Incarto n. 11.2008.109
Lugano, 8 marzo 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.152 (iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 15 novembre 2007 dalla
AO 1, (già AO 1,) (patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1 e AP 2, AP 19 AP 3 AP 4 ed AP 5, AP 6 AP 7 AP 8 AP 9 e AP 10 AP 11 AP 12 e AP 13,
AP 14 AP 15 AP 16 AP 17 ed AP 18,
(patrocinati da __________,) CO 1 e CO 2, CO 3 e CO 4, (patrocinati dall'. PA 3,);
giudicando ora sul decreto del 16 luglio 2008 con cui il Pretore ha respinto un'eccezione di clausola compromissoria sollevata il 4 febbraio 2008 da AP 1 e AP 2, AP 19, AP 3, AP 4 ed AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP 10, AP 11, AP 12, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17 ed AP 18;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 25 agosto 2008 presentato da AP 1 e AP 2, AP 19, AP 3, AP 4 ed AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP 10, AP 11, AP 12 e AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17 ed AP 18 contro il decreto emesso il 16 luglio 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2, comproprietari della particella n. 9 RFD di __________, costituita in proprietà per piani prima della costruzione (dalla n. 15 718 alla n. 15 737, più la n. 17 152 e la n. 17 178), hanno commissionato nel 2005 alla AO 1 opere da capomastro per l'edificazione di un palazzo. I lavori sono stati eseguiti fra l'ottobre del 2005 e il febbraio del 2007. Prima dei lavori, ma anche in corso d'opera, alcune proprietà per piani sono state vendute a terzi.
B. Il 9 maggio 2007 la AO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna l'iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori su tutte le proprietà per piani della particella n. 9 per complessivi fr. 418 452.80 con interessi, pari all'ammontare della sua mercede scoperta, da ripartire come segue in proporzione al valore delle 22 unità:
fr. 25 944.10 sulla proprietà per piani n. 15 718,
fr. 20 085.75 sulla proprietà per piani n. 15 719,
fr. 21 759.55 sulla proprietà per piani n. 15 720,
fr. 17 575.— sulla proprietà per piani n. 15 721,
fr. 13 390.50 sulla proprietà per piani n. 15 722,
fr. 10 042.90 sulla proprietà per piani n. 15 723,
fr. 20 085.75 sulla proprietà per piani n. 15 724,
fr. 10 042.85 sulla proprietà per piani n. 15 725,
fr. 20 922.65 sulla proprietà per piani n. 15 726,
fr. 20 922.65 sulla proprietà per piani n. 15 727,
fr. 10 461.30 sulla proprietà per piani n. 15 728,
fr. 22 178.— sulla proprietà per piani n. 15 729,
fr. 20 085.75 sulla proprietà per piani n. 15 730,
fr. 10 879.75 sulla proprietà per piani n. 15 731,
fr. 25 525.65 sulla proprietà per piani n. 15 732,
fr. 18 830.35 sulla proprietà per piani n. 15 733,
fr. 11 716.65 sulla proprietà per piani n. 15 734,
fr. 24 688.70 sulla proprietà per piani n. 15 735,
fr. 33 476.20 sulla proprietà per piani n. 15 736,
fr. 33 476.20 sulla proprietà per piani n. 17 178,
fr. 28 454.80 complessivi sulle 19 quote di comproprietà della proprietà per piani n. 15 737 (autorimessa) e
fr. 31 383.95 sulla proprietà per piani n. 17 152.
Il Pretore ha accolto la richiesta quello stesso giorno inaudita parte. Al contraddittorio del 10 settembre 2007 i titolari delle proprietà per piani non si sono opposti alle iscrizioni provvisorie. CO 1 e CO 2, comproprietari delle unità n. 15 723, 15 726, 15 732, 15 736, 17 178 e di sei quote dell'unità n. 15 737 (autorimessa) hanno chiesto nondimeno di poter sostituire le ipoteche legali a carico dei loro fondi con un deposito di fr. 117 000.–.
C. Statuendo il 28 settembre 2007, il Pretore ha confermato le iscrizioni provvisorie ordinate senza contraddittorio, ha consentito ad CO 1 e CO 2 di sostituire le iscrizioni sulle loro proprietà per piani con una garanzia di fr. 125 000.– da versare su un conto della Pretura e ha impartito alla AO 1 un termine fino al 15 novembre 2007 per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali. Il 1° ottobre 2007 CO 1 e CO 2 hanno venduto la proprietà per piani n. 15 732 e due quote della proprietà per piani n. 15 737 a CO 3 e CO 4. Su richiesta degli stessi CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 il Pretore ha poi ordinato il 23 ottobre 2007, dopo avere verificato il deposito della garanzia, la cancellazione delle iscrizioni provvisorie sulle proprietà per piani n. 15 723, 15 726, 15 732, 15 736, 17 178 e su sei quote della proprietà per piani n. 15 737 (inc. DI.2007.78).
D. Il 15 novembre 2007 la AO 1 ha convenuto AP 1 e AP 2, AP 19, AP 3, AP 4 ed AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP 10, AP 11, AP 12 e AP 13, AP 14, AP 15, AP 16AP 17 ed AP 18, CO 1 e CO 2, CO 3 e CO 4 per ottenere l'iscrizione definitiva di tutte le ipoteche legali provvisorie degli artigiani e imprenditori rimanenti, ossia:
fr. 25 944.10 sulla proprietà per piani n. 15 718,
fr. 20 085.75 sulla proprietà per piani n. 15 719,
fr. 21 759.55 sulla proprietà per piani n. 15 720,
fr. 17 575.— sulla proprietà per piani n. 15 721,
fr. 13 390.50 sulla proprietà per piani n. 15 722,
fr. 20 085.75 sulla proprietà per piani n. 15 724,
fr. 10 042.85 sulla proprietà per piani n. 15 725,
fr. 20 922.65 sulla proprietà per piani n. 15 727,
fr. 10 461.30 sulla proprietà per piani n. 15 728,
fr. 22 178.— sulla proprietà per piani n. 15 729,
fr. 20 085.75 sulla proprietà per piani n. 15 730,
fr. 10 879.75 sulla proprietà per piani n. 15 731,
fr. 18 830.35 sulla proprietà per piani n. 15 733,
fr. 11 716.65 sulla proprietà per piani n. 15 734,
fr. 24 688.70 sulla proprietà per piani n. 15 735,
fr. 23 034.80 complessivi su 13 quote di comproprietà della proprietà per piani n. 15 737 (autorimessa) e
fr. 31 383.95 sulla proprietà per piani n. 17 152.
per complessivi fr. 323 065.40 con interessi. La AO 1 ha chiesto inoltre che fosse accertato un suo credito di complessivi fr. 95 387.40 con interessi per lavori eseguiti sulle proprietà per piani n. 15 723 (fr. 10 042.90), n. 15 726 (fr. 20 922.65), n. 15 732 (fr. 25 525.65), n. 15 736 (fr. 31 383.95), n. 17 178 (fr. 2092.25), come pure su sei quote di comproprietà della proprietà per piani n. 15 737 (fr. 5420.–) garantito dal noto deposito di fr. 125 000.–, con diritto di ottenerne il pagamento “in funzione del credito per mercede d'appalto che verrà riconosciuto all'attrice nella parallela azione creditoria” da promuovere verso i committenti.
E. Il Pretore ha intimato la petizione il 21 novembre 2007 ai convenuti, assegnando loro un termine di 30 giorni per la risposta. CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno comunicato il 4 dicembre 2007 di rinunciare a costituirsi in giudizio, chiedendo nondimeno che un eventuale sblocco del deposito in garanzia fosse condizionato al loro accordo. Con pubblicazione del 21 gennaio 2008 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio la AO 1 ha poi cambiato ragione sociale in AO 1. Il 4 febbraio 2008 AP 1 e AP 2, AP 19, AP 3, AP 4 ed AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP 10, AP 11, AP 12 e AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17 ed AP 18 hanno presentato un memoriale di risposta “limitata all'eccezione di incompetenza materiale”, facendo valere che nel capitolato d'appalto stipulato il 26 luglio 2005 dalla AO 1 con AP 1 e AP 2 figura la seguente clausola compromissoria:
25.2 In caso di contestazioni che non potessero essere composte direttamente tra la STA [= i committenti] e la direzione dei lavori da una parte e l'ASS [= assuntore] dall'altra, verrà nominato un arbitro unico nella persona del Pretore pro tempore di Locarno Campagna. Egli si atterrà nella forma delle disposizioni del formulario SIA n. 150 (Regolamento in materia di perizia e arbitrati).
In ragione di ciò gli eccipienti hanno proposto di respingere la petizione e di ordinare la cancellazione delle ipoteche legali provvisorie. Il Pretore ha convocato le parti alla discussione del 9 aprile 2008. CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 non sono comparsi. Gli altri convenuti hanno confermato la loro eccezione, mentre l'attrice l'ha contestata, rilevando – tra l'altro – che il capitolato d'appalto (“modulo d'offerta n. 8”) contenente la clausola compromissoria non era firmato.
F. Il 25 e 28 aprile 2008 AP 1 e AP 2, AP 19AP 3, AP 4 ed AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP 10, AP 11, AP 12 e AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17 ed AP 18 hanno inviato al Pretore una copia del capitolato con la firma dall'ing. __________ in rappresentanza della ditta attrice, come pure una copia del contratto di appalto firmata dallo stesso ingegnere e dai committenti. La AO 1 si è opposta alla produzione dei documenti, definita tardiva. Statuendo con ordinanza del 16 luglio 2008, il Pretore non ha ammesso la produzione dei due documenti e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 200.–) a carico degli eccipienti in solido, tenuti a rifondere solidalmente all'attrice fr. 300.– per ripetibili. Con decreto di quello stesso giorno, contestuale all'ordinanza, il Pretore ha respinto anche l'eccezione di clausola compromissoria, addebitando gli oneri processuali (fr. 500.– complessivi) agli eccipienti in solido, condannati a rifondere solidalmente all'attrice fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
G. Contro il decreto predetto AP 1 e AP 2, AP 19, AP 3, AP 4 ed AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP 10, AP 11, AP 12 e AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17 ed AP 17 sono insorti il 25 agosto 2008 a questa Camera, chiedendo che – previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la loro eccezione e di respingere la petizione o, in subordine, di annullare il decreto e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Il 27 agosto 2008 il Pretore ha conferito all'appello effetto sospensivo. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Prima ancora che il Pretore statuisse, il 29 novembre 2007, la proprietà per piani n. 15 726 è stata acquistata, insieme con due quote della proprietà per piani n. 15 737, da __________ e __________ in ragione di un mezzo ciascuno. Il 30 gennaio 2008 CO 1 e CO 2 hanno ceduto inoltre a __________ e CO 4 la proprietà per piani n. 17 178, ricevendo in permuta due quote della proprietà per piani n. 15 737. Il 18 febbraio 2008 AP 9 ha acquistato anche la mezza quota della proprietà per piani n. 15 728 di AP 10. Il 2 maggio 2008 __________ e __________ hanno comperato, un mezzo ciascuno, la proprietà per piani n. 15 723. In pendenza di appello poi, il 13 marzo 2009, AP 12 ha ricevuto in seguito a divisione ereditaria anche la mezza proprietà per piani n. 15 730 che apparteneva a AP 13. Nessuno dei nuovi proprietari è subentrato in lite ai danti causa, sicché l'attuale processo continua fra le parti originarie (art. 110 cpv. 1 prima frase CPC), ma la sentenza passerà in giudicato anche nei confronti degli aventi causa, riservate le disposizioni del diritto civile circa l'acquisto di terzi in buona fede (art. 110 cpv. 1 seconda frase CPC).
2. Il giudice esamina su domanda di parte le eccezioni processuali, e precipuamente quelle che possono essere proposte per difetto di competenza territoriale o per l'esistenza di un compromesso arbitrale o di una clausola compromissoria, o per il fatto che la stessa lite è già pendente o è già stata giudicata (art. 98 CPC). Sulle eccezioni processuali, come sui presupposti processuali, il giudice statuisce con decreto (art. 100 cpv. 1 con rinvio all'art. 96 CPC). Ora, nelle cause appellabili i “decreti” sono sì impugnabili nel termine ordinario, ma l'appello è trattato – se non gli è accordato effetto sospensivo – solo “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC). Nella fattispecie il primo giudice, cui incombeva la decisione (Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo), ha conferito all'appello effetto sospensivo. Esperito in tempo utile (art. 308 cpv. 1 combinato con l'art. 133 cpv. 1 lett. b CPC), l'appello in esame è dunque ricevibile.
3. Il Pretore ha accertato anzitutto che la produzione degli esemplari firmati del capitolato e del contratto d'appalto era tardiva, che i due documenti non potevano essere versati agli atti nemmeno facendo capo a un'assunzione suppletoria di prove e che quindi entrambi si rivelavano improponibili. Ciò posto, egli ha rilevato che la clausola compromissoria non risultava essere stata in qualche modo sottoscritta, come prescrive il Concordato intercantonale sull'arbitrato. A prescindere da ciò – ha rilevato il primo giudice – solo AP 1 e AP 2 erano parte al contratto d'appalto, mentre gli altri eccipienti sono stati convenuti in giudizio unicamente propter rem, nella loro veste di proprietari dei fondi su cui sono avvenuti i lavori. Costoro non potevano invocare pertanto, comunque fosse, la pretesa clausola compromissoria.
4. Gli appellanti sottolineano come i due documenti firmati siano stati esibiti prima che il Pretore assegnasse loro l'ultimo termine di dieci giorni per presentare la risposta (art. 169 cpv. 1 CPC). E siccome nella fase relativa allo scambio degli allegati preliminari documenti nuovi possono essere versati agli atti senza formalità, il Pretore non poteva – a loro avviso – dichiarare le due prove irricevibili. Che poi tali documenti siano siglati dal solo ingegner __________, titolare di un diritto di firma collettiva a due, poco importa, la sua sottoscrizione essendo stata implicitamente ratificata dagli altri membri del consiglio di amministrazione. Gli appellanti soggiungono altresì che, in ogni modo, la clausola compromissoria è valida a prescindere dai due noti documenti. L'attrice medesima, infatti, ha prodotto il modulo del capitolato e il contratto d'appalto (seppure non firmati) a sostegno delle proprie tesi, menzionandoli espressamente nella petizione, ed essa medesima li ha compilati. Il patto d'arbitrato era pertanto noto e accettato. Gli appellanti si reputano infine legittimati a invocare la clausola compromissoria perché l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale implica la verifica della mercede pretesa dall'artigiano o imprenditore, la quale deriva in concreto dal modulo del capitolato in cui la clausola figura.
5. In primo luogo gli appellanti lamentano – come detto – che il Pretore abbia rifiutato le due prove documentali da loro offerte. Non chiedono tuttavia che questa Camera assuma tali prove essa medesima (art. 322 lett. b CPC). Ciò renderebbe superflua di per sé ogni altra disamina. Ad ogni buon conto, si volesse proseguire nella trattazione della doglianza, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte per le ragioni in appresso.
a) La verifica dei presupposti e delle eccezioni processuali è una questione di forma. Ora, sulle questioni di forma il giudice non è tenuto a statuire separatamente dal merito. La procedura ordinaria appellabile gli consente, a sua discrezione, di ordinare l'accertamento dei presupposti e delle eccezioni processuali anche in via preliminare (art. 99 cpv. 1 CPC). Il che può avvenire già prima che sia terminato lo scambio degli allegati, “in una sorta d'incidente processuale” (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 315 nota 377). Dovesse poi accertare l'esistenza del presupposto o ritenere infondata l'eccezione processuale, il giudice statuirà con decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). Dovesse ravvisare invece la mancanza del presupposto o ritenere fondata l'eccezione processuale, egli statuirà con sentenza, respingendo la petizione in ordine (art. 99 cpv. 2 CPC), sempre che il vizio di forma non sia sanabile “entro breve termine” (art. 99 cpv. 3 CPC).
b) L'accertamento preliminare dei presupposti e delle eccezioni processuali cui si è appena accennato non è l'unica possibilità offerta dal rito ordinario. Nelle cause appellabili, in effetti, il giudice può ancora limitare l'udienza preliminare all'esame di tali questioni (art. 181 cpv. 1 CPC). Se egli opta per questa possibilità, la causa continuerà sul solo tema dei presupposti e delle eccezioni processuali finché esse non saranno state “decise con un giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC). Dovesse poi accertare l'esistenza del presupposto o ritenere infondata l'eccezione processuale, il giudice statuirà – alla stessa stregua di quanto si è visto dianzi – con decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). Dovesse ravvisare invece la mancanza del presupposto o ritenere fondata l'eccezione processuale, egli statuirà con sentenza, respingendo la petizione in ordine (art. 99 cpv. 2 CPC), sempre che il vizio di forma non sia sanabile “entro breve termine” (art. 99 cpv. 3 CPC).
c) In concreto si versa senza dubbio nella prima ipotesi. Visto che una parte dei convenuti aveva presentato un memoriale di risposta “limitata all'eccezione di incompetenza materiale”, facendo valere l'esistenza di una clausola compromissoria, con ordinanza del 5 febbraio 2008 il Pretore ha disposto l'accertamento immediato dell'eccezione processuale (art. 99 cpv. 1), convocando le parti alla discussione (art. 93 CPC per analogia). All'udienza del 9 aprile 2008 l'attrice ha contestato l'eccezione, gli eccipienti hanno replicato e l'attrice ha duplicato. Non sono state notificate prove oltre ai documenti prodotti con i memoriali. Nessuna delle parti avendo chiesto un dibattimento finale, si è chiusa così la procedura di accertamento preliminare dell'eccezione processuale. Dopo tale
udienza non era più possibile allegare documenti, se non facendo capo all'art. 138 CPC (restituzione in intero) o all'art. 192 cpv. 1 CPC (assunzione suppletoria di prove). Il Pretore, interpretando di sua iniziativa come istanza di assunzione suppletoria di prove le lettere accompagnatorie del 25 e 28 aprile 2008 con cui gli eccipienti avevano inviato i due documenti in Pretura, ha escluso gli estremi dell'art. 192 cpv. 1 CPC. Nell'appello gli eccipienti non pretendono che, così decidendo ai fini del decreto nella contestuale ordinanza, il Pretore sia caduto in errore. Ne segue che su questo primo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
6. Gli appellanti affermano che il Pretore avrebbe dovuto ravvisare l'esistenza di un patto d'arbitrato anche a prescindere dai due documenti da loro esibiti il 25 e 28 aprile 2008. Sostengono che l'attrice medesima ha prodotto il capitolato e il contratto d'appalto a sostegno delle proprie tesi, menzionando espressamente entrambi i documenti nella petizione, ed essa medesima ha compilato il modulo del capitolato. Onde la fondatezza dell'eccezione processuale.
a) Un patto d'arbitrato richiede imperativamente la forma scritta (art. 6 cpv. 1 combinato con l'art. 1 cpv. 3 CIA). Il rispetto della forma scritta si valuta in applicazione analogica degli art. 13 segg. CO (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 169 n. 2 ad art. 6; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, pag. 56, n. 1 ad art. 6; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 63, § 11 cifra VI n. 1a). In virtù dell'art. 13 cpv. 1 CO un patto d'arbitrato va firmato pertanto da tutti i contraenti, anche se le firme non devono necessariamente figurare in un documento unico. Uno scambio di esemplari dello stesso contratto recanti ognuno la firma di un contraente o uno scambio di corrispondenza dal quale si evince l'accettazione dell'offerta altrui è sufficiente (Jolidon, loc. cit.; Lalive/Poudret/Reymond, pag. 57, n. 1 ad art. 6 CIA; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., pag. 63, § 11 cifra VI n. 1b).
b) Nella fattispecie risulta unicamente, fra i documenti ammessi dal Pretore, una fotocopia del capitolato (“modulo d'offerta n. 8”), apparentemente preparato dai committenti e compilato dall'attrice (doc. 1). Il frontespizio è redatto in stampatello con il nome, l'indirizzo e i numeri di telefono della ditta. Nello spazio riservato a luogo e data figura l'indicazione “__________, 26.07.05” e in quello riservato alla firma dell'offerente la dicitura “AO 1”, sempre in stampatello (pag. 1 in fondo). Più oltre si ripetono, nello stesso modo, il luogo e la data con la stessa dicitura “AO 1” in stampatello (pag. 16 in fondo). Il documento non reca alcuna firma né di un responsabile della AO 1 né di un committente. Che ciò basti per integrare i requisiti di una clausola compromissoria scritta risulta quindi escluso già di primo acchito. Anche sotto questo profilo l'appello manca perciò di consistenza.
c) Si aggiunga che, contrariamente a quanto gli appellanti asseriscono, fra i documenti che l'attrice ha accluso alla petizione non si annovera né il capitolato né il contratto d'appalto. E neppure è certo che la AO 1 abbia prodotto tali documenti per ottenere l'iscrizione provvisoria delle ipoteche legali. All'istanza del 9 maggio 2007 la ditta aveva sì allegato un “classificatore contratto, corrispondenza, regie, richieste d'acconto, liquidazione finale” (doc. C), ma che cosa comprendesse quel raccoglitore – ormai ritornato all'istante – non è dato di sapere. Quanto alla petizione del 15 novembre 2007, essa si limita a evocare vagamente i “documenti prodotti con l'istanza di annotazione provvisoria” (pag. 3 n. 2) e “un contratto (denominato ‘contratto di appalto’) con i committenti” (pag. 3). Invano si cercherebbe tuttavia un cenno chiaro, che esprima in forma scritta la volontà di sottomettersi alla giurisdizione arbitrale, per tacere del fatto che il memoriale è di due anni successivo al contratto d'appalto. Che poi – come assumono gli appellanti – il “modulo d'offerta n. 8” (doc. 1) sia stato compilato dall'attrice è senz'altro possibile, ma ciò non basta lontanamente per configurare un'accettazione scritta della clausola compromissoria.
7. Non si disconosca da ultimo che, pur nell'eventualità in cui si desse per accertata l'esistenza di un capitolato e di un contratto d'appalto firmati dall'attrice, ciò non comporterebbe ancora l'accoglimento dell'appello. Intanto perché la clausola compromissoria è stata stipulata dall'attrice con AP 2 e AP 1. Non risultando – né gli appellanti asserendo – che sia intervenuta una cessione del contratto d'appalto, mal si comprenderebbe in virtù di quale surrogazione gli altri eccipienti pretendano così di invocare il patto d'arbitrato. In secondo luogo perché, come la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha già avuto modo di rilevare nella parallela causa promossa il 15 novembre 2007 dalla AO 1 contro AP 2 e AP 1 per ottenere il saldo della mercede (inc. OA.2007.151 della medesima Pretura di Locarno Campagna), la clausola in questione è formulata in un contesto equivoco. La pattuizione che la precede nel “modulo d'offerta n. 8”, del 26 luglio 2005, dispone invero:
25.1 Le parti convengono esplicitamente di sottoporre tutte le eventuali divergenze o contestazioni relative al contratto al foro ordinario di Locarno Campagna, rinunciando a quello della propria sede legale, con facoltà di appello a tutte le istanze superiori.
Nel contratto d'appalto, del 19 ottobre 2005, si ribadisce che “il foro giudiziario è quello del domicilio della parte convenuta (tribunale ordinario)” (punto n. 9). Per di più – ha epilogato la seconda Camera civile – lo stesso contratto d'appalto prescrive che “in caso di contraddizione tra i diversi documenti di contratto, la priorità sarà stabilita secondo l'art. 21 cpv. 1 della norma SIA 118” (punto n. 1). E quest'ultima dichiara prioritario il contratto d'appalto rispetto al capitolato (sentenza inc. 12.2008.172 del 17 settembre 2009, consid. 8.2). Ne deriva, una volta di più, l'infondatezza dell'appello.
8. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni e non avendo causato quindi costi apprezzabili.
9. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 418 452.80) supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi.
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–,; –; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.