Incarto n. 11.2007.46
Lugano 8 maggio 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.1117 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 settembre 2004 da
AO 1, , (patrocinata dall' PA 1, )
contro
AP 1, (patrocinato dall' PA 2, );
esaminati gli atti,
premesso che AP 1 (1962) e AO 1 (1965) si sono sposati a __________ il 21 giugno 1990;
ricordato che dal matrimonio sono nati L__________, il 17 luglio 1995, e N__________, il 12 giugno 1998;
accertato che con sentenza del 21 marzo 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato i figli alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha obbligato AP 1 a versare contributi di mantenimento
– per la moglie:
di fr. 2475.– mensili nel 2004,
di fr. 2455.– mensili fino al giugno del 2005,
di fr. 2375.– mensili dal luglio del 2005,
di fr. 2360.– mensili dal gennaio del 2007 e
di fr. 2220.– mensili dall'agosto del 2008,
– per L__________:
di fr. 988.– mensili nel 2004,
di fr. 1002.– mensili fino al giugno del 2005,
di fr. 970.– mensili dal luglio del 2005,
di fr. 978.– mensili dal gennaio del 2007 e
di fr. 1175.– mensili dall'agosto del 2008,
– per N__________:
di fr. 850.– mensili nel 2004,
di fr. 860.– mensili fino al giugno del 2005,
di fr. 970.– mensili dal luglio del 2005,
di fr. 978.– mensili dal gennaio del 2007 e
di fr. 920.– mensili dall'agosto del 2008;
preso atto che contro tale sentenza è insorto AP 1 con un appello del 30 marzo 2007 per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria,
– la riduzione del contributo alimentare per la moglie:
a fr. 387.65 mensili nel 2004,
a fr. 320.15 mensili fino al 12 giugno 2005,
a fr. 95.15 mensili fino al dicembre del 2006 e
a fr. 50.15 mensili fino al 17 luglio 2008, per poi sopprimerlo,
– l'aumento del contributo per L__________:
a fr. 1037.– mensili nel 2004,
a fr. 1062.– mensili fino al dicembre del 2006,
a fr. 1077.– mensili fino al 17 luglio 2008 e
a fr. 1377.– mensili da allora in poi, come pure
– l'aumento del contributo per N__________:
a fr. 892.– mensili nel 2004,
a fr. 912.– mensili fino al 12 giugno 2005,
a fr. 1062.– mensili fino al dicembre del 2006 e
a fr. 1077.– mensili dal gennaio 2007 in poi;
osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
constatato che con lettera del 20 febbraio 2009, trasmessa in copia al patrocinatore della controparte, l'appellante comunica l'intervenuta emanazione, il 29 gennaio 2009, della sentenza di divorzio su richiesta comune con accordo completo da parte del medesimo Pretore (inc. OA.2007.530) e invita a “stralciare dai ruoli la procedura, così come da punto 10 della convenzione di divorzio sottoscritta dai signori AP 1”;
stabilito che tale comunicazione può essere interpretata solo come una dichiarazione di ritiro, l'appellante rinunciando ormai a sottoporre il contenzioso sulla protezione dell'unione coniugale al giudizio della Camera;
ritenuto che l'appello va quindi stralciato dai ruoli per desistenza, la quale comporterebbe – per principio – l'obbligo di assumere gli oneri processuali e di corrispondere adeguate ripetibili (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375);
riconosciuto nondimeno che nel caso precipuo si giustifica eccezionalmente, per le particolarità del caso, di soprassedere al prelievo di tasse e spese;
rilevato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte, cui non ha cagionato quindi costi presumibili;
considerato, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, che tale diritto è di natura altamente personale e decade – ove non sia ancora stato accordato, come nella fattispecie – qualora il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);
posto che in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha perduto per sua stessa iniziativa la qualità di parte, onde la caducità della richiesta;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata senza interesse.
4. Intimazione:
; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.