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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2007 11.2007.32

9 marzo 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,243 parole·~6 min·2

Riassunto

contestazione della nomina di un tutore: irricevibilità dell'appello per carenze formali

Testo integrale

Incarto n. 11.2007.32

Lugano 9 marzo 2007/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa 86.1985 (tutela volontaria: designazione del tutore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1    

alla  

 Commissione tutoria regionale 5, Massagno   riguardo alla designazione di un tutore nella persona di    CO 2 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 12 febbraio 2007 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 24 gennaio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con risoluzione del 13 febbraio 1996 l’allora Delegazione tutoria di Massagno ha posto sotto tutela volontaria RI 1 (1977), designando N__________ in qualità di tutore;

                                         che il 16 settembre 2005 la Commissione tutoria regionale 5 ha, su proposta dalla tutelata, sostituito N__________ con P__________;

                                         che il 28 novembre 2006 P__________ si è dimesso dalla carica di tutore;

                                         che quello stesso giorno RI 1 ha chiesto all'autorità tutoria la revoca della tutela;

                                         che con decisione del 21 dicembre 2006 la Commissione tutoria ha accolto le dimissioni di P__________ e lo ha sostituito con CO 2, dell'Ufficio del tutore ufficiale, affidando alla Clinica Psichiatrica il mandato di redigere un rapporto sullo stato psico-fisico della tutelata e di presentare un aggiornamento del piano d'intervento;

                                         che il 28 dicembre 2006 RI 1 ha censurato davanti all'autorità tutoria la sostituzione del tutore con un “perfetto estraneo”;

                                         che il 18 gennaio 2007 la Commissione tutoria regionale ha trasmesso il ricorso, per competenza, all'Autorità di vigilanza sulle tutele unitamente a una propria relazione;

                                         che con decisione del 24 gennaio 2007 l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né spese;

                                         che il 12 febbraio 2007 AP 1ha appellato la predetta decisione davanti a questa Camera (“in quanto a me non serve nessun Tutore d'ufficio, selezionato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino”);

                                         che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio esperibile contro le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL 4.1.2.2], cui rinvia l'art. 39 LAC);

                                         che un appello deve conte­nere le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

                                         che nondimeno, ove un tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi d'impugnazione si desumano dall'insieme del­l'espo­sto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 41 ad art. 420);

                                         che l'Autorità di vigilanza, riassunte le premesse per impugnare la nomina di un tutore, non ha ravvisato nel memoriale della ricorrente alcun concreto motivo di inidoneità riconducibile alla persona di CO 2, l'interessata non contestando per altro la necessità di riservare la carica a un professionista, viste le difficoltà del caso;

                                         che l'appello di RI 1 contro tale decisione è così motivato:

                                         Con l'odierna missiva inoltro formale domanda di ricorso in quanto a me non serve nessun Tutore d'Ufficio, selezionato accuratamente dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Sono i burocrati a fare discriminare con qualunque mezzo i presunti malati psichici e ad imbavagliarci la bocca quando tentiamo di riappropriarci di un istituzione negata, proprio come scrive __________.

                                         Motivo il mio ricorso come segue:

                                         1) eccesso di potere decisionale nella mia vita e situazione personale, condizionata da leggi apparentemente corrette (in materia di tutela e la lasp), ma che poi si contraddicono perché violano i principi della liber­tà dei diritti umani e con perizie psichiatriche confutabilissime, mi rovinate l'intera esistenza facendomi passare per ciò che in realtà non sono e mai lo diventerò!!!

                                         2) 100 associazioni internazionali (visionare portale di internet), con sede in ogni parte dell'europa, tramite avvocati, dottori, etc… definiscono la psichiatria una falsa scienza-inattendibile e crudele fino al punto di sostenere menzogne pur di sottrarsi dalle sue responsabilità…

                                         3) mi occorre un lavoro duraturo per uscire dall'AI!

                                         In attesa di un vostro pronto e favorevole riscontro, con la massima stima vi saluto,

                                         AP 1

                                         che con le argomentazioni dell'autorità di vigilanza l'interessata non si confronta e nemmeno accenna ai motivi per cui la decisione impugnata andrebbe riformata;

                                         che l'unico tema in discussione nel quadro dell'attuale procedura è, ad ogni buon conto, la designazione del nuovo tutore;

                                         che nel caso in esame si cercherebbe invano di capire dall'appello perché il nuovo tutore sarebbe inidoneo ad assumere la carica (art. 388 cpv. 2 CC), l'interessata non contestando neppure in questa sede la necessità di designare un professionista e non alludendo – tanto meno – a eventuali cause di esclusione (art. 384 n. 3 CC);

                                         che per quanto riguarda invece la necessità dell'interdizione, il problema non forma oggetto della decisione impugnata, sulla revoca della tutela postulata da RI 1 l'autorità dovendo ancora decidere;

                                         che, motivato con argomenti estranei all'oggetto del contendere, l'appello sfugge così a ogni disamina;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni né all'autorità tutoria né a CO 2;

                                         che, per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la decisione inerente alla scelta – come quella inerente alla contestazione – del tutore è impugnabile con ricorso in materia civile, senza riguardo a un eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b

                                         n. 5 LTF; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 11 ad art. 388-391; Güngerich in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht, Kurzkommentar, Berna 2007, n. 26 ad art. 72);

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–   ;  ;   .

                                         Comunicazione all'Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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