Incarto n. 11.2007.81
Lugano 21 ottobre 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.1579 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 novembre 2005 da
AP 1, __________, (patrocinata da PA 2,)
contro
AO 1, (patrocinato da PA 1,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 maggio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 18 maggio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolto l'appello del 1° giugno 2007 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1947), cittadino italiano, e AP 1 (1950) si sono sposati a __________ il 10 dicembre 1983. A quel momento avevano già due figli: V__________, nato il 10 agosto 1972, e C__________, nata il 24 novembre 1980. Il marito lavora quale rappresentante di prodotti chimici per la __________ di __________. La moglie non svolge attività lucrativa. I coniugi vivono separati dalla fine di novembre del 2004, quando AP 1 ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ (proprietà per piani n. 7034 e 7035 della particella n. 1 RFD __________, sezione di __________, intestate al marito), per trasferirsi a __________.
B. Il 29 novembre 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, un contributo alimentare di fr. 3816.70 mensili dal dicembre del 2005 e il pagamento di fr. 39 783.70 a titolo di contributi alimentari arretrati, oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Identiche richieste essa ha avanzato già in via provvisionale, salvo il pagamento di contributi arretrati.
C. All'udienza del 19 dicembre 2005, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza, il marito è rimasto assente ingiustificato.
L'istruttoria, iniziata immediatamente, è stata chiusa il 4 aprile 2006. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato dell'11 maggio 2006 l'istante ha ribadito la domanda di autorizzazione a vivere separata, ha postulato un contributo alimentare di fr. 2105.10 mensili dal giugno del 2006 e ha chiesto il pagamento di fr. 51 056.70 per contributi alimentari arretrati. Nel proprio memoriale del 17 maggio 2006 il marito ha proposto il rigetto dell'istanza.
D. L'elezione del nuovo Pretore alla sezione 6 del Distretto di Lugano (FUSC 101/2006 pag. 8341) ha comportato una nuova discussione finale, tenutasi il 14 maggio 2007. AP 1 ha confermato le proprie richieste, postulando inoltre una trattenuta dallo stipendio del marito e aumentando a fr. 76 317.90 la somma rivendicata per contributi arretrati. AO 1 ha riaffermato le conclusioni già prodotte.
E. Statuendo il 18 maggio 2007, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato, di fr. 3205.80 mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2005, di fr. 1595.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2005 e di fr. 1539.– mensili dal 1° gennaio 2006 in poi, respingendo la domanda di trattenuta del salario. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste per un quarto a carico della moglie e per il resto a carico del marito, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 31 maggio 2007 nel quale chiede che il contributo in suo favore sia aumentato a fr. 3341.20 mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2005, a fr. 2165.75 mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2005, a fr. 2109.85 mensili dal 1° gennaio 2006 al 31 maggio 2007 e a fr. 2105.10 mensili dal 1° giugno 2007 in poi. Nelle sue osservazioni del 16 luglio 2007 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
G. Il 1° giugno 2007 ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo – la soppressione del contributo alimentare e proponendo una diversa decorrenza dell'autorizzazione a vivere separati. Con decreto del 9 giugno 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 16 luglio 2007 AP 1 postula il rigetto dell'appello del marito.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo gli appelli in esame sono dunque ricevibili.
2. Oltre alla decorrenza dell'autorizzazione a vivere separati, litigioso è nella fattispecie il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato le entrate del marito in fr. 6000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2055.10 mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2005 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 323.–, assicurazione dell'automobile fr. 183.65, imposta di circolazione fr. 19.10, rimborso di un mutuo fr. 229.35, imposte stimate fr. 200.–), di fr. 4405.10 dal 1° settembre al 31 dicembre 2005 (aggiunta di fr. 2100.– per locazione con spese accessorie e di fr. 150.– per il posteggio) e di fr. 4461.– dal 1° gennaio in poi (nuova imposta di circolazione fr. 75.–).
Quanto alla moglie, senza attività lucrativa, il primo giudice ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 2466.70 mensili dal 1° gennaio al 30 novembre 2005 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 328.20, assicurazione dell'economia domestica fr. 38.50), in fr. 3816.70 mensili dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2006 (locazione con spese accessorie fr. 2350.–) e in fr. 3166.70 mensili dopo di allora (locazione con spese accessorie fr. 1700.–). Ciò premesso, constatata un'eccedenza nel bilancio mensile di fr. 1478.20 fino al 31 agosto 2005 e un ammanco dopo di allora, il Pretore ha obbligato il convenuto a stanziare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3205.80 mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2005, di fr. 1595.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2005 e di fr. 1539.– mensili dopo di allora.
I. Sull'appello dell'istante
3. L'appellante chiede che dal fabbisogno minimo del marito vadano tolte le imposte dal 1° settembre 2005 in poi. Rileva inoltre un errore di calcolo nella definizione di tale fabbisogno a partire da quella data.
a) Che l'onere fiscale rientri nel fabbisogno minimo dei coniugi è indubbio (DTF 114 II 393 consid. 4b). Nondimeno le imposte vanno tralasciate in caso di ristrettezze economiche, ovvero quando il fabbisogno familiare non sia coperto (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2b, 126 III 356 consid. 1a/aa). Nella fattispecie, come si vedrà in esito all'appello del marito, il bilancio familiare presenta un ammanco dal 1° settembre 2005. Da allora in poi, quindi, il carico tributario va stralciato.
b) L'errore nella somma delle poste del fabbisogno dal 1° settembre 2005 è evidente (fr. 100.– in eccesso per ogni periodo considerato). Il calcolo va rettificato di conseguenza. Tenuto conto dello stralcio delle imposte, il fabbisogno minimo del marito ammonta così a fr. 4105.10 mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2005 e a fr. 4161.– mensili da allora in poi.
4. L'appellante contesta altresì il reddito del marito, stabilito dal Pretore in fr. 6000.– netti mensili. A suo parere esso va portato a fr. 6270.85 netti mensili (fr. 4520.85, più un rimborso spese forfettario di fr. 1750.–), nessuna decurtazione per “rimborso spese effettive” dovendo essere ammessa.
a) Nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è, di regola, quello netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c). Un'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese non costituisce reddito ove la media delle spese sia verosimilmente pari all'indennità percepita (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). In caso contrario l'indennità configura reddito, a prescindere dalla sua disciplina contrattuale (sentenza del Tribunale federale 5D_167/ 2008 del
13 gennaio 2009 consid. 5 con riferimenti).
b) Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato sulla scorta dei certificati di salario prodotti in via di edizione l'11 gennaio 2006 dalla __________ che lo stipendio del convenuto ammonta a fr. 5500.– lordi mensili, pari a fr. 4520.85 netti, cui si aggiunge un'indennità di fr. 1750.– mensili per “rimborso spese forfettario”. Da quest'ultima egli ha dedotto fr. 270.– per spese effettivamente assunte dall'interessato, onde in definitiva un reddito netto di fr. 6000.– mensili.
c) L'appellante rimprovera al Pretore di avere dedotto a torto dallo stipendio del marito il citato importo di fr. 270.– mensili. Sta di fatto però che, come rappresentante per le vendite della __________, il convenuto percorre il Ticino da Airolo a Chiasso con un veicolo
aziendale di cui deve assumere egli medesimo le spese di manutenzione e i costi del carburante (interrogatorio formale del 29 marzo 2006, pag. 4 risposta n. 6 e pag. 5 risposta n. 6.3). Che in simili circostanze – non contestate dall'appellante – egli debba spendere almeno fr. 270.– mensili è verosimile, ove si pensi anche ai pasti consumati fuori casa. Già l'indennizzo per questi ultimi riconosciuto ai fini del minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b) ammonta a fr. 242.– mensili (fr. 11.– x 22 giorni lavorativi). Un'aggiunta di fr. 30.– mensili per la manutenzione e il carburante del veicolo aziendale non appare certo fuori luogo. Al riguardo la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.
II. Sull'appello del convenuto
5. Nelle procedure ordinarie la parte preclusa è legittimata ad appellare, purché non contesti i fatti accertati dal Pretore sulla base dell'istruttoria (Rep. 1981 pag. 376; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128, n. 8.1.4 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 169). Per analogia, nelle procedure sommarie la parte preclusa può appellare, purché non contesti i fatti ritenuti verosimili dal primo giudice sulla base delle prove addotte dall'istante. Ciò non impedisce alla parte preclusa di sostenere che un fatto allegato dall'istante non risulta verosimile dall'istruttoria e che a torto il Pretore lo ha ritenuto tale.
6. L'appellante si duole che nel fabbisogno minimo il Pretore non gli abbia riconosciuto la rata di fr. 668.20 mensili per il leasing di una VW “Touareg” e fr. 75.– mensili per la relativa imposta di circolazione. Egli contesta poi di avere continuato a occupare gratuitamente l'abitazione coniugale dal 1° gennaio al 31 agosto 2005. Rileva al proposito che il trapasso di proprietà è avvenuto il 6 giugno 2005 e che fino ad allora egli ha continuato a pagare gli interessi ipotecari, ciò che giustifica di riconoscergli anche per quel periodo fr. 2100.– mensili per il costo dell'alloggio e fr. 150.– mensili per il posteggio, pari alla spesa che dal 1° settembre (rispettivamente dal 1° novembre) 2005 è chiamato a sopportare per l'appartamento di __________ dove si è trasferito. Del resto – egli soggiunge – sarebbe inverosimile credere che dal 6 giugno al 31 agosto 2005 i nuovi proprietari dello stabile lo abbiano lasciato usufruire gratuitamente dell'alloggio.
a) Per quel che riguarda i costi d'automobile, il Pretore non li ha considerati poiché il convenuto non usa il veicolo per lavoro, ma solo nel tempo libero. L'appellante nega, ma come convenuto precluso non è legittimato a contestare i fatti ritenuti verosimili dal Pretore. Già in ragione di ciò l'appello va dichiarato inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Per tacere della circostanza che durante il suo interrogatorio formale del 29 marzo 2006 egli ha confermato di usare a scopi professionali e per il tragitto da casa al luogo di lavoro un'automobile della ditta, adoperando la sua vettura privata solo per il tempo libero e il fine settimana (verbale del 29 marzo 2006, pag. 4 seg, risposte n. 6, 6.2 e 7). Se poi si considera che – come si vedrà oltre – il bilancio familiare denota per lo più un ammanco, il costo di un veicolo privato non può nemmeno entrare in linea di conto (I CCA, sentenza inc. 11.2009.185 del 29 marzo 2010, consid. 7). Su questo punto l'appello non merita quindi altra disamina.
b) Per quanto riguarda l'alloggio, non è oggetto di discussione che il marito abbia continuato a risiedere nell'abitazione coniugale di __________ dopo la partenza della moglie. L'appellante fa valere tuttavia che nessuna prova rende verosimile la gratuità della sua permanenza in quella proprietà per piani dal 1° gennaio al 31 agosto 2005. La censura, proponibile anche da un appellante precluso (sopra, consid. 5), non manca di buon diritto. Su quale elemento istruttorio il Pretore reputi verosimile che il convenuto abbia abitato ad __________ “senza esborsi aggiuntivi” sull'arco di tempo in questione non è dato di capire, l'interessato non avendo dichiarato nulla del genere (interrogatorio formale del 29 marzo 2006, pag. 6, risposta n. 10).
Ora, per ammissione stessa dell'istante, l'acquisto dell'abitazione coniugale è stato finanziato anche con l'accensione di un mutuo ipotecario, nel frattempo rimborsato (istanza del 29 novembre 2005, pag. 3; verbale del 19 dicembre 2005, pag. 1). Dagli atti risulta che a titolo di interessi ipotecari il convenuto ha versato a __________ fr. 2827.50 il 7 gennaio 2005 e fr. 2837.50 il 31 marzo 2005 (due rate trimestrali: doc. 10), ciò che corrisponde a fr. 945.– mensili dal gennaio al giugno del 2005. In tale misura il costo dell'alloggio va riconosciuto, mentre non possono essere considerati importi maggiori, affatto sprovvisti di riscontri, o conteggiati gli oneri dell'appartamento di __________, locato solo dal settembre del 2005.
Con la vendita delle proprietà per piani n. 7034 e 7035 l'obbligo di versare interessi ipotecari ha nondimeno preso termine (doc. R; verbale 19 dicembre 2005, pag. 1). Così autorizzato dai nuovi proprietari, il convenuto è rimasto nell'abitazione coniugale sino alla fine di agosto del 2005. A quali condizioni però non è dato di sapere. Per i mesi di luglio e agosto del 2005 non risulta perciò che il convenuto abbia sopportato spese di alloggio e nulla può essergli riconosciuto. In definitiva l'appello dev'essere parzialmente accolto, nel senso che dal 1° gennaio al 30 giugno 2005 va inserita nel fabbisogno minimo del convenuto una spesa per oneri
ipotecari di fr. 945.– mensili.
7. L'appellante afferma che il suo reddito mensile non eccede fr. 4526.35, ovvero fr. 5500.– lordi, meno fr. 973.65 di contributi sociali, il “rimborso spese” che il Pretore gli ha imputato come reddito (fr. 1480.–, ovvero fr. 1750.– meno fr. 270.–) non potendosi reputare tale. Se non che, sapere quali spese professionali vadano riconosciute come verosimili esborsi effettivi del convenuto e quali no è un problema di apprezzamento delle prove. E un convenuto precluso non può contestare i fatti ritenuti verosimili dal Pretore sulla base delle prove addotte dall'istante (sopra, consid. 5). Nella fattispecie il Pretore ha appurato il verosimile reddito effettivo del convenuto sulla scorta dei documenti che l'istante ha richiamato dalla __________ e dall'Ufficio circondariale di tassazione (dichiarazione d'imposta 2004). Precluso, l'interessato non può discutere simile constatazione. Al riguardo il memoriale si rivela manifestamente irricevibile.
8. L'appellante contesta altresì il fabbisogno minimo della moglie, accertato dal Pretore in fr. 2466.70 mensili dal 1° gennaio al
30 novembre 2005, in fr. 3816.70 mensili dal 1° dicembre 2005 al 1° aprile 2006 e in fr. 3166.70 mensili dopo di allora. A suo parere le spese di locazione non vanno considerate anteriormente al 1° settembre 2005, poiché fino a quel momento l'abitazione di __________ è rimasta a disposizione dei coniugi e la moglie – in possesso delle chiavi – non aveva alcuna necessità di trasferirsi a __________. Afferma inoltre che l'istante ha condiviso con i figli maggiorenni anche gli altri due appartamenti appigionati in seguito, prima a __________ e poi di nuovo a __________, di modo che il fabbisogno minimo di fr. 2466.70 mensili andava considerato in tale misura dal 1° settembre 2005 in poi, e non solo fino al 30 novembre 2005.
Nella propria istanza del 29 novembre 2005 AP 1 ha affermato di avere lasciato l'appartamento coniugale di __________ il 19 novembre 2004, trasferendosi in un appartamento a __________ con il figlio maggiorenne __________ (istanza, pag. 2). Sulla base degli atti il Pretore ha reputato tali affermazioni verosimili (pag. 9 lett. Q con riferimento ai doc. D ed E). Che la moglie sia rimasta in possesso delle chiavi dell'abitazione coniugale anche dopo la separazione, che vi facesse ritorno quotidianamente, che abbia locato insieme con i figli i successivi appartamenti di __________ (doc. I) e __________ (conclusioni dell'11 maggio 2006, pag. 4 a metà) sono mere asserzioni del convenuto. Per tacere della circostanza che, precluso, l'appellante non è legittimato a contestare fatti ritenuti verosimili dal Pretore sulla base delle prove addotte dall'istante. Manifestamente privo di consistenza, su tali aspetti l'appello va una volta ancora disatteso.
9. Infine l'appellante rimprovera al Pretore di non avere computato alcun reddito all'istante, la quale fino alla separazione ha svolto a sua insaputa l'attività di veggente (o maga), dispensando “sostegno spirituale” dietro compenso. Tant'è vero che all'udienza del 14 maggio 2007 l'interessata ha ammesso il fatto, riconoscendo di avere percepito compensi tra fr. 100.– e fr. 200.– per ogni consultazione. All'istante andrebbe imputato perciò un reddito potenziale pari almeno al relativo fabbisogno minimo. Indipendente dal profilo finanziario e senza problemi di salute, essa non può pretendere di conseguenza alcun contributo di mantenimento.
a) Il problema di sapere se e in che misura un coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di fatto sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, è stato ricapitolato da questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente del Tribunale federale (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b e 6c con richiami). In sintesi, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a condizione
– che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,
– che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e
– che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato del lavoro.
Le condizioni sono cumulative. Ciò posto, per definire i “contributi pecuniari” di un coniuge in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) il giudice si fonda prima di tutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dai coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che, ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti).
b) Nella fattispecie il bilancio familiare risulta – come si vedrà – sostanzialmente in ammanco, di modo che la moglie andrebbe tenuta a procurarsi un'attività lucrativa. Il problema è che al momento della separazione essa aveva già 54 anni. Secondo giurisprudenza, qualora un coniuge abbia ormai superato i 45 anni d'età e sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata (nel caso specifico la vita in comune è durata vent'anni), sussiste di fatto la presunzione – refragabile – che non possa più reinserirsi professionalmente (DTF 129 III 481 consid. 4.2 non pubblicato della sentenza 5C.66/2002 del 15 maggio 2003).
Il convenuto pretende che con l'attività di veggente o di chiromante l'interessata potrebbe finanziare il proprio fabbisogno minimo, ma l'asserzione manca di qualsiasi verosimiglianza. Che durante la vita in comune AP 1 esercitasse occasionalmente come indovina, ricevendo
fr. 100.– o fr. 200.– per consulto, ancora non rende credibile – e da lungi – che in tal modo essa possa coprire il proprio fabbisogno minimo. Quali altre occupazioni l'interessata potrebbe cercare, senza formazione specifica, l'appellante non dice. Per quanto lavori a contatto con un'impresa di pulizia, egli non pretende nemmeno che a 54 anni la moglie potesse essere assunta – per ipotesi – come operaia generica. E un guadagno ipotetico non può essere stimato in astratto. Anche su questo punto la sorte dell'appello è pertanto segnata.
10. Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Dal 1° gennaio al 30 giugno 2005
reddito del marito (consid. 4 e 7) fr. 6000.—
reddito della moglie (consid. 9) fr. –.—
fr. 6000.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 3000.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 8) fr. 2466.—
fr. 5466.— mensili
eccedenza fr. 534.—
metà eccedenza fr. 267.— mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 3000.– + fr. 267.– = fr. 3267.— mensili,
e deve versare alla moglie:
fr. 2466.– + fr. 267.– = fr. 2733.— mensili
arrotondati a fr. 2735.— mensili.
Dal 1° luglio al 31 agosto 2005 (senza costi di alloggio per il marito)
reddito del marito (consid. 4 e 7) fr. 6000.—
reddito della moglie (consid. 9) fr. –.—
fr. 6000.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 2055.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 8) fr. 2466.—
fr. 4521.— mensili
eccedenza fr. 1479.—
metà eccedenza fr. 739.50 mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 2055.– + fr. 739.50 = fr. 2794.50 mensili,
e deve versare alla moglie:
fr. 2466.– + fr. 739.50 = fr. 3205.50 mensili
arrotondati a fr. 3205.— mensili.
Dal 1° settembre al 30 novembre 2005 (nuovo alloggio del marito)
reddito del marito (consid. 4 e 7) fr. 6000.—
reddito della moglie (consid. 9) fr. –.—
fr. 6000.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 3) fr. 4105.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 8) fr. 2466.—
fr. 6571.— mensili
ammanco fr. 571.—
Il marito può versare alla moglie:
fr. 6000.– ./. fr. 4105.– = fr. 1895.— mensili.
Dal 1° al 31 dicembre 2005 (nuovo alloggio della moglie)
reddito del marito (consid. 4 e 7) fr. 6000.––
reddito della moglie (consid. 9) fr. –.—
fr. 6000.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 3) fr. 4105.––
fabbisogno minimo della moglie (consid. 8) fr. 3816.––
fr. 7921.–– mensili
ammanco fr. 1921.––
Il marito può versare alla moglie:
fr. 6000.– ./. fr. 4105.– = fr. 1895.— mensili.
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2006 (nuova imposta di circolazione del marito)
reddito del marito (consid. 4 e 7) fr. 6000.––
reddito della moglie (consid. 9) fr. –.—
fr. 6000.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 3) fr. 4161.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 8) fr. 3816.––
fr. 7977.–– mensili
ammanco fr. 1977.––
Il marito può versare alla moglie:
fr. 6000.– ./. fr. 4161.– = fr. 1839.— mensili
arrotondati a fr. 1840.— mensili.
Dal 1° aprile 2006 in poi (nuovo alloggio della moglie)
reddito del marito (consid. 4 e 7) fr. 6000.––
reddito della moglie (consid. 9) fr. –.—
fr. 6000.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 3) fr. 4161.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 8) fr. 3166.––
fr. 7327.–– mensili
ammanco fr. 1327.––
Il marito può versare alla moglie:
fr. 6000.– ./. fr. 4161.– = fr. 1839.— mensili
arrotondati a fr. 1840.— mensili.
Il debitore alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 66), in concreto il marito è tenuto a versare alla moglie fr. 2735.– dal 1° gennaio
al 30 giugno 2005, fr. 3205.– dal 1° luglio al 31 agosto 2005, fr. 1895.– dal 1° settembre al 31 dicembre 2005 e fr. 1840.– dal 1° gennaio 2006 in poi. Entro tali limiti gli appelli vanno dunque accolti e la sentenza del Pretore riformata.
11. Quanto alla data dalla quale il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati (il 19 novembre 2004, giorno in cui l'istante ha preso in consegna l'appartamento a __________: doc. D), si è spiegato che la verosimiglianza accertata dal primo giudice poggia su prove addotte dall'istante (sopra, consid. 8). Non può quindi essere contestato dall'appellante precluso. Ciò vale anche per la decorrenza del contributo alimentare (1° gennaio 2005), che l'appellante vorrebbe far decorrere dal settembre del 2005, quando a suo dire sarebbe cominciata la separazione di fatto.
III. Sulle spese e le ripetibili
12. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Rispetto all'aumento del contributo alimentare postulato, l'istante vede ridurre la sua spettanza di fr. 470.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2005, ma la vede anche lievitare di fr. 300.– mensili dal 1° settembre 2005, non tuttavia nella misura richiesta (di circa fr. 565.– mensili). Appare equo così ripartire gli oneri processuali a metà, compensando le ripetibili.
Da parte sua il marito postula l'autorizzazione a vivere separati solo dal settembre 2005, opponendosi a ogni contributo in favore della moglie. Soccombe interamente sulla prima domanda e in larghissima misura sulla seconda. Tanto conviene quindi porre a suo carico oneri processuali lievemente ridotti, rinunciando alla riscossione dell'esigua quota che andrebbe addebitata alla moglie, cui vanno rifuse adeguate ripetibili. L'esito dei sindacati
odierni non impone invece una modifica del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, l'attuale giudizio non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
13. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AO 1 è condannato a versare ad AP 1, in via anti- cipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 2735.– mensili dal 1°gennaio al 30 giugno 2005,
fr. 3205.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2005,
fr. 1895.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2005 e
fr. 1840.– mensili dal 1° gennaio 2006 in poi.
Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri dell'appello di, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Gli oneri dell'appello di AO 1, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
IV. Intimazione:
–.,; –
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.