Incarto n. 11.2007.53
Lugano 4 marzo 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.178 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 13 ottobre 2005 da
AP 1, (patrocinato dall' PA 1, )
contro
AO 1, () (patrocinata dall' PA 2, ),
giudicando ora sul decreto cautelare del 27 marzo 2007;
premesso che sentenza del 10 agosto 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1964) e AO 1 (1964), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie che prevedeva – tra l'altro – l'affidamento dei figli B__________ (nato il 22 ottobre 1991) e G__________ (nato il 12 luglio 1993) alla madre, come pure un contributo di mantenimento non indicizzato per ogni figlio di fr. 1250.– mensili fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
ricordato che con petizione del 13 ottobre 2005 AP 1 (1964) ha promosso causa contro AO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere, già in via cautelare, la soppressione del contributo alimentare per il figlio B__________ e la riduzione a fr. 400.– mensili dal 1° ottobre 2005 di quello per G__________;
rammentato che con decreto cautelare del 27 marzo 2007 il Pretore ha affidato – pendente causa – il figlio B__________ al padre, annullando il contributo alimentare per lui, e ha ridotto a fr. 865.– mensili dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006 (aumentandolo a fr. 1000.– mensili in seguito) il contributo alimentare per G__________;
preso atto che contro tale decreto AP 1 è insorto il 10 aprile 2007 a questa Camera per ottenere la soppressione dal 1° ottobre 2005 del contributo alimentare in favore di G__________ e la condanna di AO 1 al versamento di un contributo alimentare (da fr. 289.60 a fr. 350.– mensili) in favore di B__________, con riforma in tal senso del giudizio impugnato;
osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
rilevato che il 25 febbraio 2009 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;
ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
considerato che nella fattispecie l'appello non ha ancora formato oggetto di intimazione, sicché si giustifica – in via eccezionale – di rinunciare al prelievo di tasse o spese;
stabilito che non si pone problema di ripetibili proprio perché l'appello non è stato notificato alla controparte e non ha cagionato costi presumibili;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.