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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.11.2009 11.2007.41

23 novembre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,955 parole·~30 min·2

Riassunto

Misure di protezione dell'unione coniugale

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.41

Lugano 23 novembre 2009/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.76 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 20 gennaio 2005 da

AA 1, ,   (ora patrocinata dall'  PA 3 )  

contro

 AP 1 (patrocinato dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 marzo 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 12 marzo 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 23 aprile 2007 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1965) e AA 1 (1970) si sono sposati ad __________ il 20 febbraio 1993. Dal matrimonio è nata N__________, il 26 febbraio 2004, affetta da una grave infermità. Il marito ha lavorato fino al marzo del 2005 per la __________ di __________, di cui era azionista unico. Dal 1° aprile 2005 è responsabile del settore spedizioni internazionali per la __________ __________ di __________ (AG). La moglie è stata alle dipendenze della __________ a __________ fino al novembre del 2005, dopo di che ha riscosso indennità di disoccupazione e dal 10 aprile 2006 lavora in qualità di assistente commerciale per la __________ a __________. I coniugi vivono separati dal novembre del 2004, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________. Dal 1° aprile 2005 egli vive a __________.

                                  B.   Il 20 gennaio 2005 AA 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 495.– mensili per sé e uno di fr. 1910.– mensili per N__________. Identiche richieste essa ha avanzato già in via provvisionale, salvo quantificare in complessivi fr. 2000.– mensili il contributo alimentare per sé e per la figlia. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato N__________, e ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1700.– mensili. All'udienza del 1° marzo 2005, indetta per la discussione dell'istanza e dell'assetto cautelare, le parti hanno concordato una sospensione della procedura.

                                  C.   Alla ripresa della discussione, il 2 marzo 2006, il marito ha aderito alle domande dell'istante, salvo limitarsi a proporre un contributo alimentare per N__________ di fr. 1175.– mensili (oltre l'assegno familiare). Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 17 gen­naio 2007 AA 1 ha ribadito le sue domande, aumentando nondimeno a fr. 1000.– mensili il contributo alimentare per sé e a fr. 1975.– mensili quello per N__________. AP 1 ha offerto un contributo alimentare per la figlia di fr. 1075.– mensili dal 20 gennaio 2005 al 6° compleanno, di fr. 1000.– mensili fino al 13° compleanno e di fr. 1150.– mensili fino alla maggiore età (assegno familiare non compreso), rifiutando ogni contributo per la moglie.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 12 marzo 2007, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la figlia (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari:

                                         Dal 1° gennaio al 30 novembre 2005:

                                         fr.     35.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1595.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare);

                                         Dal 1° al 31 dicembre 2005:

                                         fr. 1000.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1585.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare);

                                         Dal 1° gennaio al 30 marzo 2006:

                                         fr.   490.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1595.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare);

                                         Dal 1° al 30 aprile 2006:

                                         fr.   850.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1595.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare);

                                         Dal 1° maggio al 31 dicembre 2006:

                                         fr.   870.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1595.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare);

                                         Dal 1° gennaio 2007 in poi:

                                         fr.   860.– mensili per la moglie,

                                         fr. 1620.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare).    

                                         Il Pretore ha stabilito altresì che “durante tutti i periodi in cui il padre ha con sé la figlia N__________ le prestazioni speciali ricevute a qualsiasi titolo per la minore (segnatamente le indennità grande invalido, rispettivamente le indennità giornaliere per cure intensive) andranno versate al padre pro rata” e che l'assegno familiare, se percepito dalla madre, può essere dedotto dal contributo.  La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 900.– per ripetibili ridotte.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 marzo 2007 nel quale chiede la riduzione del contributo alimentare per la figlia a fr. 1075.– mensili e la soppressione di quello per la moglie. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2007 AA 1 propone di respingere l'appello.

                                         Con appello adesivo di quello stesso 23 aprile 2007 AA 1 postula, da parte sua, un contributo alimentare per sé di fr. 715.50 mensili dal 1° aprile al 30 novembre 2005, di fr. 1000.– mensili dal 1° dicembre 2005 al 30 marzo 2006, di fr. 780.50 mensili dal 1° al 30 aprile 2006, di fr. 800.50 mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2006 e di fr. 783.– mensili dal 1° gennaio 2007 in poi. Inoltre essa conclude per un aumento del contributo alimentare in favore di N__________ a fr. 2274.50 mensili dal 1° gennaio al 30 marzo 2005, a fr. 2309.– mensili dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 e a fr. 2344.– mensili dal 1° gennaio 2007 in poi (assegni familiari compresi). Nelle sue osservazioni del 14 maggio 2007 AP 1 propone di respingere l'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo, l'appello principale e quello adesivo sono dunque ricevibili.

                                   2.   Litigiosi rimangono, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie e quello per la figlia. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6100.– mensili netti fino al 30 marzo 2006  e in fr. 7600.– mensili netti dopo di allora, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3515.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1480.–, premio della cassa malati fr. 297.–, assicurazione dell'automobile fr. 87.90, spese per l'esercizio del diritto di visita e per la cura della figlia fr. 200.–, imposte fr. 350.–). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha appurato il reddito in fr. 5330.– mensili netti fino al 30 novembre 2005, in fr. 3410.– netti nel dicembre del 2005,

                                         in fr. 4415.– mensili netti dal 1° gennaio al 31 marzo 2006, in fr. 5200.– netti nell'aprile del 2006 e in fr. 5160.– mensili dal 1° maggio 2006 in poi, calcolando il relativo fabbisogno minimo in fr. 4410.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, oneri ipotecari fr. 1861.–, riscaldamento fr. 140.–, premio della cassa malati fr. 297.–, assicurazione dell'automobile fr. 93.60, imposta di circolazione fr. 40.50, premio dell'assicurazione di previdenza fr. 530.75, imposte fr. 200.–). Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di N__________ in fr. 1595.– mensili fino al 31 dicembre 2006 (salvo ridurlo a fr. 1585.– nel dicembre del 2005) e in fr. 1620.– mensili dopo di allora, precisando che se l'assegno familiare è percepito dalla madre affidataria il contributo si riduce in misura analoga.

                                         Constatata un'eccedenza di fr. 1910.– mensili dal 1° gennaio al 30 novembre 2005, un ammanco di fr. 10.– nel dicembre del 2005 e nuovamente un'eccedenza di fr. 995.– dal 1° gennaio al 31 marzo 2006, di fr. 3280.– nell'aprile del 2006, di fr. 3240.– dal 1° maggio al 31 dicembre 2006 e di fr. 3215.– dal 1° gennaio 2007 in poi, il Pretore ha condannato AP 1 a versare contributi alimentari nei periodi appena citati rispettivamente di fr. 35.–, fr. 1000.–, fr. 490.–, fr. 850.–, fr. 870.– e fr. 860.– mensili per la moglie e di fr. 1595.– mensili (fr. 1585.– per il dicembre del 2005), aumentati a fr. 1620.– mensili dal 1° gennaio 2007, per N__________ (assegni familiari compresi).

                                    I.   Sull'appello principale

                                   3.   L'appellante contesta anzitutto l'ammontare del proprio reddito, accertato dal Pretore in fr. 7600.– mensili netti dal 1° aprile 2006. Sostiene che in realtà la data di riferimento è il 1° aprile 2005 e che lo stipendio determinante da quel momento in poi è la media tra i fr. 6614.75 e i fr. 7170.50 mensili percepiti fra l'aprile del 2005 e il febbraio del 2006, come risulta dai conteggi agli atti (doc. 6 e 7), onde un guadagno di fr. 7026.30 mensili netti. Se non che, dandosi lavoratori dipendenti, il reddito determinante è quello netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c). Dal 1° aprile 2005 AP 1 ha ricevuto, sulla base di un contratto di lavoro 22 marzo 2005 (doc. 2), uno stipendio di fr. 97 500.– annui lordi per tredici mensilità, pari a fr. 6451.25 mensili netti (doc. 3). Considerata anche la tredicesima (un dodicesimo dello stipendio di base, senza indennità né deduzioni del “secondo pilastro”) e l'assegno familiare di fr. 170.–, il guadagno risulta dunque di fr. 7192.70 mensili netti. Dal giugno del 2005 l'appellante si è visto inoltre accreditare regolarmente ogni mese un importo che variava da un minimo di fr. 177.05 a un massimo di fr. 549.25 (nel febbraio del 2006: ultimo dato disponibile), sotto la dicitura Spesen Angestellte (doc. 6 e 7). Di tali supplementi ha tenuto conto l'appellante medesimo, includendoli nel calcolo del proprio reddito. Considerando al riguardo un importo medio di fr. 266.– mensili, il guadagno del marito va accertato così dal 1° aprile 2005 in fr. 7458.70 mensili. In tale misura l'appello è provvisto di buon diritto.

                                   4.   Per quel che è del proprio fabbisogno minimo, calcolato dal

                                         Pretore in fr. 3515.– mensili, l'appellante chiede di rivalutarlo in fr. 3755.40 mensili, ridotto a fr. 3555.40 mensili dal 1° dicembre 2005 al 30 marzo 2006. Egli considera inadeguata l'indennità fissa di fr. 200.– riconosciutagli dal Pretore per le spese dovute all'esercizio del diritto di visita, ricordando che N__________ risiede da lui almeno una settimana ogni mese. Tale indennità andrebbe stabilita pertanto in un quarto circa del fabbisogno in denaro della figlia, cioè in fr. 400.– quando il fabbisogno ammonta a fr. 1595.–, rispettivamente a fr. 1620.– mensili, e in fr. 200.– quando il fabbisogno è di fr. 900.– mensili. Inoltre egli fa valere che nel proprio fabbisogno minimo vanno aggiunti fr. 40.50 mensili per l'imposta di circolazione, come nel fabbisogno della moglie.

                                         a)   Nella sentenza impugnata il Pretore ha rifiutato di calcolare le spese causate dall'esercizio del diritto di visita alla figlia come proponeva il convenuto, rilevando – in sintesi – che dagli atti non risultava se il padre si occupasse effettivamente di N__________ nella misura asserita e con la regolarità richiesta da simile chiave di riparto. L'appellante si limita a ribadire la propria opinione, ma non spende una parola per spiegare come mai l'argo­mentazione del Pretore sarebbe erronea o anche solo criticabile. Del resto, perché un diritto di visita più ampio dell'usuale comporti una riduzione del contributo alimentare in favore del figlio è necessario che il genitore affidatario consegua risparmi sensibili, l'onere di mantenimento in denaro trasferendosi solo limitatamente da un genitore all'altro. Nelle circostanze descritte compete quindi al genitore non affidatario indicare i maggiori costi da lui sostenuti (RtiD I-2006 pag. 673 n. 37c). Sotto questo profilo AP 1 non ha sostanziato alcunché. Nelle circostanze descritte non si ravvisano elementi concreti che permettano di maggiorare l'indennità di fr. 200.– mensili riconosciuta dal Pretore per apprezzamento.

                                         b)   In merito all'imposta di circolazione, essa non può essere inserita nel fabbisogno minimo del marito già per il fatto che non è stata resa verosimile. Né l'appellante può rivendicare una voce di spesa solo perché analoga posta è stata riconosciuta alla moglie, tanto meno dopo avere dichiarato che l'automobile gli è messa a disposizione dalla ditta e che lui deve far fronte solo al pagamento dell'assicurazione casco totale (verbale 28 giugno 2006, pag. 2 in basso).

                                   5.   Il reddito della moglie non è contestato. Come il marito sottoli­nea a giusto titolo, nondimeno, nel periodo in cui non ha lavorato e ha riscosso indennità di disoccupazione (dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2006), essa ha potuto prestare cura e educazione alla figlia personalmente e a tempo pieno, ciò che andrà considerato nel fabbisogno in denaro di N__________. 

                                   6.   Quanto al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 3882.10 mensili, il premio per l'assicurazione di previdenza (fr. 530.75 mensili) non potendo essere considerato e riferendosi per di più a un contratto ormai disdetto. Ora, come questa Camera ha già avuto occasione di rammentare, nel fabbisogno minimo di un coniuge il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale inserisce anche, in quanto i mezzi finanziari a disposizione siano sufficienti, i premi delle assicurazioni destinate a coprire rischi riguardanti l'unione coniugale o la comunione domestica, sia pur sospesa (RtiD I-2007 pag. 741 consid. 7b). Dato che, come si vedrà in appresso, i mezzi a disposizione della famiglia bastano per pagare il premio, a ragione il Pretore ha considerato anche tale spesa nel fabbisogno minimo della moglie. Che poi il contratto di assicurazione sia stato disdetto non risulta, né l'appellante spiega su quali elementi egli fondi tale asserzione.

                                   7.   Circa il fabbisogno in denaro di N__________, non soccorre ripetere che questa Camera si ispira per prassi ventennale alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). L'appellante si duole che, applicando tali raccomandazioni, il Pretore abbia non solo dedotto dal fabbisogno in denaro della figlia il costo dell'alloggio, includendolo a torto nel fabbisogno minimo dell'affidataria, ma abbia omesso di togliere dal fabbisogno in denaro, nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2005 e il 31 marzo 2006, la posta per cura e educazione, fornite in natura dalla madre disoccupata. La critica è in linea di principio fondata.

                                         Al momento in cui il primo giudice ha statuito si applicava la tabella 2007 correlata alle raccomandazioni predette, che per un figlio unico nella fascia d'età compresa fra 1 a 6 anni prevedeva un fabbisogno medio in denaro di fr. 1975.– mensili. In tale fabbisogno andava adattato (e non eliminato come ha fatto il Pretore) il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta al valore medio stimato dalle raccomandazioni (fr. 355.– mensili), bensì a fr. 714.–  mensili, pari a un terzo degli oneri ipotecari (fr. 1861.– mensili), cui si aggiungono fr. 280.– per il costo del riscaldamento, come si vedrà in seguito (consid. 10a). Dal fabbisogno medio andava tolta invece la voce per cura e edu­cazione (fr. 705.– mensili), prestata in natura dalla madre nel periodo in cui questa era disoccupata. Il fabbisogno in denaro di N__________ risulta così di fr. 2334.– mensili, ridotto a fr. 1629.– mensili dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2006.

                                   8.   Il convenuto lamenta poi che il Pretore, per calcolare i contributi di mantenimento, abbia suddiviso l'eccedenza coniugale a metà. Sostiene che qualora – come in concreto – la famiglia si veda garantire il proprio fabbisogno, il coniuge debitore deve poter onorare i suoi debiti verso terzi, sicché in tali casi l'eccedenza deve servire al rimborso delle pendenze. Egli pretende inoltre che, valendo il “principio per cui entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli in base alle loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC)”, il contributo alimentare per N__________ deve essere corrisposto da padre e madre in proporzione al rispettivo margine di eccedenza.

                                         In realtà, come questa Camera ha già avuto modo di ripetere, il fabbisogno di un figlio non si ripartisce fra i genitori a beneplacito, tanto meno finché costoro sono sposati. L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione dei contributi durante la sospensione della vita in comune, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è, ad ogni modo, il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). Il metodo appena citato non deve condurre a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio. Comunque sia, spetta al coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b, con rinvii). 

                                         Nel caso in esame l'appellante non asserisce che, prima della separazione, i coniugi non destinassero tutte le entrate al finanziamento dell'economia domestica, né invoca altre situazioni straordinarie che inducano a derogare al riparto paritario dell'eccedenza. Pretende di scostarsi dal metodo di calcolo appena illustrato per estinguere debiti personali, per non dover versare contributi alla moglie e per moderare il contributo alla figlia. Oltre a ciò, la consistenza dei debiti che egli prospetta rimane poco chiara, il riferimento a esecuzioni in corso (doc. 1) o al suo interrogatorio formale (verbale del 28 giugno 2006, pag. 3, risposta n. 6) non essendo sufficiente. Ancor meno pensando al fatto che egli non ha mai precisato l'entità e il fine dei debiti contratti, tant'è che nel proprio fabbisogno minimo non ha inserito alcuna rata di rimborso. Nell'appello si limita a evocare, in sostanza, una situazione generica, menzionando pagamenti dell'ordine di fr. 3000.– mensili (privi di riscontro), dimenticando quanto il Pretore gli ha ricordato, ovvero che il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto al pagamento di debiti verso terzi (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Ne segue che, non adeguatamente motivato, su questo punto l'appello sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   9.   L'istante contesta il fabbisogno minimo del marito per quanto      concerne l'assicurazione dell'automobile, il cui premio ammonterebbe a fr. 83.– e non a fr. 87.90 mensili. Essa contesta altresì l'indennità riconosciuta al marito per spese dovute all'esercizio del diritto di visita (fr. 200.– mensili), che a suo parere va stralciata.

                                         a)   Per quanto concerne l'assicurazione dell'automobile, il Pretore si è fondato su una polizza di pagamento semestrale del premio (fr. 527.40: doc. N). L'istante invoca una dichiarazione del marito (verbale del 28 giugno 2006, risposta n. 3 in fine), il quale all'interrogatorio formale ha affermato di pagare fr. 1000.– annui per la copertura di casco totale. Si tratta però, con ogni evidenza, di una cifra tonda e approssimativa,

                                               inidonea a confutare la risultanza documentale. In proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

                                         b)   Circa l'indennità di fr. 200.– mensili riconosciuta in via equitativa dal Pretore per spese correlate all'esercizio del diritto di visita, l'appellante reputa la cifra non verosimile. Ora, che spettasse al convenuto indicare le proprie spese è già stato rilevato (consid. 4a). Non bisogna trascurare tuttavia che dal 1° aprile 2005 AP 1 abita a __________ e che per svolgere il diritto di visita deve affrontare la trasferta a __________. Del resto l'appellante adesiva non contesta che il marito debba compiere il tragitto né tanto meno pretende di condurre lei medesima la figlia nel Canton Zurigo. Che poi nel fabbisogno minimo di un coniuge vadano inseriti i costi necessari per l'esercizio del diritto di visita è prassi consolidata (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). E l'appellante

                                               adesiva non pretende che in concreto le spese di viaggio siano inferiori a fr. 200.– mensili. Ne segue che l'appello adesivo va accolto (e il fabbisogno minimo del marito ridotto a fr. 3315.– mensili) solo per il solo lasso di tempo anteriore al 1° aprile 2005. Dopo di allora il fabbisogno minimo del marito rimane di fr. 3515.– mensili.

                                10.   Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante adesiva chiede di portarlo a fr. 4780.– mensili. Da un lato – rileva – dal costo dell'alloggio va tolta la quota di un terzo che secondo le note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo rientra nel fabbisogno in denaro della figlia. Dall'altro – essa prosegue – alla sua quota di locazione va aggiunto il costo del riscaldamento (fr. 280.– mensili). L'istante reputa altresì che nelle sue spese d'automobile vada considerata la rata di fr. 757.40 mensili per il leasing, il premio di fr. 173.40 mensili per l'assicurazione RC (il Pretore

                                         avendone conteggiato solo una parte) e un'indennità di fr. 100.– mensili per le trasferte.

                                         a)   La doglianza legata al costo dell'alloggio è pertinente. Il Pretore ha riconosciuto invero un onere di fr. 1861.– mensili per gli interessi ipotecari che gravano l'abitazione coniugale, dimenticando che la quota concernente la figlia non rientra nel fabbisogno minimo della madre (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza) e tralasciando talune spese di riscalda­mento. Dalla somma di fr. 2141.– va tolta perciò la quota di un terzo relativa alla minorenne (fr. 714.– mensili), da inserire nel fabbisogno in denaro di lei (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Riguardo ai costi per il riscaldamento, il Pretore ha computato l'importo di fr. 140.– mensili con riferimento all'acquisto di 2000 litri di olio combustibile nell'aprile del 2005 (doc. P), trascurando però che nel dicembre del 2005 ne sono stati acquistati altri 2000 litri (doc. P¹), ragione per cui la cifra di fr. 280.– mensili appare verosimile. Certo, il convenuto definisce la spesa eccessiva, ma non sostanzia il proprio assunto né pretende che prima della separazione i costi fossero inferiori.

                                         b)   I costi d'automobile vanno riconosciuti per principio nel fabbisogno minimo di un coniuge, tra l'altro, ove l'uso di un veicolo privato sia necessario per trasferte professionali o per ragioni mediche (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Essi possono comprendere anche la quota mensile per il leasing, fino al ter­mine del relativo contratto, sempre che il coniuge non aves­se modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e il mezzo non sia inutilmente costoso (I CCA, sentenza inc. 11.2007.141 del 17 agosto 2009, consid. 8). A parte il fatto che il marito nulla obietta al proposito, nella fattispecie è verosimile che l'istante abbisogni di un'au­tomobile per lavoro, dovendosi recare da Vernate a Lugano, come pure per le necessità della figlia inferma, colpita da sindrome di Aspert (deposizione di __________, verbale del 28 aprile 2006, pag. 1 in fondo). Né consta che l'istante potesse procurarsi un veicolo con mezzi propri. Sono date dunque le premesse per riconoscere la quota di leasing (fr. 757.– mensili: doc. T) e il premio per l'assicurazione (fr. 173.40 mensili: doc. S). Se il fabbisogno della famiglia non fosse abbondantemente coperto, si potrebbe fors'anche discutere sull'aggravio di spesa. Le finanze permettendo di finanziare l'onere senza problemi, non è il caso di procedere a decurtazioni. Quanto all'indennità di fr. 100.– che l'appellante adesiva rivendica per le trasferte, essa è stata ignorata dal Pretore, ma appare ragionevole, l'interessata dovendo pur sempre rifornire il veicolo di carburante.

                                         c)   In definitiva il fabbisogno minimo della moglie risulta così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, oneri ipotecari e riscaldamento fr. 1427.– (senza la quota della figlia), premio della cassa malati fr. 297.–, premio per l'assicurazione di previdenza fr. 530.75, leasing dell'automobile fr. 757.40, assicurazione dell'automobile fr. 173.40, imposta di circolazione fr. 40.50, carburante fr. 100.–, onere fiscale fr. 200.–, per complessivi fr. 4776.– mensili.

                                11.   L'istante quantifica il fabbisogno in denaro di N__________ in fr. 2309.– mensili fino al dicembre del 2006 e in fr. 2344.– mensili dopo di allora. Come si è spiegato, esso ammonta in realtà a fr. 2334.– mensili, ridotti a fr. 1629.– mensili dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2006 (sopra, consid. 7). Al riguardo non giova ripetersi.

                                12.   Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

                                         Dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 (trasloco del marito a __________)

                                         Reddito del marito (non contestato)                              fr.   6 100.—

                                         Reddito della moglie (non contestato)                           fr.   5 330.—

                                                                                                                         fr. 11 430.—  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 9b)                   fr.   3 315.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 10d)              fr.   4 776.—

                                         Fabbisogno in denaro di N__________ (consid. 7)         fr.   2 334.—

                                                                                                                         fr. 10 425.—  mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.   1 005.—  mensili

                                         Metà eccedenza                                                         fr.      502.50  mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3315.– + fr. 502.50 =                                               fr.   3 817.50  mensili,

                                         e contribuisce al mantenimento della figlia con              fr.   2 282.50  mensili,

                                         arrotondati a                                                                  fr.   2 285.––  mensili.

                                         Dal 1° aprile al 30 novembre 2005 (nuova attività lucrativa del marito)

                                         Reddito del marito (consid. 3)                                      fr.   7 458.—

                                         Reddito della moglie (non contestato)                           fr.   5 330.—

                                                                                                                         fr. 12 788.—  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 9b)                   fr.   3 515.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 10d)              fr.   4 776.—

                                         Fabbisogno in denaro di N__________ (consid. 7)         fr.   2 334.—

                                                                                                                         fr. 10 625.—  mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.   2 163.—  mensili

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   1 081.50  mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3515.– + fr. 1081.50 =                                             fr.   4 596.50  mensili,

                                         deve versare alla moglie:

                                         fr. 4776.– + fr. 1081.50 ./. fr. 5330 =                             fr.      527.50  mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.      530.––  mensili

                                         e corrispondere alla figlia                                             fr.   2 334.—  mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.   2 335.––  mensili.

                                         Dal 1° al 31 dicembre 2005 (iscrizione della moglie alla disoccupazione)

                                         Reddito del marito (consid. 3)                                      fr.   7 458.—

                                         Reddito della moglie (non contestato)                           fr.   3 410.—

                                                                                                                         fr. 10 868.—  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 9b)                   fr.   3 515.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 10d)              fr.   4 776.—

                                         Fabbisogno in denaro di N__________ (consid. 7)         fr.   1 629.—

                                                                                                                         fr.   9 920.—  mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.      948.—  mensili

                                         Metà eccedenza                                                         fr.      474.––  mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3515.– + fr. 474.– =                                                fr.   3 989.––  mensili,

                                         deve versare alla moglie:    

                                         fr. 4776.– + fr. 474.– ./. fr. 3410.– =                              fr.   1 840.—  mensili   e corrispondere alla figlia                                                                          fr.   1 629.—  mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.   1 630.–– mensili.

                                         Dal 1° gennaio al 31 marzo 2006 (maggiore disoccupazione della moglie)

                                         Reddito del marito (consid. 3)                                      fr.   7 458.—

                                         Reddito della moglie (non contestato)                           fr.   4 415.—

                                                                                                                         fr. 11 873.—  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 9b)                   fr.   3 515.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 10d)              fr.   4 776.—

                                         Fabbisogno in denaro di N__________ (consid. 7)         fr.   1 629.—

                                                                                                                         fr.   9 920.—  mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.   1 953.—  mensili

                                         Metà eccedenza                                                         fr.      976.50 mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3515.– + fr. 976.50 =                                               fr.   4 491.50  mensili,

                                         deve versare alla moglie:    

                                         fr. 4776.– + fr. 976.50 ./. fr. 4415.– =                            fr.   1 337.50  mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.   1 340.––  mensili,

                                         e corrispondere alla figlia                                             fr.   1 629.––  mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.   1 630.––  mensili.

                                         Dal 1° al 30 aprile 2006 (nuova attività lucrativa della moglie)

                                         Reddito del marito (consid. 3)                                      fr.   7 458.—

                                         Reddito della moglie (non contestato)                           fr.   5 200.—

                                                                                                                         fr. 12 658.—  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 9b)                   fr.   3 515.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 10d)              fr.   4 776.—

                                         Fabbisogno in denaro di N__________ (consid. 7)         fr.   2 334.—

                                                                                                                         fr. 10 625.—  mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.   2 033.—  mensili

                                         Metà eccedenza                                                         fr.   1 016.50  mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3515.– + fr. 1016.50 =                                             fr.   4 531.50  mensili,

                                         deve versare alla moglie:    

                                         fr. 4776.– + fr. 1016.50 ./. fr. 5200.– =                          fr.      592.50  mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.      595.––  mensili

                                         e corrispondere alla figlia                                             fr.   2 334.—  mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.   2 335.––  mensili.

                                         Dal 1° maggio 2006 in poi (contrazione del reddito della moglie)

                                         Reddito del marito (consid. 3)                                      fr.   7 458.—

                                         Reddito della moglie (non contestato)                           fr.   5 160.—

                                                                                                                         fr. 12 618.—  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 9b)                   fr.   3 515.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 10d)              fr.   4 776.—

                                         Fabbisogno in denaro di N__________ (consid. 7)         fr.   2 334.—

                                                                                                                         fr. 10 625.—  mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.   1 993.—  mensili

                                         Metà eccedenza                                                         fr.      996.50 mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3515.– + fr. 996.50 =                                               fr.   4 511.50  mensili,

                                         deve versare alla moglie:    

                                         fr. 4776.– + fr. 996.50 ./. fr. 5160.– =                            fr.      612.50  mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.      615.––  mensili

                                         e corrispondere alla figlia                                             fr.   2 334.—  mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr.   2 335.––  mensili.

                                         Come appena esposto, per il dicembre del 2005 il marito dovrebbe versare alla moglie fr. 1840.– e dal 1° gennaio al 31 marzo 2006 fr. 1340.– mensili. L'istante però pretende solo fr. 1000.– mensili e non può esserle assegnato più di quanto richiede. Entro tali limiti, in definitiva, sia l'appello principale sia l'appello adesivo meritano accoglimento.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                13.   Gli oneri dell'appello principale seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto postulava invero la soppressione del contributo alimentare per la moglie e una riduzione di quello per la figlia, ma nulla ottiene. Anzi, il giudizio si rivela più sfavorevole rispetto a quello del Pretore: a minori contributi per la moglie (tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2005 e dal 1° aprile 2006 in poi) si aggiungono maggiori contributi per la figlia. Ne deriva che, soccombente, l'appellante principale deve sopportare gli oneri processuali e rifondere alla moglie un'equa indennità per ripetibili.

                                         Gli oneri dell'appello adesivo seguono, da parte loro, il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante chiedeva un contributo alimentare per sé di fr.  715.50 mensili dal 1° aprile al 30 novembre 2005, di fr. 1000.– dal 1° dicembre 2005 al 30 marzo 2006, di fr. 780.50 per l'aprile del 2006, di fr. 800.50 dal 1° maggio al 31 dicembre 2006 e di fr. 783.– dal gennaio del 2007 in poi. Vede aumentare del 75% rispetto a quanto da lei proposto il contributo fissato dal Pretore dal 1° aprile al 30 novembre 2005, rispettivamente nell'intera misura richiesta dal 1° gennaio al 31 marzo 2006, ma vede anche ridurlo dal 1° aprile 2006 in poi. Essa chiedeva altresì di aumentare il contributo per la figlia e a tale proposito ottiene causa vinta. Tutto ponderato, la proporzione di vittoria può dirsi equitativamente vicina ai sette ottavi. Appare equo così addebitarle gli oneri processuali per un ottavo, riconoscendole un'indennità per ripetibili ridotte.

                                14.   Il sindacato odierno impone altresì una modifica del dispositivo inerente agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado. Considerate le richieste formulate dalle parti, l'esito del giudizio odierno e l'accordo raggiunto dai coniugi su alcuni punti, si giustifica porre un decimo di tali oneri a carico dell'istante e il resto a carico del convenuto (art. 148 cpv. 2 CPC).

                                         Quanto alle ripetibili, che il Pretore ha stabilito in fr. 900.– e che l'istante chiede di fissare in fr. 3000.–, alla fattispecie torna applicabile (sia pure indicativamente: RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicem­bre 2007: RL 3.1.1.7.1). Ora, l'onorario di un patrocinatore per la trattazione di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale era disciplinato dall'art. 15 prima frase TOA e variava dal 30 all'80% di quello “normale”, ovvero di quello previsto – per analogia – dall'art. 14 cpv. 1 TOA in materia di separazione o divorzio (v. BOA n. 29 pag. 34 e n. 28 pag. 59).

                                         In concreto il patrocinatore del­l'istante ha redatto l'istanza (9 pagine), ha inoltrato le osservazioni a una domanda di restituzione in intero (una pagina), ha formulato le domande di interrogatorio formale (due pagine) e ha partecipato a cinque udienze. Ciò avrebbe giustificato un onorario attorno ai fr. 2500.–, che appare ragionevole anche sotto un profilo meramente orario, giacché retribuisce una decina d'ore a fr. 250.– l'una. Tenuto conto altresì delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza), delle spese (art. 3 TOA) e dell'IVA, la somma di fr. 3000.– rivendicata dall'istante appare legittima. Visto il grado di soccombenza, essa va nondimeno ridotta in proporzione.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                15.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello principale e l'appello adesivo sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:                       

                                         1.5  AP 1 è condannato a versare anticipatamente a AA 1 i seguenti contributi alimentari:

                                               Dal 1° gennaio al 31 marzo 2005:

                                               fr.  2285.– mensili per la figlia;

                                               Dal 1° aprile al 30 novembre 2005:

                                               fr.    530.– mensili per la moglie e

                                               fr.  2335.– mensili per la figlia;

                                               Dal 1° al 31 dicembre 2005:

                                               fr.  1000.– per la moglie e

                                               fr.  1630.– per la figlia;

                                               Dal 1° gennaio al 31 marzo 2006:

                                               fr.  1000.– mensili per la moglie e

                                               fr.  1630.– mensili per la figlia;

                                               Dal 1° al 30 aprile 2006:

                                               fr.    595.– per la moglie e

                                               fr.  2335.– per la figlia;

                                               Dal 1° maggio 2006 in poi:

                                               fr.    615.– mensili per la moglie e

                                               fr.  2335.– mensili per la figlia.

                                                Nei contributi per la figlia è compreso l'assegno familiare che, se percepito dalla madre, AP 1 potrà dedurre dal contributo alimentare.

                                         2.    La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese, da anticipare dall'istante, sono poste per un decimo a carico di quest'ultima e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'istante fr. 2700.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–                          

                                         b) spese                         fr.   50.–                                 

                                                                                fr. 550.–

                                         sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

                                   III.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         da anticipare dall'appellante adesiva, sono posti per un ottavo a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante adesiva fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

                                 IV.   Intimazione a:

 , ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2007.41 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.11.2009 11.2007.41 — Swissrulings