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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.06.2007 11.2007.65

19 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,425 parole·~7 min·7

Riassunto

Contestazione circa la nomina di un curatore educativo

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.65

Lugano, 19 giugno 2007/rgc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 59.2007 (curatore educativo: contestazione della nomina) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1    

alla  

 Commissione tutoria regionale 1, Chiasso  

                                         riguardo alla nomina di un curatore educativo in favore di

                                         M__________ (2001), figlio suo e di

                                          CO 2, ,

                                         nella persona di

                                          CO 3 ;

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 23 aprile 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il

                                              27 marzo 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Nell'ambito di una causa promossa il 25 febbraio 2005 da AP 1 (1963) contro la moglie CO 2 (1976) per far accertare la nullità del matrimonio (art. 107 CC), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha disposto il 7 dicembre 2006 la nomina di un curatore educativo (art. 308 CC) al figlio delle parti, M__________, nato il 14 agosto 2001. Il provvedimento, cui entrambi i genitori hanno aderito, è stato preso per “sostenere le parti nei loro rapporti personali e nei rapporti con il figlio per il miglioramento e la regolarizzazione delle condizioni di esercizio del diritto di visita e delle condizioni di vita”. In esecuzione della decisione pretorile, il 5 gennaio 2007 la Commissione tutoria regionale 1 ha designato CO 3 in qualità di curatrice.

                                  B.   Il 29 gennaio 2007 AP 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale, dichiarando di contestare la nomina di CO 3. Sentito il 14 febbraio 2007, egli ha confermato la sua posizione, muovendo alla curatrice svariati rimproveri, tra cui quello di interpretare in modo “molto riduttivo” l'incarico affidatole. CO 3 ha respinto gli addebiti. CO 2 ha dichiarato, da parte sua, di condividere la nomina. Riunitasi il 16 marzo 2007, la Commissione tutoria regionale non ha ravvisato motivi per sostituire la persona della curatrice e ha trasmesso lo scritto di AP 1 all'Autorità di vigilanza per decisione (art. 388 cpv. 3 in fine CC). L'Autorità di vigilanza ha statuito il 27 marzo 2007, rigettando la contestazione e confermando la nomina di CO 3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–, sono state poste a carico di AP 1.

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un appello del 23 aprile 2007 (“ricorso”) a questa Camera per ottenere che il decreto del 7 dicembre 2006 con cui il Pretore ha istituito la curatela educativa sia riveduto e che qualora la curatela si rivelasse legittima si sostituisca la persona di CO 3 con quella di __________, sorella di lui. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura di appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1).

                                   2.   Nella misura in cui verte sull'istituzione della curatela educativa in favore del figlio M__________, l'appello risulta d'acchito irricevibile. Per tacere del fatto che all'udienza del 7 dicembre 2006, quando il Pretore ha emanato il provvedimento a verbale, lo stesso AP 1 aveva dichiarato di aderire alla designazione di un curatore educativo chiamato a “sostenere le parti nei loro rapporti personali e nei rapporti con il figlio per il miglioramento e la regolarizzazione delle condizioni di esercizio del diritto di visita e delle condizioni di vita”, l'istituzione della curatela non forma oggetto della decisione impugnata. Avesse inteso contestare la misura adottata dal Pretore, l'appellante avrebbe dovuto insorgere a quel momento, appellando quel “pronunciato” (recte: decreto cautelare). Ciò è stato rilevato anche dall'Autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 3 in fine), senza che in proposito l'appellante obietti alcunché. Privo di motivazione, su questo punto l'appello non merita pertanto ulteriore disamina.

                                   3.   Nella misura per contro in cui riguarda la persona della curatrice, l'appello sarebbe – di per sé – proponibile. Invano si cercherebbe tuttavia, nel memoriale, un solo passaggio in cui l'appellante si confronti con la decisione dell'Autorità di vigilanza. Certo, AP 1 non ha formazione giuridica. A parte la circostanza però che nella causa di stato il Pretore lo ha già sollecitato più volte – e finanche diffidato – a munirsi di un patrocinatore (sentenza inc. 11.2007.28 di questa Camera, del 9 marzo 2007), i motivi che sorreggono un appello devono potersi desumere almeno dall'insieme dell'esposto. Nel suo memoriale l'appellante non discute per nulla quanto l'Autorità di vigilanza ha addotto circa l'idoneità di CO 3 a svolgere la funzione di curatrice (decisione impugnata, consid. 3). Egli rievoca le sue traversie familiari, afferma che il figlio vive in condizioni inadeguate, ritorna sui motivi che hanno indotto il Procuratore pubblico a decretare il 18 luglio 2006 un non luogo a procedere nei suoi confronti per minaccia e atti sessuali con fanciulli, rivolge critiche all'operato del Pretore, sottolinea la perfetta idoneità di sua sorella __________ ad assumere la funzione di curatrice, ma non spende una parola per descrivere come mai la decisione dell'Autorità di vigilanza sarebbe erronea e andrebbe riformata.

                                         Si volesse anche prescindere dalle motivazioni addotte dall'Autorità di vigilanza nella decisione impugnata, per altro, questa Camera ha già avuto modo di ricordare diffusamente – e di far pubblicare – quali criteri giustificano la designazione di un curatore in luogo di un altro, rispettivamente quali principi ostano all'assunzione di tale carica da parte di una determinata persona (RDAT I-1999 pag. 224 consid. 7). Nemmeno al riguardo l'appellante si determina. Egli non pretende che – per avventura – CO 3 versi in un conflitto d'interessi con il curatelato, né che si trovi contesa fra obblighi professionali e doveri di curatrice, né che sia inidonea per una ragione o per l'altra ad assolvere il proprio ruolo. Egli non riprende più nemmeno i rimproveri esposti dinanzi

                                         alla Commissione tutoria regionale. Ne segue che, totalmente sprovvisto di motivazione pertinente, l'appello va dichiarato

                                         inammissibile nel suo intero.

                                   4.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di assegnare ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato notificato e non ha cagionato spese presumibili. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la decisione inerente alla scelta – come pure alla contestazione – di un tutore o di un curatore sono impugnabili con ricorso in materia civile, senza riguardo a un eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 11 ad art. 388-391; Güngerich in: Seiler/von Werdt/Gün-gerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht, Kurzkommentar, Berna 2007, n. 26 ad art. 72).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,     

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; –  ; –   ; –   .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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