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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2010 11.2007.87

15 dicembre 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,439 parole·~7 min·2

Riassunto

Diseredazione: onere della prova

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.87

Lugano, 15 dicembre 2010/rs      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.96 (contestazione di diseredazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 13 febbraio 2003 da

AO 1 Zurigo (ora patrocinata dall'avvPA 1)  

contro

AP 1 (D) (patrocinata dall' PA 2,);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello presentato l'11 giugno 2007 da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 maggio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   R__________ (1924), attinente di __________ e __________, domiciliato a __________, è deceduto a__________ il 19 agosto 2002, lasciando in qualità di eredi legittimi la seconda moglie AO 1, nata AO 1 (1944), e il fratello H__________ (1931). Davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è stato pubbli­cato il 20 settembre 2002 un testamento olografo del 2 novembre 1999 (integrato da quattro codicilli olografi del 1° marzo, dell'8 marzo, del 1° agosto e del 1° settembre 2000) in cui __________ istituiva sua erede universale AP 1er (1943), diseredando la moglie AO 1.

                                  B.   Alla moglie __________ rimproverava nel testamento di avergli augurato la morte durante l'autunno del 1984, quando egli si trovava in una clinica di __________ per un intervento chirurgico, di non avere smesso in seguito di attentare alla sua vita facendo uso di magia nera, di avere gravemente danneggiato la sua reputazione screditandolo nei confronti di amici, conoscenti e autorità, di avere rilasciato dichiarazioni volte a metterlo in cattiva luce nell'ambito di un procedimento penale aperto contro di lui, così come di avere condotto inchieste su di lui e di averlo spiato facendo capo finanche a servizi di investigazione. Nel caso in cui

                                         avesse contestato la diseredazione ottenendo causa vinta, il testatore disponeva che AO 1 fosse ridotta alla porzione legittima.

                                  C.   Il 13 febbraio 2003 AO 1 ha intentato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'azio­ne di riduzione, chiedendo che “la disposizione di ultima volontà contenuta nel testamento olografo del 2 novembre 1999 (...) contemplante la diseredazione della moglie” fosse ridotta alla porzione disponibile e che fosse accertata la qualità di erede della stessa AO 1, con diritto di partecipare alla successione per un mezzo dell'asse ereditario, “mentre l'altra metà pertocca alla coerede istituita AP 1”. Nella sua risposta del 1° ottobre 2003 AP 1 ha postulato il rigetto della petizione. L'attrice ha replicato il 15 ottobre 2003, ribadendo le sue richieste di giudizio. La convenuta ha duplicato il 14 novembre 2003, proponendo una volta ancora di respingere l'azione.

                                  D.   L'udienza preliminare si è tenuta il 28 gennaio 2004 e l'istruttoria si è protratta fino al 4 aprile 2007, quando il Pretore ha citato le parti al dibattimento finale del 18 aprile successivo. In tale occasione le parti si sono confermate nelle rispettive domande. Statuendo con sentenza del 21 maggio 2007, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ridotto la diseredazione dell'attrice fino a concorrenza della porzione disponibile, riconoscendo a AO 1 la qualità erede legittimaria per tre ottavi della successione. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1000.–, sono state poste per un decimo a carico dell'attrice e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere all'attrice fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 giugno 2007 nel quale chiede che la petizione di AO 1 sia respinta e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha dato atto che il testatore aveva indicato espressamente e in maniera particolareggiata i motivi a sostegno della diseredazione (art. 479 cpv. 1 CC). La convenuta però non aveva dimostrato la fondatezza degli addebiti (art. 479 cpv. 2 CC). Nulla comprovava che l'attrice avesse augurato al marito di morire, avesse fatto uso di magia nera,

                                         avesse denigrato il coniuge nei confronti di terzi, avesse rilasciato dichiarazioni a lui pregiudizievoli in un procedimento penale o avesse investigato sul suo conto. Per tacere della circostanza – ha epilogato il Pretore – che simili accuse nemmeno sarebbero bastate per configurare gli estremi dell'art. 477 CC. Nelle condizioni descritte il primo giudice ha riconosciuto all'attrice la qualità di erede legittimaria in concorso con eredi della stirpe dei genitori (Heinz, fratello del defunto), pari a tre ottavi della successione. Gli atti non consentendo invece di definire l'entità dell'asse ereditario, egli non è stato in grado di quantificare la spettanza della vedova.

                                   2.   Nell'appello la convenuta sostiene che “l'agire dell'attrice, così come riportato nel citato testamento, è in diretto nesso di causalità con i problemi di salute del testatore prima del decesso e gli svariati inconvenienti cui egli dovette far fronte”. Essa ricorda che il testatore ha enunciato minuziosamente le cause di diseredazione, riepilogate nel memoriale di appello, aggiungendo che l'attrice aveva addirittura commesso vie di fatto nei suoi confronti ed espresso propositi omicidi in odio del marito. È quindi palese – conclude l'appellante – “che i legami familiari tra il de cuius e l'attrice sono stati irrimediabilmente rotti a causa dell'atteggiamento assunto dalla stessa”. Onde la grave violazione degli obblighi familiari verso il coniuge e la legittimità della diseredazione.

                                   3.   Un atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità – “i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5). Nel memoriale deve figurare, in altri termini, perché determinati accertamenti di fatto del Pretore siano erronei, rispettivamente quali fatti il Pretore abbia omesso di accertare, o perché determinate argomentazioni giuridiche siano contrarie al diritto. In concreto il Pretore ha reputato che nessun indizio suffragasse le cause di diseredazione addotte da __________ nel testamento. Invano la convenuta ribadisce pertanto, nell'appello, la fondatezza di quelle cause. A lei spettava di indicare quali elementi di prova sorreggessero le accuse del defunto. In realtà essa nemmeno affronta l'argomento. Sulle circostanze desumibili dagli atti che dimostrerebbero le speranze di morte esternate al coniuge, l'uso di magia nera, le denigrazioni, le dichiarazioni pregiudizievoli in ambito penale, i pedinamenti tutto si ignora. Privo di adeguata motivazione, l'appello si rivela quindi irricevibile. Ciò rende superfluo esaminare se, fossero stati dimostrati gli addebiti rivolti alla moglie nel testamento, simili accuse fossero sufficienti per giustificare la diseredazione sotto il profilo dell'art. 477 CC.

                                   4.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'attrice, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.

                                   5.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della porzione legittima riconosciuta all'attrice dal Pretore supera con ogni verosimiglianza la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si consideri che nel codicillo del 1° marzo 2000 il testatore accennava a sostanza propria per circa quattro milioni di franchi (doc. E, 23° foglio).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 425.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 475.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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