Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2011 11.2008.10

27 ottobre 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,176 parole·~11 min·2

Riassunto

Azione negatoria

Testo integrale

Incarto n. 11.2008.10

Lugano 27 ottobre 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.31 (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza dell'11 novembre 2005 da

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 2 )  

contro  

 AO 1 , e  AO 2 (patrocinati dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 dicembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 25 novembre 1977 la __________ ha venduto a __________ la particella n. 278 (oggi: 336) RFD di __________, costituita da una darsena con cinque posti barca. Contestualmente il fondo è stato gravato di una servitù prediale mediante la quale due posti barca (i numeri 4 e 5) sono stati concessi in uso esclusivo alla particella n. 334, o meglio alle “quote PPP che verranno designate dalla __________, proprietaria della suddetta particella, al momento della costituzione della PPP”. Nel caso in cui i due ormeggi non fossero stati usati dagli aventi diritto, il proprietario della particella n. 278 sarebbe stato autorizzato a locarli a canoni “valevoli per la zona” che sarebbero stati riversati ai beneficiari della servitù. Quest'ultima clausola non figura tuttavia nel documento giustificativo depositato all'Ufficio del registro fondiario. Il 30 novembre 1977 la particella n. 334 è stata costituita in proprietà per piani. Il posto barca n. 4 è stato attribuito all'unità n. 7630, il posto barca n. 5 all'unità n. 7626.

                                  B.   AP 1 ha acquistato la particella n. 336 l'11 marzo 1993. A quel momento la proprietà per piani n. 7630, con diritto esclusivo sul posto barca n. 4, apparteneva per un mezzo a __________ e per l'altro mezzo a una comunione ereditaria composta di __________, AO 2, __________ e __________. Nel frattempo la comunione ereditaria è stata sciolta e la mezza particella è passata per un quarto a __________ e per l'altro quarto a __________. La proprietà per piani n. 7626, con diritto esclusivo sul posto barca n. 5, appartiene a AO 2. Dalla primavera del 2005 il posto barca n. 5 è occupato da un motoscafo “__________”. AP 1 ha ingiunto il 5 mag­gio 2005 a AO 1, cui il mezzo risultava intestato (TI __________), di rimuovere il natante entro il 10 maggio successivo. Ha risposto il 10 maggio 2005 __________, accusando AP 1 di indebita ingerenza nel suo posto barca.

                                  C.   Il 3 novembre 2005 AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché ordinasse a AO 2 e AO 1 di rimuovere immediatamente il motoscafo dal posto barca n. 5. Detentori congiunti del natante sono divenuti in effetti, il 7 dicembre 2005, AO 1 e AO 2. All'udienza del 19 gennaio 2006, indetta per la discussione del­l'istanza, i convenuti hanno contestato il valore litigioso indicato da AP 1 e hanno chiesto che la causa fosse trattata con la procedura appellabile. L'istante non opponendosi alla domanda, il Segretario assessore ha ordinato in luogo e vece del Pretore l'applicazione della procedura ordinaria. Seduta stante i convenuti hanno prodotto così una risposta scritta in cui hanno contestato la legittimazione attiva e quella passiva, propo­nendo di respingere l'azione. L'attore ha replicato il 17 febbraio 2006, mantenendo la sua richiesta. I convenuti hanno duplicato il 30 marzo 2006, riaffermando le proprie posizioni.

                                  D.   L'udienza preliminare si è tenuta il 22 maggio 2006 e l'istruttoria è terminata il 9 maggio 2007. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 20 luglio 2007 AP 1 ha ribadito la propria posizione. Nel loro allegato, del 13 luglio 2007, i convenuti hanno postulato una volta ancora il rigetto dell'azione. Statuendo con sentenza del 21 dicembre 2007, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1600.– e le spese sono state poste a carico dell'attore, con obbligo di rifondere ai convenuti fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 gennaio 2008 per ottenere che l'azione sia accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 27 febbraio 2008 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   La causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest'ultima soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è stata intimata il 21 dicembre 2007 ed è pervenuta al patrocinatore dell'appellante il 3 gennaio 2008. Introdotto entro 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 21 gennaio 2008, l'appello in esame è quindi tempestivo.

                                   2.   Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 30 000.– (sentenza impugnata, pag. 6), che le parti non contestano. La proponibilità dell'appello è pertanto data (art. 36 cpv. 1 vLOG).

                                   3.   Accertata la legittimazione attiva di AP 1 e quella passiva di AO 1, il Pretore ha esaminato se la proprietà dell'attore fosse oggetto di una turbativa. A tal fine egli ha considerato, all'appoggio dell'art. 730 cpv. 1 CC, che “il diritto accordato al beneficiario è qualificato come ‘uso esclusivo’ e deve comprendere secondo il principio dell'affidamento anche la facoltà di concedere a terzi l'uso della darsena, e ciò sia a titolo gratuito che oneroso”. Solo nella misura in cui il beneficiario non utilizzasse il posto barca o non ne concedesse l'uso a terzi – egli ha soggiunto – il proprietario del fondo serviente sarebbe legittimato ad appigionare l'ormeggio, riversando il canone di locazione al beneficiario della servitù. In simili condizioni il primo giudice non ha ravvisato perciò alcuna turbativa pregiudizievole, onde il rigetto dell'azione.

                                   4.   L'appellante fa valere che l'esercizio della servitù gravante il suo fondo non comprende la facoltà per il beneficiario di cedere l'uso del posto barca a terzi. Tale facoltà compete solo, in base all'atto costitutivo del diritto reale limitato, al proprietario del fondo serviente. Per di più, secondo l'appellante, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che il beneficiario di una servitù affermativa (come quella in oggetto) non può trasferirne l'esercizio a estranei, se non al conduttore o all'usufruttuario del fondo dominante. AO 1 non è conduttore né usufruttuario della proprietà per piani n. 7626. Quanto a AO 2, egli non è proprietario del natante (ne è semplice detentore, insieme con AO 1) e nemmeno usa la barca. A entrambi i convenuti deve essere ordinato perciò di rimuovere il motoscafo in applicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC.

                                   5.   L'azione negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC permette al proprietario di ottenere la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa, ovvero per il suo diritto di proprietà (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 89 ad art. 641 CC con richiami). In linea di principio ogni ingerenza diretta sulla proprietà è da considerare illecita (Wiegand in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 64 ad art. 641 CC), a meno che l'autore dimostri di agire in conformità alla legge o a un accordo con il proprietario (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 361 n. 1036 segg.). L'azione va rivolta contro il perturbatore, cui è assimilato altresì chi promuove, tollera o favorisce l'ingerenza (Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 359 n. 1031).

                                   6.   La servitù in rassegna è prediale (art. 730 cpv. 1 CC), iscritta in favore del titolare della proprietà per piani n. 7626. Titolare della proprietà per piani n. 7626 è AO 2. Egli è quindi abilitato a fare, con ogni possibile riguardo, tutto ciò che è neces­sa­rio per l'esercizio del diritto reale limitato (art. 737 cpv. 1 e 2 CC). In concreto la servitù non prevede che il beneficiario possa ormeggiare nel posto barca n. 5 esclusivamente natanti propri. Può quindi attraccare anche mezzi altrui se li usa personalmente, ovvero esercita egli medesimo la servitù. Rimproverare a AO 2 di essersi fatto abusivamente cointestare il motoscafo “__________” per giustificare l'eser­cizio della servitù cade dunque nel vuoto. Certo, l'istante sottolinea che AO 2 non ha mai adoperato quel natante. Sta di fatto che la servitù gli non impedisce di usarlo, tanto meno ove si pensi ch'egli ne è codetentore. Gli accordi interni tra lui e AO 1 non toccano il proprietario del fondo serviente. Ciò premesso, nella misura in cui chiede che a AO 2 sia ordinata la rimozione del motoscafo, l'istante avanza una pretesa destituita di fondamento e l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   7.   Rimane da esaminare se l'allontanamento del motoscafo possa essere ordinato a AO 1. Se non che, l'ipotesi va esclusa d'acchito per la circostanza che nulla impedisce di usare l'imbarcazione a AO 2. Che egli poi la usi o non la usi, è una questione sua. Piuttosto vi sarebbe da domandarsi se a AO 1 non vada proibito l'attracco del motoscafo al posto barca n. 5, costui non risultando vantare alcun diritto sul fondo dominante (contrariamente a eventuali conduttori, usufruttuari, superficiari ecc.: Steinauer, op. cit., vol. II, 3ª edizione, pag. 390 n. 2282) né diritti di accesso alla darsena (come eventuali utenti di immobili commerciali: DTF 131 III 354 consid. 3). L'interrogativo appare ancor più legittimo ove si consideri che, per principio, il proprietario di un fondo dominante non può cedere l'esercizio di una servitù prediale a terzi (DTF 100 II 113 consid. 3a), per lo meno ove si tratti di una servitù affermativa come quella in esame (Steinauer, op. cit., vol. II, pag. 390 n. 2282 con richiamo al n. 2203 di pag. 257). In nessun caso AO 1 può essersi fatto validamente trasferire da AO 2, di conseguenza, la facoltà di usare il posto barca.

                                         Nelle osservazioni all'appello i convenuti eccepiscono che, comunque sia, nulla impedisce al beneficiario di una servitù prediale di permettere a terzi l'uso del proprio diritto reale (pag. 6 in alto). L'assunto in sé è pertinente. I convenuti dimenticano tuttavia che tali autorizzazioni hanno natura meramente obbligatoria e non vincolano il proprietario del fondo serviente, contro il quale i beneficiari non possono far valere alcunché (Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6 ad art. 730). Nel caso specifico AO 1 non risulta avere, di conseguenza, il benché minimo diritto di adoperare il posto barca, per quanto sia proprietario del motoscafo. Anzi, egli non risulta avere nemmeno il diritto di accedere alla darsena. Il problema è che in concreto

                                         l'istante non chiede di vietare a AO 1 l'uso dell'ormeggio o l'ingresso alla darsena. Chiede unicamente di imporgli la rimozione del motoscafo, ma al riguardo l'azione è destinata all'insuccesso, il natante potendo essere usato da AO 2, beneficiario della servitù. E AO 2 è libero di lasciarlo all'ancora nel posto barca n. 5, purché entro il perimetro della particella n. 336 ne disponga egli soltanto. Se ne conclude, in ultima analisi, che la sentenza impugnata merita conferma, quantunque per ragioni completamente diverse da quelle addotte dal Pretore.

                                   8.   Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). I convenuti, che hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 30 000.–) raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 800.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 850.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 2 e AO 1 fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2008.10 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.10.2011 11.2008.10 — Swissrulings