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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.10.2010 11.2008.115

22 ottobre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·965 parole·~5 min·2

Riassunto

Stralcio della causa per ritiro dell'appello; caducità dell'appello adesivo;

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.115

Lugano 22 ottobre 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.966 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 agosto 2006 da

AA 1, (patrocinata dall' PA 2,)  

contro  

AA 1 (patrocinato dall' PA 1,);

                                         premesso che con sentenza del 20 agosto 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato la figlia P__________ (1994) a quest'ultima, ha regolato il diritto di visita del padre, ha istituito una curatela educativa e ha fissato contributi alimentari indicizzati in favore alla moglie, come pure della figlia P__________ e della figlia C__________ (maggiorenne) dal 1° settembre 2006;

                                         rammentato che con la sentenza stessa il Pretore ha condannato AP 1 a consegna­re alla moglie una Mercedes-Benz “560”, ha obbligato il medesimo a consegnare alla moglie entro 10 giorni gli estratti di tutti i conti di cui è titolare o beneficiario economico con la relativa mo­vimentazione dal 1° gennaio 2006 in poi e ha ordinato il blocco di tutte le relazioni riconducibili al marito presso la __________ di __________, __________, __________ di __________ e la __________;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 settembre 2008 per ottene­­­­-re l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati solo dal 1° feb-braio 2007, l'assegnazione dell'alloggio coniugale a sé medesi­­-mo, l'affidamento della figlia P__________, la regolamentazione del diritto di visita materno, la revoca della curatela educativa, l'annullamento di qualsiasi contributo alimentare in favore della moglie e della figlia C__________, come pure dell'ordine inteso alla consegna della Mercedes-Benz “560” all'istante e dell'obbligo di informare la moglie sulla propria sostanza, con liberazione di tutti i conti og­getto del blocco;

                                         ricordato che con decreto del 15 settembre 2008 il presiden­te di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensi­­­vo contenuta nell'appello;

                                         considerato che nelle sue osservazioni del 9 ottobre 2008 AA 1 propone – previa concessione dell'assistenza giudi­­­-ziaria – di respingere l'appello e con appello adesivo chiede di aumentare i contributi alimentari per sé, per la fi­­­­­­­glia P__________ e per la figlia C__________ dal 1° luglio 2007 in poi;

                                         rilevato che nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2008 AP 1 conclude per la reiezione dell'appello adesivo;

                                         constatato che con decreto del 22 ottobre 2009 il Pretore ha ordinato lo sblocco parziale dei beni facenti capo a AP 1;

                                         accertato che il 23 luglio 2010 il Pretore ha comunicato alla Camera di avere pronunciato quello stesso giorno il divorzio tra le parti e di avere omologato un accordo completo sui relativi effetti, compreso quello secondo cui AP 1 dichiara di ritirare l'appello in materia di protezione dell'unione coniugale;

                                         osservato che nelle circostanze descritte l'appello dell'8 settem-bre 2008 va stralciato dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC);

                                         specificato che, avendo carattere accessorio, l'appello adesivo dev'essere tolto a sua volta dai ruoli siccome privo d'oggetto;

                                         precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente de-ve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa ca-gionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ri-petibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

                                         stabilito che in conseguenza di ciò AP 1 va chiamato a sopportare anche tutte le conseguenze pecuniarie risultanti dalla caducità dell'appello adesivo;

                                         posto che l'attribuzione di adeguate ripetibili, il cui ammontare è senza dubbio alla portata del marito, rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla moglie con le osservazioni all'appello e l'appello adesivo;

                                         ritenuto in ogni modo che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,    

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello principale. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  150.–

                                         b) spese                         fr.    50.–

                                                                                 fr.  200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 3500.– per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto.

                                   4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 750.– per ripetibili.

                                   5.   La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AA 1 è dichiarata senza oggetto.

                                   6.   Intimazione a:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                            La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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