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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.04.2007 11.2007.43

16 aprile 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,006 parole·~10 min·2

Riassunto

Omologazione di convenzione sugli effetti del divorzio

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.43

Lugano 16 aprile 2007/lw        

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.75 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 aprile 2006 da

 AO 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:    1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 19 marzo 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 febbraio 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.                      

 Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1965) e AP 1 (1959), cittadina portoghese, si sono sposati a __________ il 26 ottobre 1984. Dal matrimonio non sono nati figli. Entrambi i coniugi percepiscono rendite dall'Assicurazione Invalidità: intera la moglie, nella misura del 50% il marito, il quale non esercita alcuna attività lucrativa. I coniugi si sono separati di fatto nel dicembre del 1997, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale. Un tentativo di riprendere la vita in comune messo in atto all'inizio di dicembre 2000 ha subito preso termine ai primi del 2001. AO 1 vive attualmente con __________ __________ e la figlia da lei avuta, C__________, nata il 28 agosto 2002.

                                  B.   Il 14 aprile 2006 AO 1 ha promosso azione di divorzio unilaterale davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando lo scioglimento del matrimonio e la liquidazione del regime dei beni nel senso che ogni coniuge rimanesse proprietario degli averi in suo possesso o a lui intestati e solo responsabile per i debiti da lui contratti; alla convenuta egli non ha offerto alcuna prestazione. Con risposta del 17 ottobre 2006 AP 1 ha aderito alla petizione, salvo chiedere che i debiti familiari – compresi quelli risultanti da attestati di carenza di beni a lei intestati per complessivi fr. 73 970.45 e quelli relativi a due esecuzioni pendenti per fr. 1162.90 – fossero assunti dal marito, altrimenti tenuto, in via subordinata, a versarle fr. 75 133.35; in ogni modo essa ha sollecitato un'equa indennità a norma dell'art. 124 CC, da definire previa perizia. Entrambi i coniugi hanno instato per l'assistenza giudiziaria.

                                  C.   La convenuta avendo accettato lo scioglimento del matrimonio nel suo principio, l'azione è stata trattata come domanda comune di divorzio con accordo parziale. Il 12 dicembre 2006 i coniugi hanno confermato la loro volontà di divorziare, trovando un accordo anche sui punti controversi. Scaduto il termine bimensile di riflessione, ambedue hanno ribadito la loro posizione. Statuendo con sentenza del 22 febbraio 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori firmata dai coniugi il 12 dicembre 2006, che prevedeva quanto segue:

                                         2.1   Il regime dei beni è sciolto e liquidato nel senso che ogni coniuge rimane proprietario di quanto in suo possesso o a lui intestato.

                                                 I debiti di attestati di carenza beni di fr. 73 970.40 intestati alla moglie rimangono a carico esclusivo di AO 1.

                                         2.2   La moglie rinuncia ad un'equa indennità secondo l'art. 124 del Codice Civile.

                                                      Il Segretario assessore ha rinunciato a riscuotere tasse o spese e ha compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un ricorso (recte: appello) del 19 marzo 2007, chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato, la condanna del marito a onorare quanto pattuito nella clausola n. 2.1 della convenzione sugli effetti del divorzio e la verifica di eventuali diritti di lei alla ripartizione della previdenza professionale. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appello è un rimedio riformatorio, non cassatorio. Nella misura in cui si limita a chiedere l'annullamento della sentenza impugnata senza formulare conclusioni di merito, l'interessata propone dunque un rimedio giuridico inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Dalla motivazione del memoriale si desume nondimeno che l'interessata censura il mancato adempimento – da parte del marito – della clausola n. 2.1 della convenzione sugli effetti del divorzio, in conseguenza di che essa dichiara di rivendicare un'equa indennità giusta l'art. 124 CC e postula la modifica della sentenza pretorile su tal punto (dispositivo n. 2). Così inteso, ancorché ai limiti della sufficienza formale l'appello può reputarsi ammissibile, considerando altresì che l'interessata è sprovvista di cognizioni giuridiche e agisce personalmente. Niente la convenuta oppone invece al principio del divorzio (dispositivo n. 1), che è quindi passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC).

                                   2.   Per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, il primo giudice ha omologato testualmente nel dispositivo n. 2.1 della sentenza quanto i coniugi avevano convenuto davanti a lui al­l'udienza del 12 dicembre 2006. Con riferimento al secondo capoverso di tale dispositivo l'appellante si duole ora che il marito non abbia onorato l'impegno di assumere i debiti risultanti dagli attestati di carenza beni a lei intestati per complessivi fr. 73 970.40, come lei medesima ha avuto modo di verificare all'Ufficio esecuzio­­ne e fallimenti di Bellinzona.

                                         a)   Chi promette ad un debitore di assumere il suo debito, si obbliga a liberarlo, sia tacitando il creditore, sia rendendosi debitore in sua vece col consenso del creditore (art. 175 cpv. 1 CO). In quest'ultimo caso la sostituzione del debitore e la liberazione del debitore precedente hanno luogo mediante contratto fra l'assuntore e il creditore (art. 176 cpv. 1 CO). La promessa di liberazione obbliga l'assuntore a liberare il debitore, ma non basta come tale a operare il trasferimento del debito: costituisce unicamente un impegno a tal fine.

                                         b)   In concreto il secondo capoverso della clausola n. 2.1 sugli effetti del divorzio, omologato dal Segretario assessore, non è un esempio di chiarezza. Si può legittimamente presumere, nondimeno, che stipulando quel rudimentale accordo secondo cui “i debiti di attestati di carenza beni di fr. 73 970.40 intestati alla moglie rimangono a carico esclusivo di AO 1” il marito intendesse impegnarsi, con l'assenso della moglie, a subentrare a quest'ultima come unico debitore verso i titolari dei predetti attestati. Il problema è che la clausola nulla precisa sul modo in cui AO 1 avrebbe concretamente onorato l'impegno e nemmeno prevede quali sarebbero state le conseguenze nel caso in cui l'uno o l'altro creditore avesse – per ipotesi – rifiutato la sostituzione di debitore. In circostanze del genere il giudice non avrebbe dovuto omologare la convenzione al proposito, tanto meno pensando al fatto che in contropartita la moglie rinunciava a un'equa indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. Al contrario: avrebbe dovuto rendere attente le parti circa l'incompletezza della clausola, proponendo le correzioni opportune (art. 421 cpv. 4 CPC).

                                         c)   Ne segue che a giusta ragione l'appellante censura il dispositivo n. 2.1 secondo capoverso, cui manca ogni modalità di esecuzione. Su tal punto la sentenza impugnata va dunque annullata. Ora, non compete a questa Camera supplire la mancanza, anche perché così facendo essa toglierebbe alle parti un grado di giurisdizione senza che il Segretario assessore abbia avuto modo di correggere previa­mente il difetto. Gli atti devono di conseguenza essere rinviati al primo giudice perché inviti le parti a emendare la clausola, specificando quando e come il marito si attiverà per le assunzioni di debito, in che modo egli farà estinguere gli attestati di carenza beni a carico della moglie e quali saranno le conseguenze nell'eventualità in cui l'uno o l'altro debitore non dovesse accettare la sostituzione di debitore. Non dovessero le parti raggiungere un accordo chiaro in proposito a dispetto delle proposte formulate dal Segretario assessore, quest'ultimo inviterà le parti a demandargli la decisione (art. 422 cpv. 2 in fine CPC).

                                   3.   L'appellante rimette in causa la convenzione sugli effetti del divorzio anche per quanto riguarda la clausola n. 2.2 inerente all'equa indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC, evocando – per vero confusamente – altri aspetti previdenziali e assicurativi (appello, pag. 2 in alto). L'art. 124 cpv. 1 CC dispone in effetti che “un'ade­guata indennità” è dovuta allorché – come nel caso in esame – è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi. A prescindere dal fatto però che l'appellante non indica a quali risorse potrebbe concretamente far capo il marito per ero­garle una prestazione del genere, la recriminazione si deve una volta ancora alla circostanza che AO 1 non ha adempiuto la sua parte dell'accordo, omettendo di assumere i noti debiti di fr. 73 970.40 formanti oggetto degli attestati di carenza beni a carico di lei. Non per nulla l'interessata si reputa, nell'appello, “ingannata per l'ennesima volta” (memoriale, pag. 2 in alto). Come si è spiegato dianzi, tuttavia, l'omologazione della clausola n. 2.1 secondo capoverso della convenzione sugli effetti del divorzio va annullata. Nell'evenienza in cui non dovesse pervenire a una chiara intesa con il marito circa la ripresa dei debiti, l'interessata potrà ancora revocare davanti al Segretario assessore il suo accordo alla clausola n. 2.2 e chiedere un'altra disciplina. Si verificasse ciò e le parti rimanessero inconciliabili, il Segretario assessore chiederà di demandargli la decisione anche a tale riguar­do (art. 422 cpv. 2 in fine CPC).

                               4.    La palese parziale fondatezza dell'appello dispensa – eccezionalmente – dall'intimare l'atto a AO 1. Date le particolarità della fattispecie, appare equo rinunciare al prelievo di tasse o spese in appello (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si pone in ogni modo problema di ripetibili, giacché l'appellante ottiene causa vinta solo in parte, gli atti dovendo essere ritornati al Segretario assessore per nuovo giudizio, senza che si possa prevedere sin d'ora quale sarà l'esito finale della decisione. Nelle circostanze descritte, quand'anche AO 1 avesse proposto a torto di respingere l'appello, l'indennità per ripetibili dovuta alla moglie sarebbe stata compensata con quella da lei dovuta al marito. Nell'ipotesi in cui avesse aderito all'appello, per converso, AO 1 non avrebbe ottenuto ripetibili, chi acquiesce nell'ambito di un processo civile dovendo essere considerato – di massima – soccomben­te (RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5).

                               5.    Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile, ove appena si considerino i debiti formanti oggetto del dispositivo n. 2.1 secondo capoverso della sentenza impugnata (fr. 73 970.40).

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:          1.   L'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2.1 secondo capoverso della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Segretario assessore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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