Incarto n. 11.2008.112
Lugano 29 dicembre 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.31 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pre-tura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 5 ottobre 2005 da
AO 1, __________ (patrocinato PA 1, __________)
contro
AP 1, __________ (ZH) (patrocinata __________,);
premesso che con sentenza del 31 luglio 2008 il Pretore del
Distretto di Leventina ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1946) e AP 1 (1946), cittadina tailandese;
ricordato che, per quanto riguarda le conseguenze del divorzio, il Pretore ha riconosciuto a ogni coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale quota non appena la sentenza di divorzio fosse passata in giudicato, ha condannato AO 1 a versare alla moglie la somma di fr. 36 485.60 in liquidazione del regime dei beni (ogni coniuge rimanendo proprietario dei beni in suo possesso) e ha respinto tutte le altre domande, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 900.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
rilevato che con decisioni di quello stesso giorno il Pretore ha respinto le richieste di assistenza giudiziaria presentate dai coniugi;
preso atto che contro la citata sentenza AP 1 è insorta con un appello del 22 agosto 2008 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, la metà degli averi depositati su un conto di risparmio intestato al marito presso la Banca __________ di __________ (fr. 14 413.75 il 5 ottobre 2005), la metà del capitale maturato su una polizza di assicurazione sulla vita a lui intestata (fr. 59 159.– il 31 gennaio 2003), la metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza (fr. 267 317.60) e lo stanziamento di una provvigione ad litem di fr. 6500.–, appellando pure, quello stesso giorno, il rifiuto dell'assistenza giudiziaria;
constatato che il 1° settembre 2008 AO 1 ha intro-dotto a sua volta un appello nel quale ha chiesto di riformare il giudizio impugnato fissando in fr. 31 812.– l'importo da versare alla moglie in liquidazione del regime dei beni;
rammentato che con decisione del 10 settembre 2008 la richie-sta di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta è stata respinta;
osservato che con ordinanza del 9 ottobre 2008 il presidente di questa Camera ha sospeso, su richiesta delle parti, la procedura di appello fino al 30 gennaio 2009 per agevolare una composi-zione della causa nelle vie amichevoli;
accertato che con lettera del 18 dicembre 2008 le parti hanno comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo, chie-dendo di conseguenza lo stralcio degli appelli dai ruoli, consa-pevoli del fatto che senza riprodurre la transazione stragiudiziale nell'odierno decreto passerà in giudicato la sentenza del Pretore;
appurato che le parti hanno consensualmente pattuito di com-pensare le ripetibili, ciò che giustifica di suddividere gli oneri processuali tra loro in ragione di metà ciascuno;
ritenuto che la tassa di giustizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia della circostanza che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto dell'intervenuto accordo. Gli appelli sono stralciati dai ruoli per transazione.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, com-pensate le ripetibili.
3. Intimazione:
;.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecunia- rio il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la contro- versia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.