponendo a carico dell'istante la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 50.– e condannandolo a rifondere ad AO 2 e alla AO 1 fr. 3000.– ciascuno a titolo di ripetibili;

                                         che contro il citato decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 settembre 2008 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo sul dispositivo degli oneri processuali e delle ripetibili – di riformarlo nel senso di dare atto che la domanda di sospensione dei lavori è divenuta priva d'oggetto e di porre la tassa di giustizia e le spese a carico suo e di AO 2 in ragione di un mezzo ciascuno, precisando che quest'ultimo gli deve versare fr. 1500.– a titolo di ripetibili, mentre alla AO 1 vanno riconosciuti solo fr. 1000.– per ripetibili;

                                         che con decreto del 16 settembre 2008 il Presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo;

                                         che nelle loro osservazioni del 20 ottobre 2008 sia AO 2 sia la AO 1 chiedono di respingere l'appello;

                                         che in data ignota le parti hanno sottoscritto una “transazione giudiziale” in cui è previsto, fra altre cose, il ritiro da parte di AP 1 del proprio appello dell'11 settembre 2008 contro il decreto del 27 agosto 2008, lasciando a questa Camera il giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili (punto 6);

                                         che detto accordo è stato presentato al Pretore durante un'udienza del 9 (recte: 1°) giugno 2012;

                                         che con decisione del 19 giugno 2012 il Pretore ha dato atto alle parti dell'avvenuta transazione – integrandola nel decreto di stralcio – e ha tolto dai ruoli le procedure ancora pendenti;

considerando

in diritto:                        che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione (art. 405 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie il decreto impugnato del Pretore è stato notificato a AP 1 il 1° settembre 2008, onde l'applicabilità all'appello della vecchia procedura civile ticinese;

                                         che nella “transazione giudiziale” di data ignota, ma consegnata al Pretore all'udienza del 9 (recte: 1°) giugno 2012 – e da lui considerata “parte integrante” del decreto di stralcio del 19 giugno 2012 –, AP 1 ha, in particolare, dichiarato di ritirare l'appello da lui interposto contro il decreto del 27 agosto 2008, lasciando la decisione sugli oneri processuali e le ripetibili d'appello al giudizio di questa Camera (punto 6);

                                         che nelle circostanze descritte si deve prendere atto del ritiro dell'appello e stralciare la causa dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese);

                                         che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

                                         che la tassa di giustizia va ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 vLTG);

                                         che date le particolarità del caso le ripetibili possono essere fissate in via d'equità o d'adeguatezza (art. 13 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1], applicabile alla fattispecie);

                                         che, ciò posto, le osservazioni presentate dalla AO 1 di, essenzialmente, una pagina e mezzo non paiono avere cagionato soverchio lavoro al di lei patrocinatore;

                                         che esso può così essere prudenzialmente stimato in un'ora di lavoro;

                                         che le osservazioni di AO 2 sono più corpose;

                                         che, per la redazione delle stesse si può con prudenza apprezzare un dispendio di all'incirca quattro ore;

                                         che, per quantificare la tariffa dell'indicato dispendio, si giustifica di ispirarsi – per analogia – al citato regolamento e di riconoscere ai patrocinatori un'indennità di fr. 280.– l'ora (art. 12), cui aggiungere anche una valutazione forfettaria delle spese (10%: art. 6 cpv. 1) come pure l'imposta sul valore aggiunto (art. 14);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC ticinese,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia (ridotta)     fr. 150.–

                                         b) spese                                      fr.   50.–

                                                                                              fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà un'indennità di fr. 400.– per ripetibili alla AO 1 e una di fr. 1400.– ad AO 2.

                                   3.   Notificazione a:

–; –; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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